n.280 del 25.09.2013 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dello schema di convenzione con l'organizzazione di volontariato denominata Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri - "Emilia-Romagna"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge-quadro sul volontariato" e, in particolare, l’art. 1, che riconosce il valore sociale dell’attività di volontariato e gli artt. 6 e 7, che disciplinano il ruolo delle regioni nei confronti dell’attività di volontariato rinviando ad apposite convenzioni e l’art. 13 che delinea un regime particolare per le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
  • la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 6 e 12, che trattano del ruolo delle Regioni nell’ambito del servizio nazionale, e l’art. 18, che tratta delle attività di volontariato di protezione civile;
  • il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108 comma 7 che conferisce alle regioni la funzione relativa agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;
  • la propria deliberazione n. 2320 del 10 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il progetto per la costituzione di una colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile;
  • la Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10, recante "Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11" e, in particolare, l'art. 7, commi 3 e 4, che disciplina il ricorso da parte della Regione alla concessione di beni in comodato d'uso gratuito, specificando che tale possibilità trova attuazione anche nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
  • la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che ha istituito il "Fondo regionale di protezione civile", ripartito annualmente tra tutte le regioni e le province autonome, finalizzato, tra l’altro, a finanziare il potenziamento del sistema regionale di protezione civile;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", e, in particolare, l’articolo 2, che prevede la partecipazione delle Regioni e degli enti locali al finanziamento dei progetti predisposti dalle organizzazioni di volontariato per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, il miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini;
  • il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401, e, in particolare l’art. 5, commi 4 e 4-bis, che specifica il ruolo del concorso regionale nell’attività di protezione civile legata a scenari di evento di livello nazionale;
  • la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante “Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile” ed in particolare gli articoli:
    • 15 commi 1 e 2, che prevedono la possibilità per l’Agenzia regionale di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati che svolgono compiti di interesse della protezione civile al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi ed attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza;
    • 17, concernente disposizioni in materia di organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile;
    • 18, concernente misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile;
    • 19, concernente il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile; 
  • la Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 recante "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37”;

Dato atto che è stata avviata la procedura di revisione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" e che, pertanto, il riferimento a tale atto contenuto nella presente convenzione si intenderà - ove possibile ed in assenza di modificazioni sostanziali- riferito alle corrispondenti norme del nuovo provvedimento, una volta entrato in vigore;

Considerato:

  • che le organizzazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio regionale sono raggruppate e articolate in forma autonoma su scala provinciale, per ragioni operative, mediante la costituzione di organismi di coordinamento (coordinamenti, consulte, comitati o raggruppamenti provinciali);
  • che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della Regione Emilia-Romagna, il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile, dando priorità all'attivazione di ogni opportuna iniziativa di sostegno e supporto alla crescita delle organizzazioni di volontariato, sotto il profilo tecnico-operativo;
  • che per il perseguimento degli obiettivi posti dalle citate disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse impartiti, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha proceduto alla stipula di apposite convenzioni-quadro che hanno disciplinato le modalità di collaborazione e di raccordo tra la struttura regionale di protezione civile e i coordinamenti provinciali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e le Organizzazioni regionali in tutti gli ambiti di attività precedentemente richiamati, perseguendo la più razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista del migliore potenziamento della capacità, dell'efficienza e della prontezza operativa delle strutture operative operanti nell'ambito del territorio regionale;

Rilevato che il “Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri - Emilia-Romagna” rappresenta le organizzazioni di volontariato di protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri presenti sul territorio regionale nei rapporti con la Regione Emilia-Romagna nonchè con gli altri Enti ed Istituzioni pubbliche di rilievo regionale, collabora con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza nonché nelle altre attività richieste dalle strutture nazionali e regionali di protezione civile, attraverso il concorso di volontari e mezzi dei Nuclei Protezione Civile ANC presenti sul territorio regionale, garantendo anche il servizio di sorveglianza nei campi di assistenza alla popolazione allestiti in caso di emergenze;

