n.73 del 18.03.2020 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna. Anno 2020

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31” e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’allegato IV, Parte B, punto 21.3;

- la L.R. 04 marzo 2019, n. 2, recante “Norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18”, in particolare l’art. 5 relativo alla disciplina della movimentazione degli apiari;

- la determinazione dirigenziale n. 4069 del 6/3/2019, recante “Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2019”;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Preso atto che il colpo di fuoco batterico è sempre presente in ampie aree della Regione Emilia-Romagna; 

Considerato che:

- la disseminazione di Erwinia amylovora può avvenire anche per mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse piante ospiti;

- esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in territori indenni dalla malattia, per mezzo di alveari provenienti da aree contaminate;

- è necessario regolamentare lo spostamento di alveari nel periodo individuato a maggior rischio, compreso fra il giorno 16 marzo e il 30 giugno 2020, da aree contaminate verso aree indenni, allo scopo di salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora interessate dalla malattia (zone protette), così come previsto dall’Allegato IV, Parte B, punto 21.3, del D. Lgs. n. 214/2005;

- è opportuno che il Servizio Fitosanitario, annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle eventuali misure di quarantena da adottare;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato D.M. 10/9/1999, n. 356;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna”;

- n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022”;

Viste:

- la circolare del Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna, acquisita agli atti al protocollo n. PG.2017.660476 del 13/10/2017, avente ad oggetto “Direttiva per l’attuazione delle misure propedeutiche per la corretta applicazione dell’art. 5 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa” e dell’art. 12 “Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva” dell’allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione 06 dicembre 2017, n. 19741, recante “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

- la determinazione 26 giugno 2018, n. 9908, recante “Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

  1. di vietare, nel periodo compreso tra il giorno 15 marzo e il 30 giugno 2020, la movimentazione degli alveari ubicati nell’intero territorio delle province della Regione Emilia-Romagna verso territori riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (zone protette), fatto salvo quanto disposto nel successivo punto 2);
  2. di consentire lo spostamento degli alveari, nel periodo compreso tra il giorno 15 marzo e il 30 giugno 2020, previa l’adozione delle misure di quarantena riportate nel successivo punto 3), ubicati nei territori citati al punto 1) verso zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) che, per quanto riguarda l’Italia, sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese, e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Puglia, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona);
  3. che le misure di quarantena consistono nel mantenere gli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della loro collocazione nella nuova postazione; la durata della clausura può essere ridotta a 24 ore qualora ogni alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato, contenente quale principio attivo l’acido ossalico;
  4. di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di effettuare spostamenti di alveari nel periodo suindicato, comunicare al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l'apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello allegato alla presente determinazione, e che tale misura deve essere opportunamente documentata;
  5. di trasmettere il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale e ai Servizi Fitosanitari regionali;
  6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  7. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione, dando atto che ne verrà data idonea informazione sul seguente sito: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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