n.265 del 07.08.2019 periodico (Parte Seconda)

Approvazione della Proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l'anno 2019 denominata "GECO 9", ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Intesa, Rep. 14/CU, del 13/2/2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per le politiche giovanili” (di seguito Fondo);

- il DPCM 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che ha individuato, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, che definisce altresì la dotazione finanziaria del “Fondo per le politiche giovanili”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che all’articolo 15 prevede che “le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3”;

- la legge 5 giugno 2003, n. 131 che, all’articolo 8, comma 6, prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

- l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. n. 14/CU del 13 Febbraio 2019 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (di seguito denominata “Intesa”) sulla ripartizione per l’anno 2019 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

Richiamata, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 14, “Norme in materia di Politiche per le giovani generazioni” e succ. mod.;

Dato atto che nella sopracitata Intesa, si stabilisce quanto segue:

all’ art. 1:

- la quota del Fondo il cui ammontare è determinato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, nonché da eventuali variazioni;

- la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali nella misura complessiva del 51% dello stesso;

- nell’ambito della percentuale complessiva del 51%, la quota determinata nella misura del 26% destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto;

- le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi;

all'art. 2:

- (comma 1) che la quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 26%, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito “interventi”, in materia di politiche giovanili, volti a promuovere:

  • la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, anche al fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche rivolte al target di riferimento;
  • progetti che vadano incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani;
  • attività di orientamento multilivello e disseminazione, anche realizzate nel settore culturale, e/o finalizzate alla prevenzione in vari ambiti, con particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze legate ai giovani;

- (comma 2) che la quota del Fondo, indicata al comma 1 si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e Province Autonome, disposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome;

- (comma 3) che la riferita quota, è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo per le Politiche Giovanili per l’anno 2019, come indicato nell’Allegato 1) parte integrante dell’Intesa stessa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma;

- (comma 4) che le risorse finanziarie, assegnate alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all’Entrata del bilancio dello Stato al Capo X.

- (comma 5) che le Regioni devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile universale (di seguito solo Dipartimento) le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo comma 9, di seguito “Accordo”. Le proposte progettuali, conformi agli obiettivi indicati al comma 1 devono pervenire al Dipartimento entro il 31 maggio 2019. Resta salva la possibilità per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato termine, ma comunque entro il 1 ottobre 2019;

- (comma 6) che le Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero di interventi, i destinatari, il territorio, e altri elementi ritenuti utili, in un’apposita “scheda di progetto”, che costituisce parte integrante della delibera di Giunta Regionale di cui al precedente comma 5;

- (comma 7) che le Regioni, ai fini dell’attuazione degli interventi proposti, si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo, rapportati alle risorse assegnate ad ogni singola Regione sono indicati nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della medesima Intesa;

- (comma 8) che le Regioni che decidono di stanziare risorse finanziarie a titolo di cofinanziamento di cui al precedente comma, possono inviare al Dipartimento le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo, entro il 1° ottobre 2019;

- (comma 9) che ciascuna Regione sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., in forma digitale, uno specifico Accordo che disciplina le modalità di monitoraggio sugli interventi e il trasferimento delle risorse finanziarie, riportando in allegato la delibera della Giunta regionale e la scheda progetto;

- (comma 10) che il Dipartimento e le Regioni provvedono alla sottoscrizione degli Accordi entro 60 giorni dalla ricezione delle proposte progettuali di cui al precedente comma 5. Per le proposte progettuali inviate oltre il 1° ottobre 2019, il Dipartimento comunica il tardivo invio alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, qualora le motivate ragioni formalmente rappresentate siano oggettivamente rilevanti, e procede alla sottoscrizione dell’Accordo, in caso contrario chiede alla Conferenza Unificata di esprimersi al riguardo;

- (comma 11) che il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie avviene a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- (comma 12) che le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro 4 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento dell’Accordo, a seguito della sottoscrizione in forma digitale di entrambe le parti. La Regione comunica al Dipartimento la data di effettivo inizio delle attività;

