n.188 del 12.06.2019 periodico (Parte Seconda)

L.R. 25/1997- Concessione a favore dell'Associazione Metrex di Glasgow Scozia (UK) della quota associativa per l'anno 2019. Assunzione impegno e contestuale annullamento della propria determinazione n. 3625 del 27/2/2019. Dichiarazione economia di spesa

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la propria determinazione n. 3625 del 27/02/2019 avente per oggetto “L.R. 25/1997 - Riconoscimento a favore dell'Associazione Metrex di Glasgow Scozia (UK) della quota associativa per l'anno 2019. Impegno e liquidazione” con la quale si è provveduto imputare la spesa complessiva di € 7.000,00 relativa alla quota associativa a favore di Metrex registrandola al n. 3100 di impegno sul capitolo 2650 "Spese per l'adesione ad Enti, Organizzazioni ed Associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione (art. 6, L.R. 26 luglio 1997, n. 25)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019;

Viste:

- la L.R. n. 25 del 26/7/1997, “Adesione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi interregionali transnazionali denominati ‘Comunità di lavoro Alpe Adria’, ‘Centro delle Regioni Euromediterranee per l’ambiente’, ‘Rete delle aree e delle città metropolitane METREX’, ‘Conferenza delle Regioni Periferiche marittime d’Europa;

- l’art. 4, 3° comma, della suddetta L.R. n. 25/97, nel quale è stabilito che la Regione Emilia-Romagna corrisponda alla Rete delle Aree e delle Città metropolitane Europee (METREX) un contributo annuo a titolo di quota di partecipazione, secondo quanto previsto dall’atto costitutivo della Rete stessa;

Verificato che l’atto costitutivo della Rete delle Aree e delle Città metropolitane METREX, approvato il 12 giugno 1996, presso la sede degli Uffici della Casa di Scozia a Bruxelles, stabiliva che la Rete fosse temporaneamente gestita a cura di un Comitato ad interim, con il supporto tecnico e l’assistenza dei servizi finanziari del Consiglio della Città di Glasgow per mezzo dell’European Urban Institute dal 1996 al 1999;

Dato atto che:

- a seguito della conclusione del periodo transitorio e quindi dell’approvazione dello Statuto, la norma di cui al citato art. 4, 3° comma, della L.R. n. 25/97, relativa all’”atto costitutivo” deve opportunamente interpretarsi come riferita allo Statuto dell’Associazione Metrex;

- lo Statuto dell’Associazione Metrex, approvato a Bologna il 26 marzo 1999, prevede all’art. 6 “Quote associative” che “Tutti i soci di Metrex sono tenuti a versare una quota associativa annua destinata a finanziare gli scopi e le attività dell'Associazione. L’importo delle quote annue, l’anno a cui sono riferite e le scadenze dei versamenti saranno determinati dal Comitato direttivo e definite in regolamenti interni. La quota associativa annuale potrà essere modificata per certe categorie di membri, come da determinazioni del Comitato direttivo”;

- nella seduta tenutasi a Bruxelles il 26 giugno 1998, il Comitato direttivo ha quantificato in € 7.000,00 la quota associativa annua a Metrex per un solo socio, e in € 2.000,00 la quota associativa annua per ogni socio aggiuntivo appartenente alla stessa regione o area metropolitana, secondo quanto riportato al punto 3 dell’ordine del giorno nel verbale del medesimo incontro tenutosi in occasione della sesta riunione della Rete Metrex;

- in relazione agli indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 stabiliti con la D.G.R. n.122 del 28 gennaio 2019 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, deve essere annullata la propria predetta determinazione n. 3625 del 27/2/2019, in quanto ha disposto il riconoscimento della quota associativa collocando in maniera inappropriata Metrex tra i soggetti per i quali, nel caso di semplice adesione ad un ente privato che comporta l’attribuzione di una mera quota partecipativa annuale della Regione Emilia-Romagna, si applica l’art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, e non l’art. 26 comma 2;

- nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 122/2019, è infatti attestato (pagg. 72-73 degli “indirizzi”), che “la semplice adesione ad un ente privato, che comporta l’attribuzione di una mera quota partecipativa annuale della Regione Emilia-Romagna, non può essere considerata significativa ai fini dell’inquadramento previsto dall’art. 22 del D.lgs. n. 33 del 2013. In questo ultimo caso, l’atto con il quale si dispone il pagamento della quota associativa rientra nella fattispecie degli atti di attribuzione di vantaggi economici ad enti privati e va pubblicato ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013;

Dato atto pertanto, che dai citati indirizzi, oltre che dagli atti sopra citati, si evince che:

