n.251 del 28.08.2013 Parte Seconda)

Criteri e modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2013) (in seguito L. n. 228/2012) ed in particolare l’articolo 1, commi 365 - 373 che stabilisce i criteri e le modalità affinchè i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti di attività agricole di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm. nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo - che abbiano sede operativa, ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al D.M. 1 giugno 2012, diversi comunque da quelli che abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e che possano dimostrare di avere subito un danno economico diretto dagli eventi sismici del maggio 2012 - possano accedere a finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 15 novembre 2013;

Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l’art.6 septies che modifica parzialmente quanto disposto al’’articolo 1, commi 365 - 373 della L.
n. 228/2012;

Viste le Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione dei criteri e delle modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione dell’art. 1, commi 365 - 373 della L. n. 228/2012, così come modificata dall’art. 6 septies del D.L. n. 174/2013, dopo avere trasmesso le suddette modalità, a titolo di consultazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Dato atto della comunicazione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 luglio 2013;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

 Tutto ciò premesso e considerato

  DISPONE

1) di approvare la “Nota tecnica per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, quali allegato 1 alla presente Ordinanza;

2) di approvare il “Modello di dichiarazione del soggetto beneficiario del finanziamento agevolato per l’invio al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, della perizia asseverata di cui all’art.1, comma 368, della L. n. 228/2012”, quale allegato 2 alla presente Ordinanza, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi;

3) di trasmettere la presenta Ordinanza della Corte dei Conti, per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 agosto 2013

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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