n.344 del 27.12.2017 periodico (Parte Seconda)

Attuazione dell'accordo con la Repubblica di San Marino in materia di gestione dei rifiuti relativamente all'annualità 2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

- il regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- l'accordo tra Regione Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento del 14 novembre 2011;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 relativa all'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

- la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 2089 "Accordo tra la RER e la Reppublica di San Marino in materia di rifiuti sottoscritto il 14/11/2011 – Disposizioni artt. 4 e 5";

- la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1912 "Attuazione dell'accordo con la Repubblica di San Marino in materia di gestione dei rifiuti relativamente alle annualità 2015 e 2016";

- la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2016, n. 1871 “Attuazione dell'accordo con la Repubblica di San Marino in materia di gestione dei rifiuti relativamente all'annualità 2017”;

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino hanno sottoscritto in data 14 novembre 2011 un accordo (ratificato con deliberazione assembleare n. 68 del 20 dicembre 2011) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento;

- con l’accordo la Regione acconsente, in ossequio al principio di prossimità, all’ingresso nel proprio territorio di rifiuti prodotti sul territorio sammarinese al fine di essere recuperati o smaltiti alle condizioni normative e tecniche vigenti secondo i quantitativi e le modalità nel medesimo accordo specificati;

- tale accordo ha durata quinquennale ed è prorogato di un ulteriore quinquennio qualora entro un anno dalla scadenza non pervenga denuncia ad una delle parti;

- nessuna delle parti ha comunicato di opporsi alla proroga dell'accordo e quindi si intende tuttora vigente;

- sono state avviate le trattative per la revisione del suddetto accordo e si è giunti alla redazione della bozza di un nuovo accordo sostitutivo di quello vigente;

- è stato avviato l’iter previsto dalla normativa per addivenire alla firma del nuovo accordo in cui sono definiti i nuovi quantitativi di rifiuti della Repubblica di San Marino destinati ad essere recuperati o smaltiti in impianti situati nel territorio regionale;

- ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determinazione dei flussi dei rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi con il piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

- la Regione Emilia-Romagna, dando attuazione agli impegni assunti con l’Accordo vigente, ha valutato nel PRGR, e quindi alla luce della gestione complessiva dei rifiuti prodotti nella Regione Emilia-Romagna, anche i rifiuti urbani prodotti dalla Repubblica di San Marino, secondo i principi di prossimità ed adeguatezza del trattamento stabiliti dal Regolamento(CE) n. 1013/2006;

Preso atto che la Repubblica di San Marino:

- con il decreto delegato 27 aprile 2012, n. 44 ha adottato il Codice ambientale con cui ha allineato la propria normativa a quella europea;

- mediante l’adozione del Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n. 16, il suddetto Codice ambientale è stato ulteriormente aggiornato al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell‘ambiente e della salute umana e di promuove lo sviluppo sostenibile;

- come comunicato con nota Prot. n. 119285 del 30 ottobre 2017 la Repubblica di San Marino a seguito delle citate modifiche legislative è in grado di garantire:

- l’omogeneità nella classificazione e nell’identifica­zione dei rifiuti, secondo il Catalogo Europeo dei rifiuti (CER);

- la tracciabilità della gestione dei rifiuti dalla produzione alla raccolta;

- un Piano di gestione dei rifiuti, nonché il suo aggiorna­mento;

- un’Autorità Competente (Ufficio Prevenzione e Ambiente – UPA) preposta ai controlli ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 19 del Regolamento CE n.1013/2006 e successive modificazioni;

- la Repubblica di San Marino garantisce, altresì, un costante monitoraggio sulle esportazioni e produzione di rifiuti, avendo messo a punto un efficace sistema di elaborazione e gestione dei dati del Catasto Rifiuti anche mediante l’utilizzo di un software gestionale;

- con la medesima nota ha comunicato, inoltre, che al fine di privilegiare il recupero di materiali di elevata qualità e ridurre gli sprechi, sta portando avanti un progetto di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta”, gestito dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), di cui si prevede l’estensione a tutto il territorio della Repubblica entro il 2018 con l’obiettivo di raggiungere, a regime, il 70% di raccolta differenziata;

- in attesa di addivenire alla sottoscrizione del nuovo accordo con nota Prot. 125589 del 16 novembre 2017 ha richiesto per il 2018, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell'accordo del 2011, di poter incrementare rispetto a quanto previsto dallo stesso il quantitativo massimo annuo di rifiuti denominato "altri rifiuti" fino a 8.000 tonnellate, tenuto conto anche di quanto previsto nella bozza di nuovo accordo e di quanto concesso con le deliberazioni di Giunta regionale n. 2089/2013 per gli anni 2014 e 2015, n. 1912/2015 per l'anno 2016 e n. 1871/2016 per il 2017;

- la necessità di incremento deriva esclusivamente dall'esigenza di consentire agli operatori che svolgono le attività di gestione dei rifiuti nel territorio della Reppublica di San Marino di aprire le notifiche autorizzative, pur non usufruendo completamente nel corso dell'anno dei quantitativi richiesti;

Considerato che:

- la richiesta è formulata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell'accordo del 2011;

- la variazione richiesta è coerente con le finalità di collaborazione concordate con l’accordo del 2011 e con quanto previsto nella bozza di nuovo accordo;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta formulata dalla Repubblica di San Marino per l’anno 2018 di poter incrementare rispetto a quanto previsto dall'Accordo del 2011 ed in continuità con quanto disposto con le deliberazioni regionali n. 2089/2013, n. 1912/2015 e n. 1871/2016 il quantitativo annuo di rifiuti denominato "altri rifiuti" fino a 8.000 tonnellate;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

1. di dare atto che la richiesta è formulata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell'accordo sottoscritto nel 2011;

2. di dare atto che la variazione richiesta è coerente con le finalità di collaborazione già concordate con l’Accordo sottoscritto nel 2011;

3. di accogliere la richiesta formulata dalla Repubblica di San Marino per l’anno 2018 di poter incrementare rispetto a quanto previsto dall'Accordo sottoscritto nel 2011 ed in continuità con quanto disposto con deliberazioni regionali n. 2089/2013, n. 1912/2015 e n. 1871/2016 il quantitativo annuo di rifiuti denominato "altri rifiuti" fino a 8.000 tonnellate;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Repubblica di San Marino ai fini degli aspetti contabili e gestionali inerenti tutte le spedizioni di rifiuti di cui resta garante la Repubblica stessa;

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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