n.186 del 11.06.2019 (Parte Seconda)

Integrazione alla propria deliberazione di Giunta regionale n. 828 del 31 maggio 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” che ha modificato gli articoli 65, 67 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed inserito nello stesso decreto l’articolo 94-bis;

Constatato che detto articolo 94-bis, comma 1, introduce una nuova classificazione degli interventi in zona sismica, i quali, con riguardo alla pubblica incolumità, sono distinti in tre tipologie di interventi “gli interventi rilevanti”, “gli interventi di minore rilevanza” e “gli interventi privi di rilevanza”, stabilendo l’obbligo dell’autorizzazione sismica preventiva solo per la tipologia degli “interventi rilevanti”;

Rilevato che il comma 2 del citato articolo 94-bis:

- prevede l’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, di linee guida per l’individuazione degli interventi appartenenti alle tre diverse tipologie di interventi appena citate, nonché per l’individuazione delle varianti non sostanziali per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del DPR n. 380 del 2001;

- conferisce alle Regioni, nell’attesa dell’emanazione delle linee guida statali, la facoltà di dotarsi di specifiche elencazioni delle tre diverse tipologie di interventi o di confermare le eventuali elencazioni di cui siano eventualmente dotate, con la prescrizione dell’obbligo dell’adeguamento alle linee guida statali a seguito della loro emanazione;

Rilevato altresì che la propria deliberazione del 31 maggio 2019, n. 828 ha confermato per gli effetti del citato articolo 94-bis, comma 2, secondo periodo, l’operatività dei seguenti atti regionali:

a) propria deliberazione n. 2272 del 2016 recante “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008”.

b) Propria deliberazione n. 1661 del 2009 recante “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”;

Considerato:

- che l’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), comprende tra gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità “le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti”;

- che tali categorie di intervento sono puntualmente individuate dal paragrafo 8.4.1. del decreto 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”) – di seguito denominate “NTC 2018” – e specificate dal paragrafo C8.4.1 della circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 21 gennaio 2019, n. 7 (Istruzioni per l’applicazione dell’ Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018);

Ritenuto pertanto di integrare quanto previsto dalla propria deliberazione n. 828 del 2019 con l’individuazione, ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 380 del 2001, delle riparazioni e degli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dal paragrafo 8.4.1. delle NTC 2018 e specificati dal paragrafo C8.4.1 della relativa circolare n. 7 del 2019, quali interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità, assoggettati a deposito ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. n. 380 del 2001 e sottoposti a controllo a campione secondo la normativa regionale vigente, ad esclusione dei casi in cui i medesimi interventi sono comunque soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico);

Richiamate le proprie deliberazioni sulle competenze delle strutture organizzative, l’esercizio delle funzioni dirigenziali, le misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione e il sistema dei controlli interni:

- n. 2416 del 29/12/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 56 del 25/1/2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n.43/2001”;

- n. 270 del 29/2/2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 622 del 28/4/2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015” e la conseguente determinazione n. 7283 del 29/4/2016, recante “Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;

- n. 702 del 16/5/2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11/7/2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10/4/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, recanti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

Richiamati:

  • Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;
  • n. 1123/2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna e dell’Assessore ai trasporti, reti infrastrutturali materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di integrare quanto previsto dalla propria deliberazione n. 828/2019 con l’individuazione, ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 380 del 2001, delle riparazioni e degli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dal paragrafo 8.4.1. delle NTC 2018 e specificati dal paragrafo C8.4.1 della relativa circolare n. 7 del 2019, quali interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità, ad esclusione dei casi in cui i medesimi interventi sono comunque soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), della L.R 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico);

2. di precisare che gli interventi di riparazione e gli interventi locali individuati nel precedente punto 1 sono assoggettati a deposito ai sensi dell’articolo 93 del DPR n. 380 del 2001 e sottoposti a controllo a campione secondo la normativa regionale vigente;

3. di precisare altresì che per i restanti interventi (diversi da quelli indicati al punto 1. del presente deliberato) continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista dal Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, fino all’adozione dei relativi elenchi e alla specificazione della loro disciplina, in attuazione dell’art. 94-bis, comma 2, secondo periodo, del DPR n. 380 del 2001;

4. di dare atto che a seguito dell’emanazione delle linee guida statali previste dal citato articolo 94-bis del DPR n. 380 del 2001, la Regione provvederà all’eventuale adeguamento dei citati elenchi, in conformità alle indicazioni delle medesime linee guida;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito web della Regione.

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