Ritenuto di autorizzare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile alla stipula di un’apposita convenzione con l’organizzazione “Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri – Emilia-Romagna”, al fine di disciplinare le modalità di collaborazione e di raccordo tra la struttura regionale di protezione civile e l’organizzazione medesima negli ambiti di attività precedentemente richiamati, perseguendo la più razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista del migliore potenziamento della capacità, dell'efficienza e della prontezza operativa del volontariato operante nell'ambito dell’intero territorio regionale;

Ritenuto opportuno, per quanto riguarda il contenuto tecnico della suddetta convenzione, di stabilire:

  • che essa sia ispirata ad una concezione programmatoria delle attività ed abbia durata pluriennale, da attuarsi mediante programmi operativi annuali da approvare con atti dirigenziali, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio dell’Agenzia e delle presupposte determinazioni di carattere politico, a seguito di valutazione congiunta delle esigenze tecnico - operative dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e delle disponibilità effettive del Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri – Emilia-Romagna”;
  • che essa preveda la suddivisione dei contributi da destinare al “Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri – Emilia-Romagna” in due categorie, la prima delle quali relativa al concorso alle spese di gestione corrente, di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede e di ogni altra spesa destinata alla gestione del proprio parco mezzi, da corrispondersi annualmente in una o più soluzioni anticipate, secondo il meccanismo contenuto nella deliberazione di Giunta regionale n. 821/2003 mediante annotazione sul “Registro di cassa delle entrate e delle uscite”, e la seconda delle quali relativa a tutte le altre attività oggetto della convenzione, da corrispondersi mediante un’anticipazione pari al 30%, per far fronte alle prime necessità di attivazione delle attività medesime, ed il rimanente, fino al saldo, in tranches successive, salvaguardando l’entità dell’acconto ricevuto, stabilendo altresì che la relativa rendicontazione avvenga secondo le modalità allegate nello schema di convenzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 652 del 14 maggio 2007 avente per oggetto “Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all’attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/2005”, in applicazione della quale si ritiene di stabilire che:

  • che a decorrere dall’anno 2007, all’approvazione e alla sottoscrizione dei programmi operativi annuali, in attuazione della convenzione stipulata con la suddetta organizzazione, provvederà il Responsabile del Servizio Previsione e Prevenzione, Volontariato, Formazione, Promozione della cultura di protezione civile e che, tra l’altro, in attuazione della convenzione di cui trattasi, si procederà, se necessario, all’assegnazione di beni ed attrezzature al “Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri - Emilia-Romagna” sulla base dell’individuazione da parte della Giunta regionale dei beni da concedere in comodato, alla sottoscrizione del contratto e del verbale di consegna relativi, nel rispetto delle condizioni previamente determinate dalla Giunta medesima negli schemi-tipo da essa approvati;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione dello schema di convenzione con il “Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri – Emilia-Romagna” stipulando un atto convenzionale di durata fino al 31 agosto 2014 elaborato secondo le direttive sopra richiamate;

Preso atto che con determinazione n. 3902 del 15 aprile 2010 della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali l’organizzazione di volontariato suddetta è stata iscritta nel Registro Regionale del volontariato di cui alla Legge regionale 21 febbraio 2005 n. 12 e successive modificazioni ed in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 139 del 13 febbraio 2006 avente ad oggetto “Modalità per la gestione del registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato” e n. 140 del 13 febbraio 2006 avente ad oggetto “Determinazione delle caratteristiche delle organizzazioni di volontariato a rilevanza regionale iscrivibili nel registro regionale”;

Richiamate:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
  • le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006; n. 1663 del 27 novembre 2006; n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m. e n. 1173 del 27 luglio 2009;
  • la propria deliberazione n. 1769 del 11 dicembre 2006, recante: “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore “Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile”;

