n.335 del 13.11.2013 (Parte Seconda)

Disposizioni in merito all’anticipazione di risorse finanziarie ai Comuni a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione da erogare a titolo di acconto fino al mese di maggio 2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

RILEVATO che:

- con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012 adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate, tra cui, per l’Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell’attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione;

- con l’OCDPC n. 1/2012 e l’OCDPC n. 3/2012 l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi sismici fino al 29 luglio 2012, è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti;

- tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle dei contributi per l’autonoma sistemazione erogabili per il periodo decorrente dagli eventi sismici sino al 29 luglio 2012 ai sensi dell’art 3 dell’OCDPC n. 1/2012 dai dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l’Emilia-Romagna, dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

- con determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, è stata approvata un’apposita direttiva di dettaglio attuativa dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012;

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 71 del 24 giugno 2013, che all’art. 6 dispone in riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2014;

VISTE le proprie ordinanze:

- n. 17 del 2 agosto 2012 “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C.

- n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”;

- n. 24 del 14 agosto 2012 “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”, come parzialmente rettificata e modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, di seguito indicata come ordinanza n. 24/2012 e s.m., con la quale - avuto riguardo agli interventi di assistenza alla popolazione che i Commissari delegati devono assicurare ai sensi del richiamato D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 - sono stati stabiliti nuovi parametri per l’erogazione a decorrere dal 1 agosto 2012 del contributo a favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione denominato “nuovo contributo per l’autonoma sistemazione”, di seguito per brevità indicato con l’acronimo NCAS, e sono state confermate, per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla medesima ordinanza. 24/2012 e s.m., le disposizioni previste nella richiamata determinazione n. 506/2012;

DATO ATTO che l’Agenzia regionale della protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stata individuata, ai sensi della propria ordinanza n. 17/2012, quale struttura a supporto dell’azione commissariale ed ai sensi della propria ordinanza n. 24/2012 e s.m., quale struttura preposta all’assegnazione e liquidazione delle risorse in parola a valere sulle somme rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, nei limiti di quelle assegnate alla contabilità speciale intestata allo scrivente;

VISTI, altresì:

- il proprio decreto n. 73 del 26 settembre 2012 “Modalità e tempi di rendicontazione, liquidazione ed erogazione del Nuovo contributo per l’Autonoma sistemazione di cui all’ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012, come parzialmente modificata con ordinanza n. 32/2012”;

- la propria ordinanza n. 64 del 6 giugno 2013 il cui allegato 1 reca “Disposizioni disciplinante i criteri le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS) dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;

EVIDENZIATO che all’art. 11 “Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo” delle Disposizioni in allegato 1 alla propria ordinanza n. 64/2013, è previsto quanto segue:

“Le risorse a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione sono trasferite dall’Agenzia regionale di protezione civile ai Comuni secondo le modalità previste dal decreto commissariale n. 73 del 29 settembre 2012, ovvero per quanto riguarda il bimestre giugno - luglio 2013 dietro trasmissione da parte dei Comuni entro il 10 agosto 2013, unitamente alla richiesta di trasferimento di tali risorse, dell’elenco riepilogativo ERNAS di rendicontazione a conguaglio del bimestre considerato contenente altresì la previsione del fabbisogno finanziario stimato per il bimestre successivo, ovvero agosto – settembre 2013, calcolato sulla base dei criteri previsti dalle presenti disposizioni, fermo restando l’eventuale recupero di somme non dovute. Per i bimestri successivi, si procede con le medesime modalità”;

PRESO ATTO che attualmente:

- la maggior parte dei Comuni interessati ha provveduto alle operazioni di rendicontazione del NCAS per il bimestre agosto-settembre 2013 e di previsione del fabbisogno finanziario per il bimestre ottobre-novembre 2013;

- l’Agenzia regionale di protezione civile ha erogato ai Comuni che hanno già provveduto le risorse a copertura del NCAS per il bimestre ottobre-novembre 2013;

EVIDENZIATO che:

