n.163 del 01.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Modalità di svolgimento del servizio in turno degli esercizi farmaceutici (art. 13 L.R. 3 marzo 2016, n. 2). Previsione di deroga temporale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) ed in particolare:

  • l'art. 13, commi 5 e 6, che dispone che gli esercizi farmaceutici effettuino il servizio di turno - di qualunque turno si tratti (diurno, notturno o festivo) - a battenti aperti, prevedendo quale unica deroga possibile, stabilita eventualmente dal Comune e solo per il turno notturno, il servizio a battenti chiusi o per chiamata telefonica del farmacista;
  • il combinato disposto degli articoli 12 comma 3 e 13 comma 9 secondo cui l'indicazione dei turni delle farmacie comprensiva anche del numero telefonico di reperibilità è condizione necessaria per autorizzare il turno notturno per chiamata telefonica;
  • l'art. 21 comma 1 che consente la concessione di deroghe temporali per garantire l'uniforme applicazione della legge sul territorio regionale;
  • l'art. 22 comma 1 che abroga il Titolo IV della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;

Richiamato altresì l'articolo 37 dell'abrogato titolo IV della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, che prevedeva:

  • per i comuni con cinque o più di cinque sedi farmaceutiche, la possibilità di effettuare il turno - qualunque turno (diurno, notturno o festivo) a battenti chiusi, con la presenza del farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile;
  • per i comuni con meno di cinque sedi farmaceutiche, l'ulteriore possibilità di effettuare il turno - qualunque turno (diurno, notturno o festivo) per chiamata, garantendo la reperibilità del farmacista nell'ambito della località in cui è ubicata la farmacia;

Dato atto che nell'intero territorio regionale i turni delle farmacie sono già stati organizzati per tutto l'anno 2016 – nonché diffusamente pubblicizzati tramite opuscoli e depliant informativi distribuiti alla cittadinanza - in coerenza alla sopra richiamata normativa previgente;

Considerato opportuno adottare disposizioni volte a garantire:

  • ai Comuni, il tempo necessario alla pianificazione delle modalità più opportune per lo svolgimento dei turni notturni delle farmacie, con relativa adozione degli eventuali provvedimenti autorizzativi di deroga all'obbligo di servizio a battenti aperti;
  • alle farmacie, il tempo necessario per adottare modalità organizzative coerenti all'obbligo di svolgimento del turno a battenti aperti e, nei casi in cui sia autorizzato il servizio per chiamata telefonica, per effettuare gli adeguamenti tecnici necessari e pubblicizzare il numero telefonico di reperibilità come richiesto dal comma 9 dell'art. 13;
  • ai cittadini un'informazione univoca e corretta, evitando disservizi all'utenza già informata della pianificazione dei turni per tutto il 2016;

Valutato pertanto opportuno lasciare invariati i turni già determinati per l'anno 2016 e - in applicazione dell'art. 21 comma 1 della L.R. 2/2016 - posticipare al 1° gennaio 2017 l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 13 citato;

Viste:

  • la legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss. mm.;
  • la deliberazione della Giunta regionale n.2416 del 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 193 del 27/2/2015 di nomina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 170 dell'1 marzo 2016, in cui è stata modificata la denominazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione in Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Dato atto del parere allegato;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 29 aprile 2016;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera: 

  1. di disporre, in applicazione dell'art. 21 comma 1 della LR 2/2016, una deroga temporale per l'attuazione dell'art. 13 commi 5 e 6 della medesima legge, prevedendo che per l'anno 2016 restino in vigore i turni già stabiliti in base alla normativa previgente e che le nuove modalità di svolgimento del servizio in turno delle farmacie previste dall'art. 13 commi 5 e 6 siano applicate dal 1° gennaio 2017;
  2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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