A voti unanimi e palesi

delibera:

a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;

b) di approvare lo schema di convenzione con durata fino al 31 agosto 2014 con il “Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri - Emilia-Romagna” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo, in particolare, che la determinazione delle risorse finanziarie da destinare all’attuazione dei programmi annuali di attività previsti dalla suddetta convenzione, saranno determinati anno per anno, tenendo conto delle effettive disponibilità finanziarie a tal fine assegnate all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, secondo le procedure indicate nella convenzione medesima;

c) di dare atto che la convenzione, previa sua sottoscrizione, ha validità fino al 31 agosto 2014 a partire dalla data di esecutività del presente atto e con successivi propri provvedimenti potrà essere rinnovata;

d) di dare atto che con successivi atti formali adottati dal Dirigente competente, si provvederà all’approvazione dei programmi operativi annuali delle attività dell’organizzazione “Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri - Emilia-Romagna”, alla conseguente concessione dei finanziamenti assegnati, all’impegno, nonché ricorrendone le condizioni, alla liquidazione della spesa a favore dell’Organizzazione, in applicazione della L.R. 40/2001 e della propria deliberazione n. 450/2007, nei limiti e con le modalità, anche di rendicontazione, indicate nello schema di convenzione di cui all’ Allegato "A";

e) di individuare il Servizio Amministrazione, volontariato, formazione, cultura di Protezione Civile dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile quale referente per tutte le attività regionali connesse con lo schema di convenzione di cui all’Allegato “A”;

f) di dare atto che il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ai sensi della normativa vigente, provvederà alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

Allegato “a”

Schema di convenzione con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e l’organizzazione di volontariato denominata “Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri - Emilia-Romagna” per il concorso alle attività di protezione civile nell'ambito del territorio regionale.

L'anno 2013, il giorno ____________ presso la sede della Regione Emilia-Romagna Agenzia Regionale di Protezione Civile, Viale Silvani, 6 - Bologna,

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge - quadro sul volontariato", e, in particolare, gli articoli 1, comma 1; 5, commi 1 e 2; 6, commi 1 e 2; 7, comma 1; 10 e 13, comma 1;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 6, commi 1 e 2; 11, commi 1 e 2; 12, commi 1 e 3; 18, commi 1 e 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali);

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche bel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e, in particolare l'art. 5, commi 4 e 4-bis;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge - quadro in materia di incendi boschivi" e, in particolare gli articoli 1, commi 1 e 2; 3, comma 3; 5, comma 2; 7, comma 3 e 12, comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che ha istituito il "Fondo regionale di protezione civile", ripartito annualmente tra tutte le regioni e le province autonome, finalizzato a "finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", e, in particolare, gli articoli 2, comma 9; 8, comma 5 e 10, comma 1;

Vista la legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile", e, in particolare, gli articoli 1, commi 2 e 3; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, comma 1; 7, commi 1, 2 e 3; 9, comma 3; 16, commi 2 e 3; 16-bis; 20, commi 1, 2 e 3 e 21;

Vista la legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", come modificata ed integrata dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1; 2, comma 1, lett. g); 8, comma 1; 9, comma 1; 10, comma 1 e 12, comma 1;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10, recante "Disciplina dei beni regionali - abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11" e, in particolare, l'art. 7, commi 3 e 4, che disciplina il ricorso da parte della Regione alla concessione di beni in comodato d'uso gratuito, specificando che tale possibilità trova attuazione anche nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

Visto il piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi 1999-2003, tuttora vigente ed, in particolare, il paragrafo 6, recante "Dispositivi di lotta diretta", nel quale viene dettagliatamente illustrato il ruolo svolto nell'attività di contrasto agli incendi boschivi sull'intero territorio regionale dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, in un quadro programmatorio articolato ed imperniato sul principio del concorso coordinato di tutte le strutture operative disponibili anche nelle fasi della previsione e della prevenzione del fenomeno;

Vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile", che nel sottolineare l'essenziale prospettiva collaborativa Stato-regioni che è racchiusa nel disegno complessivo delle relazioni che devono intercorrere tra le strutture statali, regionali e locali impegnate nelle attività di protezione civile afferma, tra l'altro, che "la specificità delle esigenze relative alla protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una disciplina delle competenze basata sul principio collaborativo.";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2320 del 10 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il progetto per la costituzione di una colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile;

