n.332 del 13.12.2017 periodico (Parte Seconda)

Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo ad uso igienico ed assimilati (servizi igienico/sanitari abitazione) e irrigazione agricola in comune di Modena, stradello Armenone n. 15 - procedimento MO16A0002 (ex 7407/S). Concessionario: Soc. Agr. SAN POSSIDONIO s.s.

Estratto di concessione Determinazione n. DET-AMB-2016-4043 del 20/10/2016

Il Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena Dott. Giovanni Rompianesi

(omissis)

a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Società Agricola SAN POSSIDONIO s.s., con sede a San Possidonio (MO) in via per Concordia n. 2, C.F. 03111380360, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea presso il podere aziendale sito a Modena in stradello Armenone n. 15, cod. proc. MO16A0002 (ex 7407/S);

b) di stabilire che il prelievo di risorsa idrica sotterranea sarà esercitato mediante un pozzo da destinare all’uso igienico ed assimilati e irrigazione agricola, con una portata massima di 1,4 l/s e per un quantitativo non superiore a m3/anno 500,00;

 Disciplinare

(omissis)

Art. 1 – Quantitativo e modalità di prelievo dell’acqua

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 1,40 l/s;

-quantitativo massimo del prelievo 500 m3/anno.

Art. 2 – Destinazione d'uso dell’acqua

L’acqua può essere utilizzata ad uso irrigazione agricola ed uso igienico ed assimilati (servizi igienico/sanitari/civili dell’abitazione).

Art. 3 – Localizzazione del prelievo e descrizione delle opere di derivazione.

L’opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato su terreno di proprietà della ditta Società Agricola SAN POSSIDONIO s.s., in comune di Modena, in stradello Armenone n. 15, presso il podere aziendale.

Dati tecnici del pozzo:

omissis

- coordinate catastali: foglio 231 mappale 24 del NCT del comune di Modena;

omissis

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita sino al 31/12/2025, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

omissis

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