n.11 del 13.01.2014 (Parte Seconda)

Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 43/1997 e sue modifiche. Programma operativo per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Annata agraria 2013- 2014 con scadenza orientamenti al 30 giugno 2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 2, lett. b) che prevede il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie;

- l'art. 3, comma 5, lett. a) che stabilisce in 12 mesi la durata massima dell'aiuto finanziario regionale sul credito a breve termine;

- il Regolamento (CE) n. 1535 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti “de minimis” nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- gli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (2006/C 319/01) – pubblicati in GUCE C/319/1 del 27/12/2006 - ed in particolare il paragrafo VI.E “Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine”, nel quale la Commissione, mentre afferma l’incompatibilità di tale aiuto con il Trattato (punto 161), ha però evidenziato, nelle considerazioni preliminari (punto 160), come l'erogazione di questo tipo di sostegno sui piccoli produttori sia in ogni caso resa possibile attraverso lo strumento del “de minimis” agricolo;

- la comunicazione della Commissione Europea recante modifica e proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 339 del 20.11.2013), dove si proroga al 30 giugno 2014 la validità degli orientamenti del Reg. n. 1535/2997;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti “de minimis” prevede espressamente:

- l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla Commissione;

- l'erogazione di un importo di Euro 7.500 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

Atteso:

- che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l'Italia in Euro 320.505.000,00;

- che con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, tale importo cumulativo è stato ripartito per il 75% tra le Regioni mentre il restante 25% è rimasto allo Stato a titolo di riserva nazionale;

- che sulla base della ripartizione effettuata con il richiamato decreto alla Regione Emilia-Romagna è stato attribuito un plafond di Euro 18.033.786,09;

Rilevato:

- che le imprese agricole emiliano-romagnole sono fortemente impegnate nei processi di ristrutturazione produttiva e di riposizionamento sui mercati interni ed internazionali;

- che la redditività delle imprese continua il trend negativo causato prevalentemente dalla forte variabilità e dello sfavorevole andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un incremento dei costi di produzione;

- che tra gli effetti più preoccupanti determinati dalla grave crisi economico-finanziaria di questi anni è da registrare la consistente contrazione dei volumi di capitale liquido disponibile per gli investimenti e le anticipazioni alle imprese, che ha portato ad una stretta negli impieghi creditizi e ad una contestuale richiesta di maggiori garanzie per l’erogazione da parte degli Istituti erogatori;

- che i meccanismi che contraddistinguono il mercato del credito creano una oggettiva situazione di svantaggio alle imprese agricole rispetto a quelle attive negli altri settori che quindi scontano maggiori difficoltà nell'accesso e costi più alti per la provvista del danaro;

Atteso inoltre:

- che la Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell’alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione;

- che le problematiche incontrate ancora oggi dalle imprese agricole per accedere ai finanziamenti bancari - con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione - rendono necessario ripetere l'intervento di sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli, da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili;

- che per sostenere i giovani agricoltori, come previsto dal nel documento di politica economica e finanziaria (DPF) della Regione, è necessario riconoscere una apposita priorità;

- che nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all’aiuto dovranno essere tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l’acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare a tal fine uno specifico Programma per la concessione del contributo in conto interessi sui prestiti di conduzione a breve termine, contratti con il sistema bancario dalle imprese agricole attive nella produzione primaria, utilizzando a tale fine le opportunità offerte dal Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti “de minimis” e della L.R. 43/1997 e successive modifiche, che consenta di intervenire in modo snello attraverso gli Organismi di garanzia;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 di approvazione della Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016;

- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016;

Ritenuto di destinare all'attuazione del Programma di cui al presente atto la somma complessiva di 1.600.000,00 euro articolata come segue:

- quanto ad euro 850.000,00 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 18349 “Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”, compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6469 “Interventi a sostegno delle aziende agricole”, del bilancio per l’esercizio finanziario 2014;

- quanto ad euro 750.000,00 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole" - Risorse Statali", del bilancio per l'esercizio 2014;

Dato atto che l’assegnazione delle risorse agli Organismi di garanzia sarà subordinata all’entrata in vigore delle predette Leggi regionali n. 28/2013 e n. 29/2013 riferite al bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'aiuto regionale attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni;

- ad adottare a tal fine specifico Programma regionale nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

- a stabilire che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie entro e non oltre il 30 giugno 2014, salvo eventuali adeguamenti alla normativa comunitaria, e che gli adeguamenti tecnici potranno essere effettuati con specifico atto del dirigente competente che potrà altresì apportare con proprio atto modifiche agli allegati 1, 2 e 3 del Programma;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la propria deliberazione n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi, delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di attivare attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni - sulla base della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 - un intervento rivolto alle imprese agricole di produzione adottando a tal fine lo specifico Programma regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, con una dimensione finanziaria pari ad Euro 1.600.000,00

3. di dare atto che le predette risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento di cui al punto 2) sono disponibili sui seguenti capitoli:

  • euro 850.000,00 sul capitolo 18349 “Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”, compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6469 “Interventi a sostegno delle aziende agricole”, del bilancio per l’esercizio finanziario 2014;
  • euro 750.000,00 sul capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole" - Risorse Statali", del bilancio per l'esercizio 2014;

4. di dare atto che l’assegnazione delle risorse agli Organismi di garanzia sarà subordinata all’entrata in vigore delle Leggi regionali n. 28/2013 e n. 29/2013 riferite al bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

5. di disporre che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie entro e non oltre il 30 giugno 2014, salvo eventuali adeguamenti alla normativa comunitaria, e che gli adeguamenti tecnici potranno essere effettuati con specifico atto del dirigente competente che potrà altresì disporre con proprio atto modifiche agli allegati 1, 2 e 3 del Programma;

6. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

7. di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 secondo gli Indirizzi interpretativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1621/2013.

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