n.340 del 20.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di realizzazione di nuova arginatura per la separazione fisica della parte orientale di Valle Furlana (RA) da Valle Magnavacca (FE) come previsto nel P.D.I.P. "Valle Furlana e Fiume Reno da S. Alberto al passo di Primaro" proposta dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni “progetto relativo alla realizzazione di nuova arginatura per la separazione fisica della parte orientale di valle Furlana (ra) da valle Magnavacca (FE) come previsto nel P.D.I.P. valle Furlana e fiume Reno da S. Alberto al passo di Primaro proposto dall’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po”, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 27 settembre 2013, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che vengono di seguito trascritte:

  1. prima della realizzazione dell’intervento si dovrà assolvere a quanto previsto dalla L.R. 19/08 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, secondo il caso di specie. Fatta salva l’eventuale esclusione in quanto opera priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, la cui rispondenza, se del caso, è da asseverare secondo i dettami della D.G.R. 687/11 (Allegato 1 BUR n. 86 del 8/6/2011); si dovrà, quindi, procedere ad apposito deposito sismico ai sensi della L.R. 19/08;
  2. l’argine dovrà essere realizzato, fin dal punto più a nord-est in collegamento all’argine Paisolo del canale Bellocchio, con andamento verso sud-ovest lungo la linea di confine tra il comune di Comacchio e Ravenna, fino alla piega in direzione dell’argine del Reno ove l’opera entra interamente nel comune di Ravenna;
  3. il corpo arginale sarà addossato al confine di proprietà ma interamente all’interno della proprietà del comune di Comacchio;
  4. per l’esecuzione dei rilievi di prima e di seconda pianta dovrà essere utilizzato il sistema di riferimento ufficiale della rete regionale;
  5.  i dossi previsti tra le opere di mitigazione per favorire la nidificazione delle specie di uccelli target, devono essere realizzati senza collegamento con l’argine e quindi isolati, in maniera da evitare l’accesso ai predatori terrestri (ratti, cani, ecc.).
  6. al fine di minimizzare gli impatti in fase di realizzazione dell’opera dovranno essere attuati gli accorgimenti cautelativi per la gestione del cantiere che prevedano l’impiego di mezzi adeguatamente revisionati, perfettamente funzionanti e per i quali sia verificata l’assenza di perdite di inquinanti (oli, combustibili) da motori e serbatoi. I natanti impiegati in cantiere dovranno essere dotati di sistemi atti a contenere gli eventuali sversamenti (barriere galleggianti, materiale assorbente, ecc.). In caso di eventuali sversamenti in acqua dovranno essere immediatamente presi gli accorgimenti necessari ad un recupero degli inquinanti e avvisate le autorità competenti;
  7. nel progetto esecutivo vanno riportate le tipologie dei mezzi e attrezzature che si intendono impiegare per le fasi di escavo e reflui mento;
  8. in fase di cantiere si dovranno rispettare tutte le pratiche necessarie per preservare lo stato dei luoghi. Dovranno essere realizzate le opportune opere provvisionali atte a impedire danneggiamenti alle difese spondali e alle arginature esistenti;
  9. dovrà essere prevista la pulizia quotidiana del cantiere, compreso lo sgombero ed il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di rifiuto;
  10. in fase di cantiere (escavo e refluimento), è necessario mettere in atto tutti gli accorgimenti atti a contenere fenomeni di torbidità delle acque (es. panne anti-torbidità);
  11. in fase di cantiere (escavo e refluimento), visto l’impiego di mezzi a motore (motopontoni, ecavatori, etc.) è necessario adottare tutte le misure idonee atte a evitare sversamenti accidentali di carburanti e/o oli;
  12. nella costruzione di palificazioni e/o diaframmi si dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le caratteristiche chimiche dell’acquifero e dei corpi idrici interessati;
  13. è necessario adottare tutte le precauzioni per contenere gli impatti sulle attività di itticoltura, avendo cura di avvisare prima dell’inizio dei lavori e durante la fase di cantiere i soggetti interessati;
  14. al termine del cantiere si dovrà provvedere al completo ripristino delle aree di cantiere eventualmente modificate a seguito dei lavori;
  15. per la componente rumore, in fase di esercizio devono essere rispettati i valori di qualità previsti dalla classificazione acustica comunale vigente; qualora necessario nella fase di cantiere, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga ai sensi della D.G.R. 45/2002;
  16. il materiale di riempimento dell’argine e dei dossi dovrà provenire esclusivamente dall’escavo del canale sublagunare previsto dal progetto e realizzato nella fascia caratterizzata sulla base delle indagini chimico-fisiche dei sedimenti e indicata negli elaborati;