- (comma 13) che le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la predetta Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo, di cui al precedente comma 9, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 12, andranno a riconfluire nel Fondo per le politiche giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive;

Dato atto inoltre che nell’allegato 1 “Tabella riparto Fondo nazionale politiche giovanili 2019 – Quote regionali e Province autonome” della più volte citata Intesa si individuano sulla base di quanto specificato all'art. 2 della medesima:

- la quota-parte del “Fondo Politiche Giovanili” - esercizio finanziario 2019 - di pertinenza delle Regioni e delle Province Autonome pari ad € 9.703.598,00 (il 26% dell’ammontare del Fondo stesso, come determinato dalla Legge di stabilità per l’anno 2
019);

- la quota a favore della Regione Emilia-Romagna, in base all’applicazione dei criteri utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo nazionale per le politiche sociali, risulta pari ad € 687.015,00;

Dato atto, altresì, che nell’allegato 2 “Tabella cofinanziamento minimo Regioni” del Fondo nazionale politiche giovanili 2019 della più volte citata Intesa è quantificata la quota minima a carico della Regione Emilia-Romagna pari ad € 171.754,00;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della “Proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2019” finalizzata alla realizzazione di interventi, in materia di politiche giovanili, volti a promuovere:

- la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, anche al fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche rivolte al target di riferimento;

- progetti che vadano incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani;

- attività di orientamento multilivello e disseminazione, anche realizzate nel settore culturale, e/o finalizzate alla prevenzione in vari ambiti, con particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze legate ai giovani;

- attività di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio e al sostegno dei giovani talenti, anche ed in continuità con quelle in corso di attuazione, relative agli anni 2016, 2017 e 2018;

Atteso che la “proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2019” denominata “GECO 9 – Giovani evoluti e consapevoli” è costituita da:

- Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, “Schede intervento, risorse complessive e costi previsti”, nella quale è espressamente indicato, tra l'altro, il titolo, gli obiettivi e la descrizione dell’intervento, i territori coinvolti, il numero degli interventi, il numero degli utenti destinatari, il soggetto attuatore, gli altri soggetti coinvolti, il valore complessivo, la copertura finanziaria prevista, i tempi di realizzazione previsti ed il referente del progetto”;

- Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante il “Quadro finanziario di sintesi della “Proposta progettuale” denominata “GECO 9 – Giovani evoluti e consapevoli”, nel quale sono descritti il titolo dell'intervento, i soggetti coinvolti, la quota a carico del Fondo Nazionale Politiche giovanili 2019, la quota e la percentuale di cofinanziamento, il totale dell'area (comprendente la quota a carico del Fondo Nazionale Politiche giovanili 2019, la quota di cofinanziamento) precisando che:

- l’ammontare complessivo della proposta progettuale è pari ad euro 858.769,00;

- l’ammontare della quota di finanziamento derivante dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili 2018 è di Euro € 687.015,00 (pari circa al 80% del totale);

- la quota di cofinanziamento regionale derivante da risorse proprie ammonta complessivamente ad € 171.754,00 (pari circa al 20% del totale);

Viste:

- la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019”;

- la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019)”;

- la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la propria deliberazione n. 2301 del 27/12/2018 recante “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021.”;

Dato atto che, per quanto concerne la quota di cofinanziamento derivante da risorse proprie, pari a complessivi € 171.754,00, essa trova copertura finanziaria sul capitolo 71570 “Contributi a EE.LL. per la promozione e lo sviluppo dei servizi e attività rivolte ai giovani (art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 25 giugno 1996, n. 21 abrogata; artt. 35, comma 2, 40, commi 4 e 6, 44, comma 3, lett. b), c) e d), 47, commi 5 e 7, L.R. 28 luglio 2008, n. 14)” del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2019-2021, inseriti nella propria Deliberazione n. 441 del 25/3/2019, avente per oggetto: “L.R. n. 14/08 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni". Priorità, modalità e criteri di accesso ai contributi regionali per interventi a favore dei giovani. Invito alla presentazione di progetti realizzati da Unioni di Comuni, Comuni capoluogo e Associazioni di Comuni Capoluogo";

