n.40 del 20.02.2013 (Parte Seconda)

Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 marzo 2013

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione, di seguito denominato per brevità Fondo, ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA la notaprot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18/7/2012 con cui, nelle more dell’adozione dell’apposita ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012 volta a disciplinare le modalità del subentro di cui sopra, l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed operative, recepite con propria ordinanza n. 17/2012, al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni-Commissari delegati, si dispone che:

- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;

- alla medesima data cessano anche le funzioni dei “Soggetti responsabili dell’assistenza alla popolazione”, individuati con OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

- in particolare, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell’Agenzia Regionale di protezione civile;

- gli oneri finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali, con particolare riferimento alle attività di accoglienza ed assistenza alla popolazione, gravano sul Fondo, nei limiti delle risorse allo scopo individuate dai Commissari delegati, con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato Fondo prevista dal D.P.C.M. 4 luglio 2012 per ciascuna delle tre Regioni interessate;

RICHIAMATA  la propria ordinanza del 2 agosto 2012 n. 17, come modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale, oltre alla definizione delle misure, anche di carattere organizzativo, volte a garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione già avviate dalla Di.Coma.C., in stretto raccordo con le strutture regionali e ad assicurare la continuità operativa con la gestione precedente, si è provveduto a programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa stimata complessivamente in € 17.220.000,00 per far fronte agli oneri relativi alle diverse tipologie di interventi di assistenza alla popolazione ed attività ad essi strumentalmente connesse, nel seguito per brevità denominati interventi assistenziali, espressamente indicati nel prospetto allegato alla medesima ordinanza con riferimento all’arco temporale ivi specificato in corrispondenza di ciascuna tipologia di intervento ed attività;

RICHIAMATE, altresì le proprie ordinanze:

- n. 21 e n. 22 del 10 agosto 2012, con le quali, al fine di assicurare la prosecuzione fino al 30 settembre 2012, da parte dei Vigili del fuoco, delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti e, da parte delle Forze armate, delle attività di sorveglianza del territorio e tutela dell’ordine pubblico, nei limiti dei contingenti del personale ivi specificati, è stata programmata una spesa rispettivamente di € 2.754.000,00 ed € 232.000,00, per un totale di € 2.986.000,00;

- n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa di € 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi assistenziali come dettagliati nel relativo allegato 1, da cui risulta che, ad integrazione delle risorse di € 17.220.000,00 programmate con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012, e delle risorse di € 2.986.000,00 programmate con le proprie ordinanze n. 21/2012 e n. 22/2012, la spesa complessiva per le suddette finalità è stata stimata in complessivi € 59.586.000,00;

- n. 68 del 9 novembre 2012 e n. 89 del 10 dicembre 2012 con le quali sono state rispettivamente programmate, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa di € 691.200,00 per il periodo dal 1 al 30 novembre 2012 ed una spesa di € 512.640,00 per il periodo dal 1 al 20 dicembre 2012 per un totale di € 1.203.840,00 a copertura degli oneri stimati per l’impiego, in tali periodi, di unità di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, l’esecuzione di opere provvisionali urgenti, l’assistenza specialistica per l’accesso alle cd. zone rosse e agli edifici inagibili e il recupero di beni;

- n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per € 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di € 8.500,000,00 per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata alla voce n. 14 “Spese di accoglienza in strutture socio-sanitario di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria” dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto, la restante spesa programmata di € 272.641,00 riguarda gli altri oneri di natura sociale e sanitaria;

- n. 87 del 7 dicembre 2012 con la quale è stata rimodulata, per le ragioni ivi indicate, in € 6.706.955,46 la predetta spesa di € 8.227.359,00;

DATO ATTO, pertanto, che la spesa complessivamente programmata, per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012, con le proprie ordinanze n. 17/2012 (come modificata con ordinanza n. 19/12), n. 21/2012, n. 22/2012, n. 52/2012, n. 68/2012 n. 87/2012 e n. 89/2012, ammonta complessivamente ad € 59.269.436,46;

RILEVATA la necessità di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino a tutto il 31 marzo 2013, programmando, pertanto, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo e nei limiti delle somme assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, una spesa complessiva di € 30.122.420,54 come dettagliata nell’allegato 1 alla presente ordinanza;

EVIDENZIATO che:

- gli oneri di € 30.129.546,54 che si prevede di sostenere fino al 31 marzo 2013, riguardano gli interventi di cui ai numeri 1-bis, 4, 11, 13, 14 (sub. a, sub. b) e 15 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza;