  17. configurandosi quale compensazione rispetto alla realizzazione dell’argine, l’avvio dei lavori di esecuzione dei dossi dovrà avvenire prima della realizzazione dell’argine stesso;
  18. i lavori dovranno essere sospesi nei periodi di riproduzione della fauna selvatica ed in particolare dell’avifauna (20 febbraio – 10 agosto di ogni annualità). L’eventuale possibilità di derogare alla data del 20 febbraio potrà essere valutata da parte dell’Ente di gestione del SIC/ZPS, al fine di consentire la conclusione di fasi lavorative in tempi brevi, solo subordinatamente allo svolgimento di un apposito sopralluogo finalizzato a verificare le condizioni dei luoghi, lo stato dei lavori e l’effettivo utilizzo dell’area per la nidificazione, in funzione dell’andamento climatico, delle presenze effettive di specie protette, della valutazione degli effettivi disturbi arrecati;
  19. le lavorazioni dovranno essere sospese nelle giornate in cui è esercitata l’attività venatoria nel sito vallivo, sulla base dei calendari venatori rispettivamente della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ferrara e della Provincia di Ravenna;
  20. i dossi previsti in progetto dovranno avere forme allungate e non troppo ampie in larghezza. Al fine di contenere l’erosione i dossi dovranno essere disposti offrendo il minor lato possibile ai venti dominanti e dovranno essere realizzate idonee protezioni spondali. I dossi dovranno presentare piccole dimensioni (indicativamente 1.000 mq) ed emergere sul livello delle acque per circa 50 cm. La localizzazione dei dossi dovrà evitare per quanto possibile la vicinanza con siti di riproduzione di Gabbiano reale e/o con arginature o altre aree emerse di grande estensione. I dossi dovranno essere realizzati a poca distanza tra loro, favorendo così l’insediamento delle colonie su isolotti raggruppati, e circondati da vaste aree di acque libere. I dossi di nuova realizzazione dovranno annualmente essere controllati e in caso di necessità o di anomala erosione si dovranno prevedere interventi di ricarica e ripristino delle protezioni spondali, della morfologia (idonee pendenze) o della presenza di substrato più idoneo (eventuale distribuzione di capulerio);
  21. al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi generali di miglioramento nella gestione delle valli di Comacchio, dovrà essere avviata al più presto, per assicurare la funzionalità ottimale del sistema complessivo, la realizzazione delle opere idrauliche accessorie già previste nella porzione di valle a ridosso dell’argine sinistro del Reno ed in particolare: il ripristino della funzionalità del sifone della Scorticata; la realizzazione di botti sifone per consentire all’acqua, derivata tramite il sifone della Scorticata, di bypassare le canalette Scirocca e Passo Pedone; la realizzazione di una chiavica sull’arginello di separazione tra le zone d’acqua dolce e le valli di proprietà pubblica che permetta l’approvvigionamento di acqua dolce proveniente dal sifone della Scorticata per le valli di proprietà pubblica;
  22. ai fini della tutela del patrimonio archeologico, prima delle attività di scavo, dovrà essere presentata alla competente Soprintendenza una relazione preliminare, a firma di un tecnico o specialista abilitato, relativa al rischio di rinvenimento archeologico. Qualora le evidenze della relazione preliminare mostrassero la presenza di zone a rischio archeologico dovrà essere avviata la procedura di sorveglianza archeologica giornaliera attraverso la presenza in cantiere di un archeologo. In ogni caso si prescrive l’utilizzo di benne bivalve lisce per tutte le operazioni di scavo. Resta fermo quanto previsto dall’art. 90 del D. Lgs 42/2004 relativamente ai rinvenimenti casuali;
  23. al fine di consentire il corretto monitoraggio del corpo idrico di transizione presso la stazione di monitoraggio n.99500400 “Dosso Pugnalino” della rete di monitoraggio regionale istituita ai sensi del D.Lgs 152/06, dovranno essere comunicate alle sezioni provinciali di ARPA Ferrara e Ravenna, le date di avvio e di sospensione dei lavori, con almeno 10 giorni di anticipo;
  24. la gestione dei dati acquisti con la sonda multiparametrica per il monitoraggio delle acque, sarà in capo all’Ente per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e i dati dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali richieste da parte di altri Enti; il punto di ubicazione della sonda dovrà essere indicato su idonea planimetria e georeferenziato;
  25. ai fini di rendere tale nuovo argine e gli adiacenti dossi parte integrante del valore paesaggistico dell’area, le sponde laterali dovranno essere piantumate con specie vegetali tipiche delle sponde lagunari (arbusti e specie erbacee piante autoctone ecc.) che contribuiscano nel breve termine a rendere tale manufatto similare a quelli preesistenti, favorendo inoltre il popolamento di ogni tipo di fauna e microrganismi presenti nell’area;