Dato atto che è stata avviata la procedura di revisione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" e che, pertanto, il riferimento a tale atto contenuto nella presente convenzione-quadro si intenderà - ove possibile ed in assenza di modificazioni sostanziali - riferito alle corrispondenti norme del nuovo provvedimento;

Considerato che tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio regionale figurano alcune realtà che sono espressione di organizzazioni regionali unitariamente costituite;

Considerato

che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della Regione Emilia-Romagna, il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile, dando priorità all'attivazione di ogni opportuna iniziativa di sostegno e supporto alla crescita delle organizzazioni di volontariato, sotto il profilo tecnico-operativo;

Considerato altresì che tale sostegno deve opportunamente articolarsi su un orizzonte temporale congruo, al fine di poter conseguire gli obiettivi prefissati con la massima efficacia;

Ritenuto che il perseguimento degli obiettivi posti dalle citate disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse impartiti, comporti la necessità di procedere alla stipula di apposite convenzioni-quadro che disciplinino le modalità di collaborazione e di raccordo tra la struttura regionale di protezione civile e le organizzazioni di volontariato di protezione civile a carattere regionale in tutti gli ambiti di attività precedentemente richiamati, perseguendo la più razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista del più efficace potenziamento della capacità, dell'efficienza e della prontezza operativa delle strutture operative operanti nell'ambito del territorio regionale;

Dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente convenzione l’Agenzia Regionale di Protezione Civile farà fronte nei limiti delle proprie determinazioni circa le finalità d'impiego delle disponibilità finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i soggetti interessati;

Ritenuto di ispirare la presente convenzione, da articolare su un periodo di un anno, rinnovabile, ad una concezione programmatoria delle attività, da attuarsi mediante programmi specifici annuali da approvare, anche per stralci, con atti regionali, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio e delle conseguenti determinazioni di carattere politico, a seguito di valutazione congiunta delle esigenze tecnico-operative del sistema regionale di protezione civile e delle disponibilità effettive delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché di prevedere la suddivisione dei contributi da destinare alle organizzazioni di volontariato di protezione civile in due categorie, la prima delle quali relativa al concorso alle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e ad ogni altra spesa destinata alla gestione corrente del proprio parco mezzi, da corrispondersi annualmente in una o più soluzioni anticipate, secondo il meccanismo contenuto nella deliberazione n. 821/2003, e la seconda delle quali relativa a tutte le altre attività oggetto della convenzione, da corrispondersi mediante un’anticipazione pari al 30%, per far fronte alle prime necessità di attivazione della convenzione, ed il rimanente, fino ad un ulteriore 70% da corrispondersi in tranches successive fino al saldo finale, salvaguardando l’entità dell’acconto ricevuto, stabilendo, altresì, che la relativa rendicontazione avvenga secondo un’apposita modulistica;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto dell’organizzazione di volontariato denominata “Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri - Emilia-Romagna”;

TRA

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia ), rappresentata dal Direttore Maurizio Mainetti, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani, n. 6,

E

l'organizzazione di volontariato di protezione civile denominata “Coordinamento Regionale Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Emilia-Romagna” che, in seguito, sarà chiamata "Organizzazione", C.F. n. 91279540370, con sede legale presso l’Ispettorato Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Via Vascelli, 2 40124 Bologna, rappresentata dal legale rappresentante dell'Organizzazione stessa