Dato atto quindi che, in considerazione del cofinanziamento del progetto con risorse finanziarie della Regione Emilia-Romagna, il presente provvedimento sarà inviato entro il 1° ottobre 2019 al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, in ottemperanza dall'art. 2, comma 8, della predetta Intesa al fine della sottoscrizione in forma digitale dell'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm. entro 60 gg. dal suo ricevimento, come previsto al comma 10 del medesimo articolo della più volte citata Intesa, nel quale saranno disciplinate, tra l'altro, le modalità di realizzazione e di monitoraggio degli interventi e il trasferimento delle risorse finanziarie;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.;

- la Comunicazione della Commissione 2016/c262/01 sulla nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato;

Considerato che il presente provvedimento non costituisce un regime di Aiuti di Stato, in quanto contribuisce allo svolgimento di attività non economiche, non ha incidenza sugli scambi, né sulla concorrenza secondo quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato citata;

Richiamati:

- la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. ed in particolare l’art. 23;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 122/2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2011” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-
2021”;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm., per quanto applicabile, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, 1107/2016, n. 975/2017 e n. 1059/2018;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, la “Proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2019”, in coerenza a quanto previsto all’art. 2, commi 5 e 8, dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. n. 14/CU del 13 Febbraio 2019, denominata GECO 9 – Giovani evoluti e consapevoli, in continuità con gli Accordi annuali 2016, 2017 e 2018 denominati GECO 6, 7 e 8 costituita da:

- Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, “Schede intervento, le risorse complessive e i costi previsti”, nella quale è espressamente indicato, tra l'altro, il titolo, gli obiettivi e la descrizione dell’intervento, i territori coinvolti, il numero degli interventi, il numero degli utenti destinatari, il soggetto attuatore, gli altri soggetti coinvolti, il valore complessivo, la copertura finanziaria prevista, i tempi di realizzazione previsti ed il referente del progetto;

Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante il “Quadro finanziario di sintesi della proposta progettuale denominata GECO 9 – Giovani evoluti e consapevoli”, che descrive il titolo dell'intervento, i soggetti coinvolti, l’ammontare complessivo della proposta progettuale, l’ammontare della quota di finanziamento derivante dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili 2019 e l’ammontare della quota di cofinanziamento regionale derivante da risorse proprie;

2) di dare atto che il valore complessivo della “Proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2019” denominata GECO 9 – Giovani evoluti e consapevoli, corrispondente al costo totale dell'intervento previsto nell’allegato B) parte integrante della presente delibera ammonta ad Euro 858.769,00 così suddiviso:

- Euro 687.015,00 - quota di finanziamento derivante dal Fondo nazionale per le Politiche Giovanili 2018, (pari circa al 80% del totale);

- Euro 171.754,00 - quota di cofinanziamento regionale (pari circa al 20% del totale), che trova copertura sul capitolo 71570 “Contributi a EE.LL. per la promozione e lo sviluppo dei servizi e attività rivolte ai giovani (art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 25 giugno 1996, n. 21 abrogata; artt. 35, comma 2, 40, commi 4 e 6, 44, comma 3, lett. b), c) e d), 47, commi 5 e 7, L.R. 28 luglio 2008, n. 14)” del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, inseriti nella propria Deliberazione n. 441 del 25/3/2019, avente per oggetto: “L.R. n. 14/08 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni". Priorità, modalità e criteri di accesso ai contributi regionali per interventi a favore dei giovani. Invito alla presentazione di progetti realizzati da Unioni di Comuni, Comuni capoluogo e Associazioni di Comuni Capoluogo";

3) di inviare la “Proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2019” di cui al punto 1) al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto all’art. 2, commi 5 e 8 dell’Intesa del 13 febbraio 2019 più volte citata;

4) di dare atto che il presente provvedimento, sulla base di quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione Europea (C/2016/2946) sulla nozione di aiuto di Stato, non costituisce un regime di Aiuti di Stato;

5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

6) di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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