n.33 del 10.02.2017 (Parte Prima)

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE “VANGUARD INITIATIVE FOR NEW GROWTH THROUGH SMART SPECIALIZATION”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di produrre crescita e lavoro attraverso la cooperazione interregionale, la coprogettazione e il coinvestimento, è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, all'Associazione denominata “Vanguard Initiative for new growth through smart specialization” con sede a Bruxelles costituita conformemente alla legge belga 27 giugno 1921, così come modificata dalla legge belga 2 maggio 2002 (Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations), d'ora in avanti “Iniziativa Vanguard”.

Art. 2

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione “Iniziativa Vanguard” è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'Associazione “Iniziativa Vanguard” non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto regionale;

c) che l'Associazione “Iniziativa Vanguard” goda di autonomia patrimoniale perfetta.

Art. 3

Esercizio dei diritti partecipativi

1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione “Iniziativa Vanguard”.

2. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione “Iniziativa Vanguard” deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4 dello Statuto regionale.

Art. 4

Partecipazione finanziaria

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere all'Associazione “Iniziativa Vanguard” una quota associativa annuale, fino ad un importo massimo di euro 25.000, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione all'Associazione “Iniziativa Vanguard” per l’esercizio finanziario 2017 la Regione fa fronte, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), a valere sulla Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della Legge Regionale 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione). Per gli anni 2018 e 2019 la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio.

2. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 febbraio 2017 STEFANO BONACCINI

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