si conviene e si stipula

la presente convenzione

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

  1. La presente convenzione ha come obiettivo il consolidamento ed il potenziamento della capacità operativa e della qualificazione tecnica dell'Organizzazione, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nella Regione Emilia-Romagna.
  2. L’Agenzia e l'Organizzazione attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle forze preposte agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi e di contrasto attivo alle pubbliche calamità.
  3. Annualmente l’Agenzia, con proprio atto, determina, sulla base delle disponibilità di bilancio, le risorse disponibili per le attività di volontariato di protezione civile svolte in convenzione dai coordinamenti provinciali delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e dalle Organizzazioni di Volontariato a carattere regionale operanti sul nostro territorio. Nell’ambito di tale quadro finanziario complessivo l’Agenzia e l'Organizzazione concordano, sul piano tecnico, un programma operativo annuale per l'attuazione della presente convenzione-quadro. Il programma viene elaborato, anche per stralci, con le modalità illustrate al successivo art. 2, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti e viene adottato, per quanto riguarda l’Agenzia, con proprio atto amministrativo.
  4. In base alla presente convenzione-quadro e nei limiti di cui al comma precedente,il programma operativo annuale può articolarsi nelle seguenti attività:
    • a) concessione di contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature, la realizzazione, ristrutturazione e allestimento di strutture di protezione civile dell'Organizzazione, la realizzazione e/o completamento Progetti di Settore a valere sulle disponibilità iscritte ai pertinenti capitoli del bilancio dell’Agenzia, nei limiti determinati nel programma operativo annuale;
    • b) concorso dell'Organizzazione per l'attivazione degli interventi in previsione o in caso di eventi calamitosi di qualsiasi tipologia, secondo modalità operative che verranno stabilite dalle parti successivamente, prevedendo, in particolare, la costante reperibilità di qualificati referenti per le esigenze connesse con le situazioni di crisi e di emergenza; 
    • c) concorso alla formazione e all'addestramento dei volontari di protezione civile da parte dell’Agenzia e delle altre strutture operative con esso all'uopo convenzionate, anche in vista della definizione di un progetto di scuola regionale di protezione civile, in tutti gli ambiti di attività di protezione civile, ivi compresa l'informazione alla popolazione;
    • d) definizione congiunta dell’elenco dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dall’Organizzazione da inserire nella colonna mobile del volontariato dell’Agenzia con relativo disciplinare d’uso;
    • e) definizione congiunta delle modalità di partecipazione delle strutture, del personale e dei mezzi dell'Organizzazione allo svolgimento di esercitazioni promosse dall’Agenzia, articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;
    • f) acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso gratuito, da parte dell’Agenzia, di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare la capacità operative per le attività di protezione civile sul territorio regionale, mantenendo a carico dell’Agenzia l’onere di un concorso al rimborso delle spese relative alla gestione corrente, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alle eventuali coperture assicurative necessarie e ad ogni connesso adempimento di ordine fiscale o tributario nei limiti stabiliti dal programma operativo annuale;
    • g) implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni tra il Centro Operativo Regionale e le strutture dell'Organizzazione, per assicurare i migliori collegamenti in situazioni di crisi;
    • h) definizione di procedure operative per migliorare e rendere sempre più efficaci le modalità di informazione, attivazione e coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998;
    • i) gestione di progetti di settore attivati con l’Agenzia;
    • l) collaborazione e partecipazione di volontari, su richiesta dell’Agenzia, a specifici studi, ricerche e progetti inerenti la Protezione Civile, gruppi di lavoro tematici e riunioni indette dall’Agenzia;
    • m) l’erogazione di un contributo quale dotazione di un fondo-spese da utilizzare esclusivamente per il concorso agli oneri conseguenti alla gestione corrente, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento delle tasse e di altri oneri, in relazione al proprio parco-mezzi ed attrezzature, per assicurare l’operatività dell’Organizzazione nell’ambito del sistema regionale di protezione civile.
  5. L'attività di cui alla lettera f) avviene mediante la sottoscrizione di atti di comodato d'uso gratuito relativi ai beni di cui trattasi, redatti secondo un’apposito modello;
  6. L’Agenzia potrà provvedere, altresì, ad adempiere alle attività ed alle funzioni che potranno esserle attribuite dallo Stato ai sensi e per gli effetti del regolamento di attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge n. 225/1992, con particolare riguardo all'eventuale gestione di fondi e contributi disciplinati dal medesimo provvedimento.
  7. L’erogazione dei contributi eventualmente previsti nel programma operativo annuale ai sensi della lettera m) del precedente comma 4 avviene secondo le modalità illustrate al successivo articolo 2, comma 4.

