n.349 del 31.10.2018 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale con prescrizioni Poliambulatorio Calderara di Calderara di Reno (BO)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la domanda di accreditamento istituzionale per l’attività di specialistica ambulatoriale, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 23/11/2017, e ivi conservata, presentata dal Legale Rappresentante della Società Centro San Petronio s.r.l., con sede legale in Bologna, per il Poliambulatorio Calderara, sito in via dello Sport 14, Calderara di Reno (BO), per le seguenti attività:

- Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità del Poliambulatorio Calderara di Calderara di Reno (BO), redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di visita di verifica del 7.05.2018 e trasmessa con nota prot. NP/2018/15821 del 3/7/2018, nonché la relativa nota integrativa prot. NP/2018/16379 del 10/7/2018;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui in relazione all’estensione della verifica riguardante le attività ambulatoriali di Angiologia, Cardiologia con attività di ecocardiografia, Dermatologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia, compresa ecografia ginecologica:

- è stato verificato il parziale possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali (DGR 327/2004);

- requisiti specifici relativi a:

- Strutture di Ostetricia e ginecologia (DGR 327/2004);

- Strutture di Ortopedia (DGR 23/2005);

- Strutture di Cardiologia (DGR 1802/2011);

- Strutture di Radiologia (DGR 1707/2012);

- Strutture di Medicina interna (DGR 419/2012);

- Strutture di Cure primarie (DGR 221/2015);

per quanto applicabili con riferimento alle attività indicate nella domanda della Struttura;

- è stato valutato che le azioni messe in campo dalla struttura non hanno portato ad una soluzione completa delle criticità evidenziate;

- è stata pertanto espressa una valutazione favorevole all'accreditamento istituzionale del Poliambulatorio Calderara di Calderara di Reno (BO) per le attività richieste, con le seguenti prescrizioni:

entro 12 mesi dovrà essere inviata la documentazione relativa a:

- Piano della Formazione contenente la valutazione dell’efficacia della formazione e le evidenze della condivisione delle conoscenze;

- Report di valutazione degli indicatori di processi ed esito clinico;

- Relazione relativa alla valutazione complessiva della struttura secondo quanto richiesto dal requisito 9.2;

- Modalità adottate per dare evidenza della partecipazione del personale alla valutazione e discussione dei risultati raggiunti;

- Evidenze dell’applicazione e formalizzazione degli strumenti per il miglioramento e della partecipazione del personale alla valutazione e discussione dei risultati;

- Valutazione del mantenimento della competence da parte degli specialisti presenti nella struttura;

Considerato che si ritiene necessario che la struttura fornisca, entro il tempo stabilito (12 mesi dalla data di adozione del presente atto), evidenza del superamento delle criticità evidenziate, con opportuna documentazione che la stessa Agenzia sanitaria e sociale regionale valuterà riservandosi di procedere ad eventuali valutazioni sul campo;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 93/2018;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, al Poliambulatorio Calderara, sito in via dello Sport 14, Calderara di Reno (BO), l’accreditamento istituzionale con prescrizioni, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni correlate, erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il parziale possesso:

- Angiologia;

- Cardiologia con attività di ecocardiografia;

- Dermatologia;

- Oculistica;

- Ortopedia;

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- Diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia, compresa ecografia ginecologica;

2. di concedere l'accreditamento di cui al punto precedente, con le seguenti prescrizioni:

entro 12 mesi dovrà essere inviata la documentazione relativa a:

- Piano della Formazione contenente la valutazione dell’efficacia della formazione e le evidenze della condivisione delle conoscenze;

- Report di valutazione degli indicatori di processi ed esito clinico;

- Relazione relativa alla valutazione complessiva della struttura secondo quanto richiesto dal requisito 9.2;

- Modalità adottate per dare evidenza della partecipazione del personale alla valutazione e discussione dei risultati raggiunti;

- Evidenze dell’applicazione e formalizzazione degli strumenti per il miglioramento e della partecipazione del personale alla valutazione e discussione dei risultati;

- Valutazione del mantenimento della competence da parte degli specialisti presenti nella struttura;

3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro il tempo stabilito (12 mesi dalla data di adozione del presente atto);

4. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

5. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata (prestazioni anche diverse da quelle elencate nella domanda presentata), a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

9. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

10. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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