n.107 del 09.04.2019 (Parte Seconda)

Accordo di cooperazione interamministrativa con la Cassa Depositi e Prestiti per l'istituzione del fondo di garanzia EuReCa - Turismo finalizzato al sostegno del credito delle imprese operanti nei settori turistici della regione, CUP E41F19000010002 E44F19000020002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (regolamento generale) con il quale sono state fornite le “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;

- in particolare, l’articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce che “lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità” e precisa, al paragrafo 7, che “lo Stato membro o l’Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un Accordo scritto […]”;

- gli articoli da 37 a 46 del citato regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;

- il Regolamento n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l’art.10 “Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza”;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- il Regolamento (UE) n. 821/2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il regolamento (UE) n. 1046/2018 (il “Regolamento Finanziario UE”), in particolare, (i) il recital 185 che prevede la possibilità per le autorità di gestione di assegnare direttamente i Fondi SIE ad istituzioni, diverse dal Gruppo BEI, che operino, tra l’altro, sotto un mandato pubblico, con l’obiettivo di promuovere attività di sviluppo economico; e (ii) l’art. 272(11) del menzionato regolamento modifica e integra l’art. 38 (“Attuazione degli strumenti finanziari”) del Regolamento SIE, in relazione, tra l’altro, agli assegnatari diretti dei Fondi SIE;

Richiamati:

- la comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” adottata dalla Commissione Europea nel marzo 2010 e dal Consiglio Europeo il 17 luglio 2010 per uscire dalla crisi e per preparare l’economia del XXI secolo;

- il "Documento strategico regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020. Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione" approvato con Deliberazione di Giunta n. 571 del 28 aprile 2014 e con D.A.L. n. 167 del 15 luglio 2014;

- l’Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

- il Programma operativo regionale FESR Emilia-Romagna 2014-2020 (nel prosieguo POR), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C/2015/928 del 12/2/2015;

- la propria deliberazione n. 179/2015 recante “Presa d’atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014–2020 e nomina dell’Autorità di Gestione”;

- i Criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 31 marzo 2015 ed integrati con procedura scritta dell’11 giugno 2015 e con Decisione del Comitato di Sorveglianza del 28 gennaio 2016;

- la modifica del POR, comunicata con Procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 3 agosto 2017, nell’ambito dell’azione 3.6.1, con cui sono stati inseriti tra le “Tipologie indicative di beneficiari” i soggetti gestori di fondi ed è stata inserita nel testo dell’azione con la seguente integrazione: “Qualora, la gestione dell’azione lo richieda, potranno essere individuati Organismi Intermedi (ad esempio il MISE) delle cui deleghe sarà dato conto nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma”;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante “Riforma del Sistema Regionale e Locale”, e in particolare gli artt.54, 55 e 58;

- la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna n. 526 del 5 novembre 2003 recante "Programma triennale per le attività produttive 2003 - 2005, in attuazione degli artt. 54 E 55 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, 'Riforma del sistema regionale e locale'. (proposta della Giunta regionale in data 20 ottobre 2003, n. 2039)" con la quale è stato approvato il programma in oggetto, in particolare i punti 1, 2, 3 e 4 del dispositivo;

- l’art. 27 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13 con cui si dispone, tra l’altro, che il Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 è prorogato fino ad approvazione del nuovo programma da parte dell’Assemblea Legislativa;

- la Legge Regionale n. 14 del 18 luglio 2014 recante “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” pubblicata nel BURERT n. 216 del 18 luglio 2014 ed in particolare l’art. 14 comma 5 in cui si dispone che La Regione promuove Accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;

- la D.G.R. n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

- la D.G.R. n.1059/2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

 - la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n.468 del 10/4/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 627/2015 “Approvazione della carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese e applicazione del rating di legalità”;

- il Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n.24 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019”;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di Stabilità Regionale 2019”;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la Delibera di Giunta regionale n. 2301/2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- le risorse stanziate sul capitolo di bilancio 41564 “Fondo garanzia credito imprese turismo” pari ad Euro 1.500.000,00, del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019 e 3.500.000,00, del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2020;

Rilevato che:

- la nuova programmazione dei fondi POR FESR 2014-2020 si concentra su sei assi prioritari fra loro strettamente coerenti ed integrati, che riprendono gli obiettivi tematici (OT) previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/13 finalizzati ad attuare la Strategia Europa 2020;

- l’asse 3 del POR ha, quale obiettivo specifico, “Competitività ed attrattività del sistema produttivo”;

- in attuazione della suddetta attività, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 179 del 27/2/2015, ha adottato il POR FESR 2014-2020;

- ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, la valutazione ex ante relativa agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 è stata completata e presentata al Comitato di Sorveglianza del POR in data 28/1/2016; 

 Premesso che:

- in data 18 luglio 2014, l’Italia ha presentato il programma operativo “POR Emilia-Romagna FESR” (il “POR”) per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione per la Regione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (il “Regolamento SIE”);

- il POR è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;

- il POR prevede, tra l’altro, che la Regione intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci;

- in particolare, a) tale modalità di agevolazione dell’accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione ad intermediari finanziari iscritti all’albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (come di volta in volta modificato e/o integrato) che operano nell’ambito dell’industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (Azioni da sostenere nell’ambito della priorità di investimento 3d) del POR; e b) l’Asse 3 del POR, recante “Competitività e attrattività del sistema produttivo” presenta due priorità di investimento e in particolare la priorità di investimento 3b, che mira a sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI. Nell’ambito della priorità di investimento 3b è individuato l’obiettivo specifico 3.3, con il quale la Regione intende favorire il consolidamento, la modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali attraverso, in particolare, l’Azione 3.3.4 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”;

- le misure che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" (il “Regolamento De Minimis”), ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il “Regolamento di Esenzione”), sono esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1 del Regolamento De Minimis e dell’art. 3 del Regolamento di Esenzione;

- il Regolamento SIE prevede, tra l’altro, che (articolo 38, comma 4, lett. b), n. iii) “Quando sostiene gli strumenti finanziari […] l’autorità di gestione può […] affidare compiti di esecuzione […] ad un organismo di diritto pubblico o privato”, nonché che “Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti”;

- come evidenziato dalla Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 276/01 (recante “Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari”) (la “Comunicazione 2016”), “L’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe tuttavia interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche” e “In tale contesto, un’autorità di gestione, organismo intermedio o organismo che attua un fondo di fondi, che è un’amministrazione aggiudicatrice, ha la facoltà di avvalersi della cooperazione interamministrativa per affidare compiti di esecuzione di uno strumento finanziario, purché le condizioni di tale cooperazione siano soddisfatte”;

- a norma dell’articolo 12, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE (la “Direttiva”), l’obbligo di esperire procedure di gara per l’assegnazione di pubblici affidamenti non trova applicazione con riferimento ad un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

(i) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

(ii) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; e

(iii) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

- le previsioni della Direttiva sono state recepite dall’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il “Codice Appalti”);

- ai fini della selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari in conformità all’articolo 38, comma 4, lett. b), n. iii) del Regolamento SIE, l’articolo 7 del Regolamento (UE) 480/2014 (recante “REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”), l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:

(i) diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;

(ii) adeguata solidità economica e finanziaria;

(iii) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;

(iv) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;

(v) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

(vi) accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea;

- CDP è una società per azioni partecipata per circa l’83% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il cui oggetto sociale prevede, tra l’altro, la concessione di finanziamenti:

(i) a favore delle imprese per finalità di sostegno dell’economia attraverso l’intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 13 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche;

(ii) a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse, fra gli altri, dallo Stato e dalle Regioni;

(iii) a favore di soggetti aventi natura privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, per “operazioni nei settori di interesse generale”;

- l’articolo 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).”) (la “Legge di Stabilità 2016”), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (il “FEIS”), secondo quanto previsto nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 361 final del 22 luglio 2015;

- in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:

(i) è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento SIE, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (i “Fondi SIE”), e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

(ii) può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;

- in particolare, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016:

(i) CDP o le società da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al Regolamento SIE, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorità di gestione;

(ii) tali compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE possono essere condotti anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;

