n.154 del 01.07.2015 periodico (Parte Seconda)

Parziale modifica dell'allegato 1 deliberazione U.P. n. 45/2013 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale: regolamento attuativo in materia di sospensione dell'assegno vitalizio, in applicazione dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 42/1995

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Richiamate la proprie precedenti deliberazioni: 

- n. 45/2013 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale: regolamento attuativo in materia di sospensione dell’assegno vitalizio, in applicazione dell’art. 17, comma 4 della L.r. n. 42/1995” emanata in applicazione delle disposizioni introdotte dal DL n. 174/2012 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 89 del 5 aprile 2013; 

- n. 119/2013 che ha modificato le disposizioni di cui al punto 7 dell’allegato 1 deliberazione U.P. n.45/2013; 

Dato atto che nel punto 2 dell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 45/2013 veniva stabilito che “la sospensione dell’assegno vitalizio opera quando l’importo delle relative indennità di carica lorde calcolate su base annuale è pari o superiore al 40% dell’indennità di carica lorda mensile calcolate su base annuale di cui all’articolo 2 della L.r. n. 42/1995, ovvero a € 29.301,48 lordi alla data di approvazione del presente regolamento”; 

Considerato che: 

- con L.R. n. 1/2015, è stato sostituito il comma 1 dell’art. 4 della L.r. n. 11/2013 ed è stata rideterminata l’indennità mensile di carica lorda dei Consiglieri regionali quantificandola in € 5.000,00; 

- per quanto precisato nell’alinea precedente, nell’ambito del regolamento in materia di sospensione dell’assegno vitalizio si rende necessario modificare il punto 2 allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione U.P. n. 45/2013 approvando il testo allegato al presente atto; 

Visto il Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa regionale per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera assembleare n. 105 del 27 febbraio 2013; 

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 15/07/2014 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i Servizi della Direzione generale Assemblea legislativa e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera 173/2007”; 

Attestato il parere di regolarità amministrativa allegato; 

A voti unanimi 

delibera: 

Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando: 

  1. di procedere, nell’ambito del Regolamento in materia di sospensione dell’assegno vitalizio approvato con propria deliberazione n. 45/2013, alla modifica delle disposizioni di cui al punto 2 come da allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione redatto in sostituzione dell’allegato 1 alla deliberazione U.P. n. 45/2013; 
  2. di pubblicare il presente atto, in considerazione del suo interesse generale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa. 

Allegato A

Regolamento in materia di sospensione dell’assegno vitalizio

1. La sospensione dell’assegno vitalizio si applica, oltre che nel caso il titolare dell'assegno sia eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale, nei seguenti casi:

a) qualora sia nominato componente del Governo nazionale (presidente del Consiglio, ministri, viceministri, sottosegretari di stato), della Commissione europea, componente di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario);

b) qualora sia titolare di incarico istituzionale per il quale la costituzione o altra legge costituzionale prevedano l’incompatibilità con il mandato parlamentare (Presidente della repubblica, Giudice Costituzionale, Componente CSM, Consigliere e membro di Giunta Regionale);

c) in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l’incompatibilità con il mandato parlamentare (a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo: giudice onorario di Tribunale; carica o ufficio di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell’Amministrazione dello Stato; amministratore, presidente, liquidatore, sindaco, direttore generale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente in associazioni o enti che gestiscano servizi per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente –ad es. Ferrovie dello Stato, Consiglio di amministrazione della RAI, Autostrade SPA; componenti del Consiglio della magistratura militare; componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti; Presidente e componente del CNEL; componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; componente della Commissione nazionale per le società e la borsa; componente del Garante per la protezione dei dati personali; componente dell'IVASS; componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT); componente dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP); componente delle commissioni censuarie; presidente e vicepresidente di enti pubblici, anche economici di nomina governativa; giudice di pace; direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario di azienda sanitaria locale; componente dei collegi regionali di garanzia elettorale; consigliere delle Camere di commercio, industria e artigianato; componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l’assunzione nei pubblici impieghi; giudice onorario aggregato; presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti dell’ENEA; consigliere del Consiglio superiore della pubblica istruzione);

d) in caso di assunzione di cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del governo regionale, dell’Assemblea legislativa o di organi dell’amministrazione regionale o locale;

e) in caso di assunzione di cariche o di esercizio di funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione, degli enti locali o ai quali la Regione e gli enti locali contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente, ovvero nei quali vi sia una partecipazione di soggetti pubblici che, anche congiuntamente, sia superiore al 50%.

f) in caso di elezione o nomina ad altre cariche elettive o di governo presso gli enti locali, ad altre cariche di nomina parlamentare o da parte di assemblee elettive e giunte regionali, provinciali o comunali, ovvero di nomina governativa, a livello statale, regionale o locale, per le quali sia prevista la corresponsione di una indennità. 

2. La sospensione dell'assegno vitalizio opera, in relazione alle cariche sopra indicate, esclusivamente quando l'importo delle relative indennità lorde calcolate su base annuale è pari o superiore al 40% dell'indennità di carica lorda mensile di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 11/2013 e ss.mm.ii., calcolato su base annuale avendo a riferimento le eventuali variazioni intervenute.

3. Qualora, nel caso di indennità variabili o per eventi non preventivabili, il superamento della soglia del 40% avvenga in momenti successivi all’assunzione della carica, il beneficiario ha l’obbligo di darne comunicazione alla Presidenza dell’Assemblea legislativa e provvedere alla restituzione delle somme indebitamente percepite in corso d’anno.

4. Nei casi in cui è prevista la sospensione, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo dell'indennità di carica, nei casi in cui la vigente normativa nazionale o comunitaria di riferimento consente al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.

5. In caso di elezione o nomina ad una delle predette cariche il titolare dell'assegno vitalizio ne deve dare comunicazione alla Presidenza dell’Assemblea Legislativa entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. L'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa può procedere alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di una delle cause di sospensione.

7. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della carica. L'assegno è ripristinato, con decorrenza 1° giorno del mese successivo, con la cessazione dell’esercizio dei mandati relativi alle cariche sopraelencate;

8. Le cause di sospensione di cui al presente regolamento operano sia rispetto alle cariche ricoperte successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento sia rispetto alle cariche già in essere.

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