n.113 del 20.05.2015 periodico (Parte Seconda)

Fornaci Calce Grigolin Spa - Domanda 09.02.2015 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, igienico e antincendio, dalle falde sotterranee in comune di Medesano (PR), LOC. Ramiola. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc PR15A0009

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla società Fornaci Calce Grigolin Spa C.F./Partita IVA 00843350265, legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Medesano (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Medesano (PR) per uso industriale, igienico e antincendio, con una portata massima pari a litri/sec. 4 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 4140;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di dare atto che secondo quanto previsto dal il D.Lgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

e) di stabilire che la concessione sia rilasciata per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione;

(omissis)

Estratto del Disciplinaredi concessione, parte integrante della Determina in data 12/3/2015 n. 2814

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell’art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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