- ai fini dell’accesso ai contributi per la riparazione, ripristino e ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo, con ordinanze dello scrivente n. 29/2012 e s.m.i. (per gli Esiti di agibilità B, C), n. 51/2012 e s.m.i.(per l’Esito E0) e n. 86/2012 e s.m.i. (per gli Esiti E1, E2, E3) sono state fissate per l’ultimazione dei lavori rispettivamente le scadenze di 8, 24 e 36 mesi decorrenti dalla data di concessione dei predetti contributi;

- ai sensi delle Disposizioni in allegato 1 alla propria ordinanza n. 64/2012 il NCAS è riconosciuto fino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione da eseguirsi nel rispetto dei termini ivi indicati ed allineati a quelli di cui alle proprie ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i.;

- dal monitoraggio delle domande di NCAS presentate ai Comuni dagli interessati emerge che una percentuale superiore al 70% delle stesse riguarda abitazioni con esito di inagibilità E;

- alla luce di quanto sopra evidenziato è presumibile che nella maggior parte dei casi il periodo per il quale si deve far fronte all’erogazione del NCAS abbia una durata che va ben oltre la scadenza dello stato di emergenza del 31 dicembre 2014;

RAVVISATA l’opportunità di attenuare le condizioni di disagio dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni inagibili, aggravate anche dall’attuale crisi economica, prevedendo di anticipare il NCAS per i periodi nel seguito indicati e stabiliti in relazione ai diversi esiti di agibilità;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che:

- l’Agenzia regionale di protezione civile provveda alla erogazione a favore dei Comuni interessati delle risorse finanziarie a copertura del NCAS per il periodo decorrente dal bimestre successivo a quello di ultima erogazione e sino al 31 maggio 2014;

- l’ammontare delle risorse da erogare ai Comuni a titolo di anticipazione fino al 31 maggio 2014 venga quantificato sulla base del fabbisogno finanziario stimato e riportato nell’ultimo elenco riepilogativo ER-NAS trasmesso da ciascun Comune all’Agenzia regionale di protezione civile;

- i Comuni provvedano entro il 10 dicembre 2013, a titolo di anticipazione, alla liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento del NCAS ai beneficiari secondo i criteri, le modalità e per i periodi di seguito indicati, salvo recupero di somme non dovute per sopravvenute cause di decadenza dal contributo:

- fino al 31 dicembre 2013, ai nuclei familiari per i quali il NCAS cessa a tale data ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle Disposizioni in allegato 1 alla propria ordinanza n. 64/2013;

- fino al 31 gennaio 2014, ai nuclei familiari per la cui abitazione è stato accertato un esito di inagibilità B o C;

- fino al 31 maggio 2014, ai nuclei familiari per la cui abitazione è stato accertato un esito di inagibilità E0, E1, E2, E3;

- fino alla data stabilita dagli stessi Comuni e comunque non oltre il 31 maggio 2014, per le situazioni residuali;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di stabilire che:

- l’Agenzia regionale di protezione civile provveda alla erogazione, a titolo di anticipazione, a favore dei Comuni interessati delle risorse finanziarie a copertura del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS) per il periodo decorrente dal bimestre successivo a quello di ultima erogazione e sino al 31 maggio 2014;

- l’ammontare delle risorse da erogare ai Comuni a titolo di anticipazione fino al 31 maggio 2014 venga quantificato sulla base sulla base del fabbisogno finanziario stimato e riportato nell’ultimo elenco riepilogativo ER-NAS trasmesso da ciascun Comune all’Agenzia regionale di protezione civile;

- i Comuni provvedano entro il 10 dicembre 2013, a titolo di anticipazione, alla liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento del NCAS ai beneficiari secondo i criteri, le modalità e per i periodi di seguito indicati, salvo recupero di somme non dovute per sopravvenute cause di decadenza dal contributo:

- fino al 31 dicembre 2013, ai nuclei familiari per i quali il NCAS cessa a tale data ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle Disposizioni in allegato 1 alla propria ordinanza n. 64/2013; 

- fino al 31 gennaio 2014, ai nuclei familiari per la cui abitazione è stato accertato un esito di inagibilità B o C;

- fino al 31 maggio 2014, ai nuclei familiari per la cui abitazione è stato accertato un esito di inagibilità E0, E1, E2, E3;

- fino alla data stabilita dagli stessi Comuni e comunque non oltre il 31 maggio 2014, per le situazioni residuali;

2. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 12 novembre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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