n. 234 del 09.08.2017 - periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale per trasferimento sede struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio Privato Malatesta di Rimini

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 “Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Viste le proprie determinazioni:

- n. 6562 del 16/5/2014, con cui il Poliambulatorio privato Malatesta, della Cooperativa Luce sul Mare Società Cooperativa a r.l. - Onlus, sito a Rimini in via A. Di Duccio n. 8, è stato accreditato con prescrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, commi 1 e 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche;

- n. 3610 del 26/3/2015, con cui si è preso atto del superamento delle criticità riscontrate nella citata determinazione n. 6562 del 16/5/2014, ritenendo il Poliambulatorio assolto dalle prescrizioni ivi stabilite;

Vista la domanda di variazione dell'accreditamento presentata dal Legale Rappresentante della Cooperativa Luce sul Mare Società Cooperativa a r.l. - Onlus per il Poliambulatorio privato Malatesta, per il trasferimento della sede erogativa da via A. Di Duccio n. 8 a Via Marecchiese n.173, sempre in Rimini, domanda conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Dato atto che, ai sensi della DGR n. 865/2014, le strutture che abbiano presentato una valida domanda di variazione di sede, nelle more dell’adozione del provvedimento di accreditamento relativo da parte della Direzione competente, possono continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate, al fine di non creare sospensioni nei rapporti contrattuali instaurati con le Aziende sanitarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità della struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio privato Malatesta sita a Rimini in via Marecchiese n.173, redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, per trasferimento delle attività in nuova sede, trasmessa con nota prot. NP/2017/9759 del 12/5/2017 e successiva rettifica prot. NP/2017/10955 del 26/5/2017, entrambe conservate agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali di accreditamento (DGR 327/2004);

- requisiti specifici relativi a:

- Neurologia (DGR 1895/2011);

- Ortopedia e traumatologia (DGR 23/2005);

- Medicina fisica e riabilitazione – Centri ambulatoriali di riabilitazione (DGR 327/2004);

- Attività diagnostica - Ecografia (DGR 1707/2012);

- Poliambulatorio (DGR 221/2015);

Preso atto che con la relazione motivata sopracitata si dà atto che la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Malatesta in relazione al trasferimento di sede, mantiene il possesso dei requisiti per le attività già accreditate;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

Determina

1. di concedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Malatesta, l'accreditamento nella nuova sede di via Marecchiese n.173, Rimini, per le medesime attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato su base documentale il possesso, già accreditate nella precedente sede e qui elencate:

- Neurologia;

- Ortopedia e traumatologia;

- Medicina fisica e riabilitazione;

- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente ad ecografia;

- Centro ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

2. l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3. in conseguenza a quanto disposto dai punti precedenti, l’accreditamento concesso con le determinazioni n. 6562 del 16/5/2014 e n. 3610 del 26/3/2015, per la sede di Via A. Di Duccio n. 8, Rimini, è revocato a far data dalla data di adozione del presente provvedimento;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6. di stabilire che eventuali ulteriori prestazioni, afferenti alle discipline già accreditate, per le quali siano stati applicati e valutati tutti i requisiti disponibili alla data del presente atto, potranno essere erogate in regime di accreditamento, senza la necessità di presentare domanda di variazione dell’attività (punto 3.1 dell’allegato alla DGR 53/2013);

7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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