n.103 del 13.04.2017 (Parte Prima)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 (NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013

1. Il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è sostituito dal seguente:

“8 bis. È vietato consentire ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)”.

2. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:

“8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l’attuazione del comma 8 bis”.

Art. 2

Disposizione transitoria

1. L’atto di cui all’articolo 6, comma 8 ter, della legge regionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 aprile 2017 STEFANO BONACCINI

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