- trattasi per Metrex di “un organismo di diritto straniero soggetto a normativa di altro Stato”, non sottoposto alla legislazione italiana, e non rientrante nel novero degli enti di diritto privato in controllo di pubbliche amministrazioni, contemplati dall’art. 2 bis, comma 2, del D.lgs. 33/2013, per l’accezione di “pubbliche amministrazioni” accolta al comma 1 del medesimo articolo;

- non presentando Metrex i requisiti richiesti dalla lettera c) dell’art. 22 del medesimo D.lgs. 33/2013, poiché non in controllo, né costituita dalla Regione con propria legge, né vigilata, anche secondo le definizioni datene dagli indirizzi interpretativi di cui all’allegato D) del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 (delibera G.R. n. 122/2019), rimane in ogni caso ferma l’applicazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013, per quanto riguarda il riconoscimento della quota associativa, trattandosi dell’erogazione di un vantaggio economico, come precisato altresì dall’ organo regionale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Ritenuto conseguentemente che debba essere annullata la propria predetta determinazione n. 3625 del 27/02/2019 e conseguentemente l’impegno n. 3100 assunto sul capitolo 2650 “Spese per l'adesione ad Enti, Organizzazioni ed Associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione (art. 6, L.R. 26 luglio 1997, n. 25)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, eliminando tale somma quale economia di spesa per € 7.000,00 di cui al sopra citato impegno;

Richiamato pertanto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.26, comma 2;

Ritenuto, per quanto esposto, di riconoscere a favore di Metrex il contributo di euro 7.000,00 quale quota associativa per l’anno 2019, come atto di attribuzione di vantaggi economici ad enti privati e soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013;

Considerato altresì che, sulla base delle verifiche eseguite da questa Direzione e sulla base della documentazione trattenuta agli atti, non risulta applicabile l’art. 48 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 che reca “Attuazione dell’articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto legge n. 78 del 2010” nonché l’art. 4 comma 6 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012, in quanto organismo straniero soggetto a normativa di altro Stato, non sottoposto alla legislazione italiana e non rientrante tra gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del Codice Civile;

Viste le seguenti leggi regionali:

- 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazioni della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

- 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- 27 dicembre 2018, n. 25 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019)” pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 27 dicembre 2018 n. 410;

- 27 dicembre 2018, n. 26 Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021” pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 27 dicembre 2018 N. 411;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2301 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della spesa nell’anno 2019 (scadenza dell’obbligazione) e che pertanto si possa procedere, all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo di € 7.000,00 a favore all'associazione Metrex quale quota associativa per l’anno 2019 la cui spesa grava sul Capitolo 2650 “Spese per l’adesione ad Enti, Organizzazioni ed Associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione (art. 6, L.R. 26 luglio 1997, n. 25)” per l’esercizio finanziario gestionale 2019/2021 anno di previsione 2019, che è dotato della necessaria disponibilità;

Visti inoltre:

- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed in particolare l’art. 83 c. 3;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, sevizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019, recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e s.m.;

- n.56/2016, n.270/2016, n.622/2016, n. 702/2016 e n. 1059/
2018;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

determina:

a) di annullare, per le motivazioni indicate in premessa, la propria determinazione n. 3625 del 27/02/2019 e conseguentemente l’impegno n. 3100 assunto sul capitolo 2650 "Spese per l'adesione ad Enti, Organizzazioni ed Associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione (art. 6, L.R. 26 luglio 1997, n. 25)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019 quale economia di spesa per la somma di euro 7.000,00;

b) di riconoscere a favore dell’Associazione Metrex (“Rete delle Aree e Città Metropolitane”) - con sede in Glasgow (Gran Bretagna) – sulla base di quanto indicato in premessa e sulla base dell’art. 4, 3° comma, della L.R. n. 25/97, la quota associativa per l’anno 2019, quantificata in € 7.000,00 dando atto che, sulla base delle verifiche eseguite da questa Direzione e sulla base della documentazione trattenuta agli atti, non risulta applicabile l’art. 48 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 che reca “Attuazione dell’articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto legge n. 78 del 2010”, nonché l’art. 4 comma 6 del D.L. 95 del 6/7/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012;

c) di imputare la somma complessiva di € 7.000,00, registrata al n. 6176 di impegno sul capitolo 2650 "Spese per l'adesione ad Enti, Organizzazioni ed Associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione (art. 6, L.R. 26 luglio 1997, n. 25)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con la deliberazione della G.R. n. 2301/2018;

d) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

- Missione 01 - Programma 11 - Codice economico 1.03.02.99.003 - COFOG 01.3 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 1030299003 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

e) di dare atto altresì che:

- si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, 7° comma del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm.;

- il contributo di cui alla presente deliberazione sarà liquidato con apposita determinazione del dirigente competente ad avvenuta pubblicazione di cui all’alinea che segue;

- l’Amministrazione adempierà a quanto previsto dall’ art. 26, comma 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs;

f) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico.

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