Art. 2

(Programma operativo annuale)

  1. Il Programma operativo annuale di attuazione della presente convenzione-quadro viene elaborato secondo la seguente procedura:
    1. entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo a tutte le attività di cui all’articolo 1, comma 4;
    2. entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a verifica di compatibilità con le risorse disponibili nel bilancio regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e viene, quindi, congiuntamente definito lo schema di programma operativo annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie di attività possibili;
    3. lo schema di programma operativo annuale di cui al comma b) viene quindi adeguato alle disponibilità finanziarie determinate con l’atto dell’Agenzia riguardante le attività di volontariato di protezione civile svolte in convenzione con i coordinamenti provinciali e con le associazioni a carattere regionale e viene successivamente approvato ed adottato dall’Agenzia con proprio atto amministrativo;
    4. all'attuazione del programma ed alla determinazione degli eventuali oneri, l’Agenzia provvede, per quanto di competenza, con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia;
    5. il programma può essere integrato con successivi stralci anche durante il corso dell’anno.
  2. Il Programma operativo annuale contiene anche le modalità operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole tipologie di attività.
  3. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attività contenute nel programma operativo annuale per le quali sia previsto il rimborso all'Organizzazione da parte dell’Agenzia, indicate al precedente art. 1 comma 4) punto a), avviene con le seguenti modalità:
    • erogazione di un'anticipazione pari al 30% dell'importo complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine dell'avvio delle attività, da disporre contestualmente all'approvazione del programma medesimo;
    • la restante somma, fino ad un ulteriore 70%, sarà liquidata tramite tranches successive su presentazione di idonea documentazione di spesa, supportata da relazione e relativa rendicontazione predisposta dal legale rappresentante dell’Organizzazione, senza detrarre l’anticipazione iniziale, al fine di mantenere una quota disponibile per le spese di somma urgenza cui si dovrà far fronte nel corso delle attività;
    • il saldo sarà liquidato a fine attività e sarà determinato sulla base della spesa complessiva effettivamente sostenuta, detratte le somme precedentemente liquidate, su presentazione di una relazione sulle attività svolte ed una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata relativa documentazione di spesa da parte del legale rappresentante dell’Organizzazione.
  4. Le risorse relative ai contributi finalizzati alle attività illustrate all'art. 1 lettera m) del comma 4 avviene anticipatamente in una o più soluzioni. L’Organizzazione è tenuta ad iscriverla nell’apposito registro di cassa delle entrate e delle uscite istituito ai sensi della deliberazione n. 821/2003, preventivamente numerato e timbrato in tutte le pagine dal Servizio regionale di Protezione Civile. L’Organizzazione è tenuta ad effettuare la rendicontazione di tali contributi al 30 settembre e al 31 dicembre, presentando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conservando comunque presso le rispettive sedi tutta la documentazione contabile relativa ai fini dei successivi controlli campione da effettuarsi con le modalità indicate all’art. 7). Le risorse relative a questa tipologia di attività non spese nel corso dell’anno, possono essere impiegate dall’Organizzazione nell’anno successivo e se ne tiene conto in sede di elaborazione del nuovo programma operativo annuale.

Art. 3

(Comitato tecnico)

  1. Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione del programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un comitato tecnico composto da due funzionari del Servizio Amministrazione, volontariato, formazione, cultura di Protezione Civile designati dal Dirigente competente del Servizio, uno dei quali con funzioni di presidente, dal legale rappresentante e da un altro soggetto appartenente all'Organizzazione.
  2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta e redige, al riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione dei successivi programmi annuali.