- il regolamento UE 2018/1046 (il “Regolamento Finanziario UE”) ha riconosciuto alle autorità di gestione la possibilità di attivare strumenti finanziari mediante assegnazione diretta dei Fondi SIE anche a CDP, in coerenza con la qualifica di “Istituto Nazionale di Promozione” attribuita a CDP dalla Legge di stabilità del 2016. In particolare, (i) il recital 185 del nuovo Regolamento Finanziario UE prevede la possibilità per le autorità di gestione di assegnare direttamente i Fondi SIE ad istituzioni, diverse dal Gruppo BEI, che operino, tra l’altro, sotto un mandato pubblico, con l’obiettivo di promuovere attività di sviluppo economico; e (ii) l’art. 272(11) del menzionato regolamento modifica e integra l’art. 38 (“Attuazione degli strumenti finanziari”) del Regolamento SIE, in relazione, tra l’altro, agli assegnatari diretti dei Fondi SIE;

- in data 14 marzo 2018, le Parti hanno sottoscritto un accordo di cooperazione interamministrativa e, in data 15 marzo 2018, un accordo di finanziamento per “l’affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione di risorse del POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e di altre risorse regionali per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale”. Al riguardo, l’iniziativa avviata sulla base di tale affidamento è stata apprezzata dal tessuto produttivo regionale, ottenendo un significativo successo: nella prima finestra attivata sono stati ammessi alle agevolazioni 346 progetti per oltre 90 milioni di euro di investimenti. Alla luce di ciò, la Regione, con lettera del [16] novembre 2018, ha richiesto la collaborazione di CDP per l’avvio di un secondo intervento di garanzia a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 - regionali operanti nel settore del turismo (le “Imprese ER”), con focus sull’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture ricettive regionali (“Piattaforma EuReCa Turismo”);

- la legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 ha modificato l’articolo 14, comma 1 delle legge regionale 18 luglio 2014, n. 14, prevedendo che “Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)”. Con tale modifica è stato ampliato l’ambito soggettivo dei confidi che possono accedere, inter alia, all’eventuale garanzia di CDP, sulle iniziative attivate dalla Regione (i “Confidi”);

- la partecipazione della Regione alla Piattaforma EuReCa Turismo rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini del D.Lgs. n. 123/1998;

Considerato che la Regione:

(i) ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19, è autorizzata, al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese del territorio regionale, “ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia.” Su queste basi le Parti hanno successivamente sottoscritto gli accordi di cui alla precedente premessa;

(ii) ha manifestato il proprio interesse ad avviare una collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi della Legge di Stabilità 2016, per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle Imprese ER che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi;

(iii) con la legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021” (“Legge di stabilità regionale 2019”), al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese del territorio regionale, per progetti di investimento volti alla riqualificazione e al potenziamento delle strutture nel settore del turismo (“Progetti Turismo”), con particolare riferimento alle strutture ricettive:

a) ha previsto l’istituzione di fondi destinati ad offrire forme di garanzia dei crediti alle imprese per il finanziamento dei suddetti progetti, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali CDP;

b) ha introdotto la possibilità di incentivare i progetti di investimento, riqualificazione e potenziamento delle strutture con contributi a fondo perduto alle imprese, attraverso bandi che definiscano gli specifici ambiti e le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi;

c) ha autorizzato, con riferimento alle iniziative di garanzia, la spesa di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per l’anno di previsione 2019 ed Euro 3.500.000,00 (tremilioni cinquecentomila/00) per l’anno di previsione 2020;

(iv) in particolare, e ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori disponibilità, intende affidare a CDP la gestione di un fondo, finalizzato a supportare l’accesso al credito delle Imprese ER attraverso la garanzia, secondo le modalità operative disciplinate dal presente Accordo di Cooperazione, dall’Accordo di Finanziamento e dall’Accordo Quadro di Garanzia (come di seguito definiti) (il “Fondo EuReCa Turismo”) – costituito a valere su risorse regionali (le “Risorse ER”), quantificate in complessivi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), dei quali, conformemente a quanto riportato al considerato (iii)c. che precede, Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per l’anno di previsione 2019 ed Euro 3.500.000,00 (tremilioni cinquecentomila/00) per l’anno di previsione 2020, per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle Imprese ER (la “Piattaforma EuReCa Turismo”), in relazione a finanziamenti concessi a queste ultime per finalità che, in tale fase di prima assegnazione, abbiano ad oggetto investimenti che beneficino, per una misura [(i) almeno pari al 10% dei costi ammissibili nei casi di medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 - che agiscano ai sensi del Regolamento di Esenzione e (ii) almeno pari al 20% degli stessi, nei casi di micro e piccole imprese che agiscano ai sensi del Regolamento De Minimis o del Regolamento di Esenzione e di medie imprese che agiscano ai sensi del Regolamento De Minimis], dell’iniziativa di contributo in conto capitale, a fondo perduto (la “Misura ER Turismo”), attivata e gestita autonomamente dalla Regione;

