n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Modifica Statuto comunale

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 24 del 01.03.2010

(Le parti modificate sono identificate dal carattere in neretto)

Art. 57 Consigli di partecipazione

1. Sono istituiti su base territoriale nel capoluogo e in ognuna delle frazioni e località individuate dall’apposito regolamento, i Consigli di partecipazione popolare per promuovere il coinvolgimento, la proposta, il controllo dei residenti nell’amministrazione della cosa pubblica.

2. Il numero dei componenti ciascun Consiglio di partecipazione, comunque non superiore a dieci, viene definito con l’apposito regolamento in relazione al numero dei residenti nelle rispettive zone.

3. I Consigli di partecipazione sono eletti nel corso di assemblee, convocate dal Sindaco, in un periodo intercorrente fra il sessantesimo ed il centottantesimo giorno successivo alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale e restano in carica fino alla nomina dei successori a seguito di nuove elezioni.

4. I Consigli di partecipazione sono eletti dai residenti, alla data delle votazioni, nella zona attinente gli stessi, con diritto di voto esteso a tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e indipendentemente dalla loro nazionalità.

5. Sono eleggibili alla carica di Consigliere di partecipazione i residenti nelle zone deputate, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

6. Le norme di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere di partecipazione sono le medesime, in quanto applicabili, relative alla carica di Consigliere comunale, ad eccezione dell’incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 e salvo quelle qui esplicitamente modificate ai precedenti commi.

   7. Sono in ogni modo incompatibili con la carica di Consigliere di partecipazione quelle di:

a) Sindaco o Assessore;

b) Consigliere comunale, provinciale, regionale;

c) Componenti della Giunta provinciale o regionale;

d) Segretario, Dirigenti, Direttore generale del Comune di Argenta;

e) Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Argenta;

f) Componenti la Consulta comunale e provinciale degli Immigrati.

8. Il Consiglio comunale, entro i trenta giorni successivi alle votazioni, prende atto dei risultati elettorali e nomina i componenti i singoli Consigli di partecipazione, limitandosi ad una verifica delle sole condizioni di ineleggibilità o incompatibilità degli eletti.

9. Ogni Consiglio di partecipazione è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica di uno o più componenti, seguendo l’ordine di preferenza dei non eletti.

 10. Qualora per mancanza di sostituti venga meno la metà dei componenti si procede alla nuova elezione di tutto il Consiglio di partecipazione.

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