c) di dare atto che il parere della la Provincia di Ravenna in merito all’impatto ambientale del progetto in esame, ai sensi della LR 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito in istruttoria e agli atti della Regione Emilia-Romagna al protocollo PG.2013. 0237068 del 30/9/2013; l’Amministrazione provinciale di Ravenna non è intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

d) di dare atto che il nulla osta, ai sensi della L.R. 6/05, e la Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni - art. 6 DIR 92/43/CE, di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, è espresso con il provvedimento n.315 del 27/9/2013, successivamente acquisiti agli atti al protocollo regionale PG.2013. 0245808 del 9/10/2013; tali documenti costituiscono l’Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; l’Amministrazione dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po non è intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

e) di dare atto che l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004 di competenza del Comune di Ravenna, comprensiva di parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le provincie di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, espressa con nota prot. n. 57460/2013 del 13/5/2013, costituisce l’Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; l’Amministrazione comunale di Ravenna non è intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

f) di dare atto che l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004 di competenza del Comune di Comacchio ha rilasciato, comprensiva di parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le provincie di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, espressa con con nota prot. n. 180/2013 del 1/10/2013, costituisce l’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

g) di dare atto che il parere ai sensi della L.R. 9/99 di competenza del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della costa, rilasciato con nota del 24/9/2013 a firma del Responsabile del Servizio ing. Andrea Peretti, costituisce l’Allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

h) di dare atto che i permessi a costruire di competenza comunale, sia per Ravenna sia per Comacchio, ai sensi della L.R. n. 31 del 25/11/2002, saranno emessi da parte delle competenti Amministrazioni comunali, successivamente alla presente deliberazione e prima dell’avvio dei lavori;

i) di dare atto che i pareri in merito all’impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99 ed i pareri sul permesso a costruire previsto dalla L.R. 31/02, di competenza di ARPA sezione provinciale di Ferrara sono ricompresi all’interno del rapporto Ambientale di cui al punto 3.9;

j) di dare atto che i pareri in merito all’impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99 ed i pareri sul permesso a costruire previsto dalla L.R. 31/02, di competenza di ARPA sezione provinciale di Ravenna, sono ricompresi all’interno del rapporto Ambientale di cui al punto 3.9; ARPA sezione di Ravenna non essendo intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

k) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sul permesso di costruire, di competenza di AUSL di Ferrara, Dipartimento di Sanità Pubblica, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

l) di dare atto che il nulla osta di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna è ricompreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9;

m) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la ditta proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

n) di stabilire ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto oggetto della presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua approvazione, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;

o) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alle ditta proponente Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po;

p) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ferrara, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Comacchio, al Comune di Ravenna, al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano, al Servizio Tecnico di Bacino del Reno, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Po, all’AUSL sanità pubblica di Ferrara, all’ARPA Sezione provinciale di Ferrara, all’ARPA sezione provinciale di Ravenna, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, all’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po;

q) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

r) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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