Valutato quindi:

- che sussistano i presupposti ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Codice Appalti e la conformità dell’iniziativa con la normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento 1303/2013 e la normativa europea sugli aiuti di Stato, di poter affidare a CDP la gestione di risorse regionali e del POR mediante la sottoscrizione di un Accordo di cooperazione interamministrativa (l’“Accordo”), di cui allo schema allegato 1 al presente atto, e che tale affidamento possa consentire di raggiungere con maggiore efficienza l’obbiettivo di interesse comune del sostegno alle PMI;

- attraverso tale Accordo di potere agevolare il sistema delle PMI del territorio regionale nell’accesso al credito;

- di poter sottoscrivere l’Accordo di finanziamento di cui allo schema Allegato 1, parte integrante del presente atto, mediante il quale verranno disciplinati, tra l’altro:

a) gli obblighi di CDP di:

  • porre in essere le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l’individuazione e la selezione dei Confidi Ammessi;
  • all’esito delle procedure di cui al punto che precede, trasmettere prontamente alla Regione un elenco dei Confidi Ammessi, unitamente alla documentazione da questi ultimi fornita nonché dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’Accordo di Garanzia per l’ammissione del relativo Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP;
  • procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere ai fini dell’operatività della Piattaforma, dei relativi Monitoraggio e reportistica);

b) l’utilizzo da parte di CDP delle Risorse ER alla stessa CDP assegnate in gestione diretta, a titolo di parziale controgaranzia degli obblighi di pagamento da assumersi da parte di CDP ai sensi della Controgaranzia CDP, in caso di escussione della stessa;

- di poter sottoscrivere l’Accordo di garanzia di cui allo schema Allegato 1, parte integrante del presente atto, mediante il quale verranno disciplinati, tra l’altro i termini e le condizioni da sottoscriversi su base bilaterale tra CDP e ciascuno dei Confidi Ammessi, recanti la disciplina di apposita linea di credito per firma che sarà messa a disposizione da parte di CDP a beneficio di ciascun Confidi Ammesso per il rilascio a favore dello stesso, secondo i termini ivi previsti e in conformità all’Accordo di Cooperazione, della relativa Controgaranzia CDP. L’Accordo di garanzia disciplinerà quindi i termini e le condizioni della Controgaranzia CDP;

Valutato inoltre che la Controgaranzia CDP sarà rilasciata a favore delle PMI nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (il “Regolamento De Minimis”) ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il “Regolamento di Esenzione”);

Dato atto che per la gestione del Fondo EuReCa Turismo la Regione Emilia-Romagna riconosce al Gestore le commissioni di gestione previste all'art. 7 dell'Accordo di cooperazione interamministrativa; l'autorizzazione all'imputazione delle predette commissioni di gestione al Fondo è rilasciata dalla Regione, sulla base della rendicontazione dei soli costi diretti e indiretti sostenuti per la gestione delle Risorse ER, in misura proporzionale agli importi garantiti e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall’articolo 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Le predette commissioni saranno in misura massima pari:

- allo 0,4% dell’importo cumulato versato, pro rata temporis, dalla Regione a CDP; e

- allo 0,6% dell’importo cumulato versato, pro rata temporis, dalla Regione a CDP e impegnato in Controgaranzia CDP a fronte di prestiti effettivamente erogati, a titolo di c.d. performance fee.

A decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino all’estinzione dell’ultima Controgaranzia CDP rilasciata, la Regione corrisponderà a CDP un ammontare pari allo 0,5% annuo delle Risorse ER complessivamente impegnate in Controgaranzie CDP outstanding, al netto, quindi, di importi eventualmente corrisposti a CDP a seguito dell’escussione di Controgaranzie CDP da parte dei Confidi Ammessi, per effetto di una corrispondente escussione di Garanzie Confidi ai sensi del relativo Accordo Quadro di Garanzia.

Resta in ogni caso inteso che il rapporto tra l’ammontare complessivo delle commissioni e l’ammontare complessivo corrisposto dalla Regione a CDP non potrà superare l’8% delle Risorse ER effettivamente versate a CDP, per un totale non superiore a 400.000,00 euro.

Preso atto della previsione delle commissioni di gestione massime che saranno dovute a Cassa depositi e prestiti Spa in base all’evoluzione del Ramp-up e dell’impiego del fondo, si quantificano in previsione tali commissioni in euro 29.833,33 nel 2019, euro 48.791,67 nel 2020 e euro 50.000,00 nel 2021;

Preso atto inoltre che tali importi rappresentano previsioni che potrebbero essere suscettibili di variazione che dipendono dall’andamento dell’impiego del fondo e dall’andamento dell’ammortamento del fondo stesso;

Considerato che le commissioni di gestione sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 par. 1 del DPR n. 633/72, come indicato all’art. 19 dell’Accordo di Finanziamento di cui alla DGR n. 237 del 19/2/2018;

Atteso che:

- la quota di euro 271.375,00 dovrà essere successivamente allocata negli anni di previsione successivi al 2021 e sarà oggetto di reimputazione al pertinente anno di previsione in sede di riaccertamento dei residui a norma dell’art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011, e che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per gli anni 2020 e 2021;

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dal D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche in relazione anche all’esigibilità della spesa e che pertanto si possa provvedere all’assunzione degli impegni di spesa col presente atto, negli anni 2019, 2020 e 2021, per complessivi euro 400.000,00 secondo la ripartizione sopra descritta, sul pertinente capitolo 21119 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021;

Visti:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche;

- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 inerente le modalità tecnico-operative e gestionali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n.180”;

- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31, nonché le circolari del Servizio di gestione della spesa regionale PG/2013/154942 del 26/6/2013 e PG/2013/208039 del 27/8/2013;

Ritenuto che anche per quanto riguarda la dotazione del Fondo Eureca Turismo:

- ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per procedere all’assunzione degli impegni di spesa in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime;

- la procedura dei conseguenti pagamenti, che saranno disposti in attuazione del presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per l’anno 2020;

Dato atto che all’investimento pubblico oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda il Fondo, è stato assegnato, dalla competente struttura ministeriale, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP E41F19000010002);

Dato atto che all’investimento pubblico oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda la commissione di gestione è stato assegnato, dalla competente struttura ministeriale, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP E44F19000020002);

Richiamate le proprie seguenti deliberazioni:

- n. 468/2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Vista la determinazione n. 9793 del 25/6/2018 di conferimento al Dott. Marco Borioni dell’incarico di Responsabile del Servizio "Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti";

Richiamata altresì la determinazione n. 1174/2017 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri e del visto di regolarità contabile allegati;

Su proposta dell’Assessore al Turismo e Commercio, Andrea Corsini e dell’Assessore alle Attività Produttive, Piano energetico, Economia verde, Ricostruzione post-sisma, Palma Costi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di costituire, in attuazione del POR FESR 2014/2020, un Fondo (in seguito Fondo EuReCa Turismo), finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese turistiche del territorio ad accedere al credito attraverso la garanzia, secondo le modalità operative disciplinate dall’Accordo di Cooperazione interamministrativa, dall’Accordo di finanziamento e dall’Accordo di Garanzia (in seguito “gli Accordi”) con Cassa Depositi e Prestiti di cui al punto [6];

2. di affidare il Fondo EuReCa Turismo di cui al punto [1] a Cassa Depositi e Prestiti, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, in seguito (“CDP”), secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, poiché CDP presenta la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione secondo l’articolo 1, comma 826 della Legge di Stabilità 2016;

