n.192 del 02.07.2014 periodico (Parte Seconda)

DLgs 152/06 e s.m.i., L.R. 9/99 e s.m.i. Decisione in merito alla procedura di screening per il progetto di ampliamento area deposito e modifica attività recupero rifiuti non pericolosi presso impianto in Quartesana (FE). Ditta Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e del DLgs 152/06 e s.m.i., l’Autorità competente: Provincia di Ferrara, con atto di DGP 158/2014 del 10/6/2014, ha assunto la seguente decisione:

LA GIUNTA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, DLgs 152/06, DLgs 4/08 e s.m.i., il progetto presentato dalla ditta Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl per l’ampliamento dell’area deposito presso l’impianto di Via Selva e modifica dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in comune di Ferrara – località Quartesana da ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni:

Acustica:

- sulla base degli esiti della valutazione di impatto acustico e della campagna di monitoraggio effettuata, l’attività di frantumazione dovrà essere svolta cautelativamente ad una distanza non inferiore a 60 m. dal ricettore maggiormente esposto R2 e non dovrà avere una durata superiore a 20 gg. consecutivi;

- l’attività di frantumazione si può configurare come un’attività rumorosa temporanea per la quale sarà necessario presentare, al competente Servizio Ambiente del Comune, ai sensi dell’art. 124 del Regolamento di Igiene del Comune di Ferrara o la Comunicazione di rispetto dei limiti di rumore per le attività di cantiere temporanee o l’istanza di autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore;

- le attività di cantiere per la realizzazione dell’opera prevista in progetto sono soggetti comunque alla normativa sull’inquinamento acustico in quanto classificati dalla stessa come attività rumorose temporanee. Valgono perciò le norme previste dalla L. n. 447/95 nonché quelle previste dalla L.R. n. 15/01. Il futuro cantiere pertanto dovrà essere autorizzato nel rispetto dell’ art. 11 della predetta Legge regionale.

Ampliamento piazzale:

- in riferimento all’ampliamento del piazzale, la documentazione progettuale per la successiva AUA dovrà contenere una relazione dettagliata relativa alla realizzazione per stralci dell’area; il documento dovrà illustrare come il proponente intende gestire le aree di deposito rifiuti e MPS, ed i relativi quantitativi di materiale, nelle fasi intermedie di realizzazione dell’opera. Dovrà essere inoltre valutata una disposizione di depositi dei materiali tale da non intercalare logisticamente rifiuti e MPS.

Rifiuti:

- dovrà essere presentata una versione aggiornata della tabella riepilogativa 2.6, riferita alle modalità gestionali dei rifiuti che il proponente intende sottoporre ad autorizzazione, nel rispetto del limite annuale di 43.000 t/a.

Gestione meteoriche e scarichi:

- gli interventi per la realizzazione delle opere previste nel progetto dovranno essere realizzati senza alterare le linee di sgrondo dei terreni limitrofi in caso contrario dovranno essere messi in atto da parte del soggetto attuatore tutti i manufatti per garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche. L’estendimento della rete fognaria al servizio dei nuovi piazzali di stoccaggio dovrà essere realizzata e gestita in modo tale da non generare ristagni d’acqua nell’area oggetto di intervento;

- la cassa di laminazione dovrà avere un volume di invaso almeno pari a 142 mc e dovrà essere realizzata e gestita in modo da evitare ristagni di acqua oltre al tempo minimo necessario al suo svuotamento;

- il progetto di gestione delle acque meteoriche e comunque ogni eventuale variazione nell’uso del suolo che dovesse determinare un aumento dell’indice di impermeabilizzazione dell’area o incrementi della portata della pompa di sollevamento al servizio dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, dovranno essere comunicate preventivamente al Consorzio di Bonifica.

AUA:

- in sede di richiesta AUA dovrà essere prodotto il nulla osta da parte del proprietario del terreno sul quale dovrà essere realizzata la cassa di laminazione;

- in sede di rilascio dell’AUA dovrà essere acquisito il nulla osta del competente Consorzio di Bonifica in merito al progetto di gestione delle acque meteoriche e relativo scarico;

- la documentazione progettuale per la successiva AUA dovrà contenere una tavola che:

  • riporti in modo chiaro ed inequivocabile il pozzetto d’ispezione e campionamento; esso dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta e dovrà avere dimensioni di almeno 70 x 70 x70 cm., con un unico ingresso ed un’unica uscita ed una differenza di quota fra i due condotti tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. Inoltre non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore;
  • indichi con precisione, nominandola, l’area destinata al lavaggio mezzi;
  • riporti una legenda che indichi il significato dei colori e dei simboli utilizzati.

Scavi:

- il terreno di risulta dall’escavazione della prevista vasca di laminazione, utilizzato interamente per la realizzazione delle sponde dell’invaso, dovrà essere gestito ai sensi dell’art.185 del DLgs 152/06 e s.m.i.;

2) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed in forma completa sul sito web dell’Ente;

3) di trasmettere la presente deliberazione al SUAP del Comune di Ferrara ai fini del rilascio al proponente, ad Arpa Ferrara, Ausl Ferrara, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

4) di dare atto dell’incasso degli oneri istruttori dovuti per la procedura di screening pari a Euro 500,00 con reversale 4761 del 30/10/2013 al Capitolo 0311040 Azione 1379 del Bilancio prov.le 2013 gestione competenze;

5) di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3 - comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

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