n. 177 del 07.12.2011 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione a biogas di potenza 999 kWe, localizzato in località Quaderlina, comune di Mirandola (MO). - D.Lgs. 387/03, L.R. 26/04 Proponente: Pico Energy Srl Società agricola

La Provincia di Modena, autorità competente per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di cogenerazione a biogas di potenza 999 kWe, da realizzare in località Quaderlina, Via Valli, Comune di Mirandola (MO), comunica quanto segue. Con la determinazione n. 475 del 23/11/2011, il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto, determina:

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03, la Pico Energy Srl Società agricola, con sede legale in Piazza Costituente n. 65, Mirandola, alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas da biomasse di potenza 999 kW, da realizzare in Via Valli, località Quaderlina nel comune di Mirandola, in conformità agli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo “4. Prescrizioni” del documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A) e nell’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento, determina n. 199 del 17/11/2011 rilasciata dell’Ufficio Adeguamento scarichi reflui industriali della Provincia di Modena (Allegato B).

2) di stabilire che la presente autorizzazione comprende:

- Permesso di costruire (L.R. 31/02);

- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche (Parte Terza, DLgs 152/06);

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (Parte Terza, DLgs 152/06);

- Parere di Conformità alle normative di prevenzione incendi;

- Autorizzazione ad eseguire opere nei pressi di canali di bonifica;

- Nulla Osta Archeologico;

- Nulla Osta per la realizzazione dell’elettrodotto;

- Nulla Osta alla connessione elettrica da parte del gestore della rete

3) di stabilire che i documenti “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A) e l’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento, determina n. 199 del 17/11/2011 (Allegato B) sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;

5) di dare atto che, come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive - TICA), l’impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, sarà realizzato da ENEL Distribuzione SpA e pertanto:

a. rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

b. l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto di rete è automaticamente volturata ad ENEL, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

c. l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03, non riguarda l’impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.

6) di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

7) di stabilire che nel rispetto delle norme in materia edilizia ai sensi della L.R. 31/02, il proponente è tenuto a trasmettere le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori ai competenti uffici dell’amministrazione comunale e per conoscenza all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena, entro 15 giorni dall’inizio e dalla fine effettive dei lavori;

8) di stabilire che, al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, la Pico Energy Srl Società agricola dovrà presentare all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena un “Certificato di Regolare Esecuzione” a firma di tecnici abilitati, individuati dalla Società medesima, che attesti la conformità dello stato finale dello stesso al progetto approvato in esito alla Procedura Unica di autorizzazione ed alle relative prescrizioni;

9) di trasmettere copia del presente atto alla società proponente, Pico Energy Srl Società agricola, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad ENEL Distribuzione SpA ed alla Regione Emilia-Romagna.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi.

A norma dell’art. 3, quarto comma, della Legge 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione UNICA impianti per la produzione di energia elettrica (<50MW) - Procedimenti conclusi.

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