n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio Privato Terme di Monticelli S.P.A. di Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR) - Conferma con variazioni e prescrizioni dell'accreditamento già concesso in via provvisoria con la propria determinazione n. 15146 del 6.11.2015

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 60/2013 "Recepimento accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inerente le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte di INAIL, ai sensi dell'art.9, co 4, lettera d-bis), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in data 2/2/2012. Approvazione accordo con INAIL";

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1267/2014 "Approvazione accordo regionale integrativo tra Regione Emilia-Romagna e INAIL regionale in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 60/2013.";

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la propria determinazione n. 15146 del 6.11.2015, con cui:

- è stato concesso al Poliambulatorio Privato Terme di Monticelli S.p.a. di Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR), sito via Montepelato Nord 4, l'accreditamento in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati nella premessa dell’atto:

  • Cardiologia esclusivamente per l’attività di elettrocardiogramma;
  • Otorinolaringoiatria;
  • Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia);
  • Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
  • Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;
  • Punto prelievi;

- è stato dato mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare, entro i diciotto mesi successivi alla concessione dell’accreditamento in via provvisoria, l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata, inviata il 3.03.2017, prot. NP/2017/4482, relativa agli esiti della visita di verifica effettuata in data 9.11.2016 dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti specifici relativi alle strutture di Cure Primarie (DGR 221/2015);

in aggiunta ai seguenti, già verificati su base documentale al momento della concessione dell’accreditamento in via provvisoria:

- requisiti generali di accreditamento (DGR 327/2004);

- requisiti specifici relativi a:

  • Ambulatorio di cardiologia esclusivamente per l’attività di elettrocardiogramma (DGR n. 1802/2011);
  • Ambulatorio medico (DGR n. 419/2012);
  • Ambulatorio ortopedico e traumatologico (DGR n. 23/2005);
  • Attività ambulatoriale fisiatrica (DGR n. 327/2004);
  • Presidi ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione (DGR n. 327/2004);

Preso atto che nella stessa relazione:

- si rileva che dalle risultanze della visita sul campo sono emerse alcune criticità che non si sono completamente risolte con le azioni messe in campo dalla struttura successivamente alla visita;

- si evidenzia che non può essere confermato l’accreditamento per l’attività di Punto prelievi in quanto il professionista che espleta tale attività, i materiali utilizzati e la processazione dei campioni prelevati sono a carico di altro soggetto giuridico;

- si propone la conferma dell’accreditamento già concesso in via provvisoria con atto n. 15146 del 6.11.2015 con le esclusioni già descritte e con le seguenti prescrizioni:

  • evidenza della implementazione della cartella informatizzata ai fini della redazione del progetto riabilitativo;
  • evidenza dell’impostazione della turnistica al fine di garantire la presenza del personale formato al BLSD negli orari di attività;
  • evidenza della rilevazione e del mantenimento della clinical e technical competence dei diversi professionisti impegnati nella struttura;

Considerato che si ritiene necessario che la struttura fornisca, entro quattro mesi dalla data di adozione del presente atto, evidenza del superamento delle criticità riscontrate, con opportuna documentazione che la stessa Agenzia sanitaria e sociale regionale valuterà riservandosi di procedere ad eventuali valutazioni sul campo;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 66/2016;

- la DGR n. 89/2017;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina:

1) di confermare, così come esplicitato in premessa e a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, al Poliambulatorio Privato Terme di Monticelli S.p.a. di Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR), sito via Montepelato Nord 4, l'accreditamento già concesso in via provvisoria con atto n. 15146 del 6/11/2015, con esclusione dell’attività di Punto prelievi, in quanto non accreditabile per le ragioni descritte in premessa;

2) di stabilire che l’accreditamento concesso alla struttura di che trattasi quale Poliambulatorio per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa:

  • Cardiologia esclusivamente per l’attività di elettrocardiogramma;
  • Otorinolaringoiatria;
  • Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia);
  • Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
  • Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;

viene confermato con le seguenti prescrizioni da sanare entro quattro mesi dalla data di adozione del presente atto:

  • evidenza della implementazione della cartella informatizzata ai fini della redazione del progetto riabilitativo;
  • evidenza dell’impostazione della turnistica al fine di garantire la presenza del personale formato al BLSD negli orari di attività;
  • evidenza della rilevazione e del mantenimento della clinical e technical competence dei diversi professionisti impegnati nella struttura;

3) di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro il tempo stabilito;

4) di dare atto che l’accreditamento di cui trattasi ha validità quadriennale a far data dal 6/11/2015, data di concessione dell’accreditamento in via provvisoria, e pertanto avrà scadenza il 5/11/2019;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento già concesso non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) è fatto obbligo al titolare/legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7) di stabilire che eventuali ulteriori prestazioni, afferenti alle discipline già accreditate, per le quali siano stati applicati e valutati tutti i requisiti disponibili alla data del presente atto, potranno essere erogate in regime di accreditamento, senza la necessità di presentare domanda di variazione dell’attività;

8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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