n.230 del 07.11.2012 periodico (Parte Seconda)

Ampliamento accreditamento Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) S.r.l. di Meldola (FC)

IL DIRETTORE

Visti

- l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. n. 4/2008, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 23/11/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con prot. n. 285250/2011, con la quale il legale rappresentante dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la cura dei Tumori S.r.l., con sede legale in Meldola (FC), Via P. Maroncelli, n. 40, chiede ampliamento dell’accreditamento inserendo le Unità Operative di Day Hospital Oncoematologia sede di Cesena; Day Hospital sede di Forlì e Unità Operativa di Medicina Nucleare diagnostica, sede Meldola: 

Area di degenza: 

  • Day Hospital (cod.02)
  • Medicina Nucleare (cod.61) 

e relative Aree Ambulatoriali: 

  • Radiologia
  • Medicina nucleare
  • Oncologia
  • Ematologia 

Preso atto che le strutture sono state autorizzate al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Cesena, prot. n. 11 del 9/9/2011, del Sindaco del Comune di Forlì, prot. n. 13885/07 del 20/4/2007, del Sindaco del Comune di Meldola prot. n. 4753/4783/7906/7924 del 16/6/2011;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 22 marzo 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2012/10028 del 13/8/2012, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato il Titolo IV della Legge regionale n. 4/2008 ed, in particolare, l’art. 22 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;

Richiamato il D.P.R. n. 252/1998;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Rilevato inoltre che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere ampliamento dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: 

Area di degenza: 

  • Day Hospital (cod.02)
  • Medicina Nucleare (cod.61) 

e relative Aree Ambulatoriali 

  • Radiologia
  • Medicina nucleare
  • Oncologia
  • Ematologia 

- l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all’assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo;

- di pubblicare la presente determinazione nel BURERT della Regione Emilia-Romagna.

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