- la prosecuzione fino al 31 marzo 2013 degli interventi di cui ai numeri 1, 2, 3, 10 e 12 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza è prevista senza oneri finanziari aggiuntivi, in ragione del fatto che il fabbisogno finanziario stimato fino al 31 dicembre 2012 nell’ambito della precedente programmazione di spesa disposta con le proprie richiamate ordinanze si è rivelato superiore alle effettive necessità;

- le due voci di spesa di cui al numero 1-bis “Servizi integrativi per l’assistenza alla popolazione”, e numero 15 “Interventi diversi afferenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali: prima assistenza - gestione strutture temporanee di accoglienza - sistemazioni alloggiative alternative - trasporti sanitari - altre tipologie di intervento” dell’Allegato 1 alla presente ordinanza, sono aggiuntive rispetto a quelle programmate con le proprie richiamate ordinanze;

- la voce 1-bis riguarda i servizi integrativi che, per le ragioni indicate nella propria ordinanza n. 94 del 21 dicembre 2012, sono assicurati ai nuclei familiari sfollati ed ospitati in strutture ricettive (si tratta, in particolare, dei servizi di ristorazione tramite buoni pasto o convenzioni con ristoranti, trasporto pendolari e studenti, servizi di lavanderia, ecc.); 

- la voce n. 15 riguarda oneri sostenuti e da sostenersi a cura delle aziende sanitarie ed ospedaliere per interventi quali, in particolare, i ricoveri ospedalieri di residenti in zone terremotate presso case di cura accreditate della provincia o extra provincia oppure la mobilità sanitaria extraregionale per ricoveri; la complessa procedura di rilevazione dei dati provenienti da realtà organizzative esterne ha consentito alle aziende sanitarie ed ospedaliere di quantificare solo in questa fase una stima della relativa spesa per il periodo 30 luglio 2012-31 marzo 2013;

DATO ATTO che:

- gli interventi assistenziali sono attuati da una molteplicità di soggetti (amministrazioni locali, aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, volontariato, Vigili del fuoco, etc.) e che alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede nei limiti della spesa programmata con le proprie richiamate ordinanze e con la presente ordinanza, secondo apposite procedure di assegnazione/autorizzazione della spesa e di individuazione specifica dei soggetti assegnatari/autorizzati;

- al coordinamento degli interventi assistenziali provvede l’Agenzia regionale di protezione civile che, sulla base di quanto disposto con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza 19/2012, procede anche all’attuazione degli interventi e delle attività nei limiti di spesa programmati ovvero anche acquisendo direttamente i beni e servizi a tal fine necessari nei limiti della spesa programmata con le proprie richiamate ordinanze e con la presente ordinanza;

EVIDENZIATO che il presente atto va trasmesso alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, e nei limiti delle somme assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, una spesa di € 30.129.546,54 necessaria ad assicurare fino al 31 marzo 2013 la prosecuzione degli interventi di assistenza alla popolazione e delle attività ad essi strumentalmente connesse, come dettagliato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, relativamente alle voci di spesa indicate ai numeri 1-bis, 4, 11, 13, 14 (sub. a, sub. b) e 15;

2. di evidenziare che la prosecuzione fino al 31 marzo 2013 delle attività di cui ai numeri 1, 2, 3, 10 e 12 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza è prevista senza oneri finanziari aggiuntivi;

3. di dare atto che la spesa per gli interventi di assistenza alla popolazione e per le attività ad essi strumentalmente connesse, complessivamente programmata con le proprie ordinanze n. 17/2012 (come modificata con ordinanza n. 19/12), n. 21/2012, n. 22/2012, n. 52/2012, n. 68/2012, n. 87/2012, n. 89/2012 e con la presente ordinanza, per il periodo 30 luglio 2012-31 marzo 2013, ammonta complessivamente ad € 89.398.983,00;

4. di dare atto che:

- gli interventi di assistenza alla popolazione e delle attività ad essi strumentalmente connesse sono attuati da una molteplicità di soggetti (amministrazioni locali, aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, volontariato, Vigili del fuoco, etc.) e che alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede nei limiti della spesa programmata con le proprie ordinanze di cui al precedente punto 3 e con la presente ordinanza, secondo apposite procedure di assegnazione/autorizzazione della spesa e di individuazione specifica dei soggetti assegnatari/autorizzati;

- al coordinamento degli interventi di assistenza alla popolazione e delle attività ad essi strumentalmente connesse provvede l’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna che, sulla base di quanto disposto con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza 19/2012, procede anche all’attuazione degli interventi e delle attività nei limiti di spesa programmati ovvero anche acquisendo direttamente i beni e servizi a tal fine necessari nei limiti della spesa programmata con le proprie ordinanze di cui al precedente punto 3 e con la presente ordinanza;

5. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 8 febbraio 2013 

Il Commissario Delegato

Vasco Errani 

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