Art. 4

(Responsabilità ed oneri a carico dell'Organizzazione)

  1. L'Organizzazione è tenuta ad assolvere i compiti definiti nel programma operativo annuale rispettando i termini temporali ivi previsti per le differenti attivazioni operative. L'Organizzazione è tenuta, in particolare, al recepimento dei protocolli operativi di attività della colonna mobile regionale del volontariato. In caso di mancato rispetto di tali termini e prescrizioni, il legale rappresentante dell'Organizzazione è tenuto ad informare per iscritto il Servizio Amministrazione, volontariato, formazione, cultura di Protezione Civile delle cause che hanno impedito di adempiere a quanto richiesto.
  2. L'Organizzazione si impegna ad assicurare, anche in regime ordinario, la presenza di un numero sufficiente di associati per sviluppare i programmi concordati.
  3. L'Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione al Servizio Protezione Civile delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività concordate.
  4. L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e/o delle prestazioni richieste.
  5. L'Organizzazione garantisce, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 4, che i Volontari inseriti nei programmi di attività e che intervengono in attività formative di previsione prevenzione e situazioni di crisi o di emergenza sono coperti da adeguata assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizze assicurative stipulate singolarmente dai vari soggetti aderenti all'Organizzazione.

Art. 5

(Oneri dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e modalità di impiego delle risorse disponibili)

  1. L'onere finanziario annuo a carico dell’Agenzia per l'attuazione della presente convenzione-quadro viene determinato, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, nell’ambito di un unico atto amministrativo adottato annualmente dall’Agenzia con riguardo a tutti i coordinamenti provinciali ed alle associazioni a carattere regionale operanti sul nostro territorio, nell'ambito della programmazione annuale di attività del Servizio Amministrazione, volontariato, formazione, cultura di Protezione Civile.
  2. In particolare l’Agenzia potrà provvedere, nell'ambito dei programmi operativi annuali di attuazione della presente convenzione-quadro, nei limiti stabiliti dal precedente comma 1, alle esigenze di natura finanziaria, adeguatamente documentate, relative al rimborso, con le modalità e nei limiti di ammissibilità concordati, delle spese di viaggio, vitto, copertura assicurativa e quant'altro previsto nei medesimi programmi operativi annuali. Eventuali spese non documentate potranno essere rimborsate su apposita dichiarazione fornita dal legale rappresentante dell'Organizzazione, a condizione che il relativo importo sia comunque marginale rispetto a quelle globalmente sostenute in occasione dell'intervento o dell'attività in questione. La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Organizzazione al Servizio Amministrazione, volontariato, formazione, cultura di Protezione Civile entro il mese di dicembre di ciascun anno, al fine di consentire la tempestiva erogazione del saldo.
  3. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate dalla Regione provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, il Dirigente competente del servizio regionale competente.

Art. 6

(Durata e modalità di risoluzione della convenzione e disposizione transitoria)

  1. La presente convenzione-quadro ha validità fino al 31 agosto 2014 a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, ma vincola l’Agenzia in termini finanziari annualmente, secondo le disponibilità arrecate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo istituiti e può essere rinnovata.
  2. L’Agenzia regionale di Protezione Civile può risolvere la presente convenzione-quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida per provata inadempienza agli impegni previsti nei precedenti articoli.
  3. L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione-quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno novanta giorni, per provata inadempienza da parte dell’Agenzia agli impegni previsti nei precedenti articoli. 

Art. 7

(Attività regionale di verifica amministrativa)

  1. L’Agenzia può, in qualsiasi momento, verificare le procedure amministrative messe in atto dall'Organizzazione per la gestione di interventi il cui finanziamento sia posto a carico del contributo regionale in totale,formulando, all'uopo, richieste di informazioni agli organi di controllo costituiti ai sensi dei documenti costitutivi dell'Organizzazione. In particolare per quanto riguarda i controlli a campione sui finanziamenti previsti all’art. 3 comma 6 saranno effettuati su almeno il 30% dei beneficiari secondo modalità operative di svolgimento che verranno indicate con successiva determinazione del Dirigente competente.

Art. 8

(Controversie)

  1. Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato paritetico di cui al precedente art. 3, verranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla Regione, il secondo dall'Organizzazione ed il terzo concordemente dagli altri due arbitri.
  2. La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna. 

Art. 9

(Registrazione)

  1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

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