3. di stabilire che il Fondo EuReCa Turismo di cui al Punto [1] venga finanziato dalle risorse attualmente stanziate sul capitolo 41564 “Fondo di garanzia finalizzato ad agevolare l’accesso al credito delle imprese anche attraverso operatori nazionali (art. 6 L.R. 27 dicembre 2018, n. 25)”, pari ad Euro 1.500.000,00, del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019 e Euro 3.500.000,00, del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2020;

4. di stabilire che la presente assegnazione di risorse sia finalizzata a garantire attività coerenti all’Azione 3.3.4. del POR FESR secondo il seguente schema operativo:

Caratteristiche dell’Intervento

Misura 3.3.4

10%-25%

90%-75%

60.000,00

1.350.000,00

Fino a 20 anni di cui max 3 di preammortamento

Fatto 100 l’intervento

Max 72

Max 57,6

7,2

* a livello di portafoglio la riassicurazione è cappata fino a un valore massimo pari al 10% del portafoglio di volta in volta controgarantito (per il 70% a valere su risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e per il 30% su risorse di CDP)

5. di stabilire che, al finanziamento sottostante la garanzia di cui al punto precedente, su richiesta dell’impresa beneficiaria, sarà affiancato un finanziamento a Fondo perduto pari al minimo di 10% della spesa ammissibile, i cui criteri verranno stabiliti con un successivo provvedimento;

6. di approvare “gli Accordi”, tutti ricompresi nell’Allegato 1, parti integrante e sostanziale del presente provvedimento che regoleranno la gestione del Fondo di cui al Punto 1;

7. di stabilire che gli aiuti concessi alle imprese operanti nel territorio dell’Emilia-Romagna attraverso il Fondo EuReCa Turismo istituito dal presente provvedimento dovranno essere assegnati nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato ed in particolare dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013) come aiuti “de minimis” o nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno (il “Regolamento di Esenzione”), in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

8. di dare atto che non è richiesta l’informazione antimafia, in quanto CDP ricade nel caso di cui all’art. 83, comma 3, lett. b del D.Lgs. n. 159/2011;

9. di assegnare e concedere in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“CDP”) la somma di € 5.000.000,00, in relazione all’affidamento del Fondo EuReCa Turismo di cui al punto 1, C.U.P. E41F19000010002;

10. di impegnare l’importo complessivo di € 5.000.000,00 quale dotazione del Fondo EuReCa Turismo, sul capitolo 41564 “Fondo finalizzato ad agevolare l’accesso al credito delle imprese anche attraverso operatori nazionali (art. 6 L.R. 27 dicembre 2018, n. 25)”, pari ad Euro 1.500.000,00, registrato al numero 3410 di impegno del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019 e Euro 3.500.000,00, registrato al numero 612 di impegno del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2020, che presentano la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione 2301/2018;

11. di dare atto che in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, risulta essere la seguente:

- Capitolo 41564 - Missione 07 - Programma 01 - Codice economico 0.3.03.03.04.999 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8 - SIOPE 3030304999 - Codice C.U.P. E41F19000010002 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

12. di stabilire che, per la gestione del Fondo EuReCa Turismo di cui al Punto [1], la Regione Emilia-Romagna riconosce al Gestore le commissioni di gestione previste all'art. 7 dell'Accordo di cooperazione interamministrativa; l'autorizzazione all'imputazione delle predette commissioni di gestione al Fondo è rilasciata dalla Regione, sulla base della rendicontazione dei soli costi diretti e indiretti sostenuti per la gestione delle Risorse ER, in misura proporzionale agli importi garantiti e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall’articolo 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Le predette commissioni saranno in misura massima pari:

- allo 0,4% dell’importo cumulato versato, pro rata temporis, dalla Regione a CDP; e

- allo 0,6% dell’importo cumulato versato, pro rata temporis, dalla Regione a CDP e impegnato in Controgaranzia CDP a fronte di prestiti effettivamente erogati, a titolo di c.d. performance fee.

A decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino all’estinzione dell’ultima Controgaranzia CDP rilasciata, la Regione corrisponderà a CDP un ammontare pari allo 0,5% annuo delle Risorse ER complessivamente impegnate in Controgaranzie CDP outstanding, al netto, quindi, di importi eventualmente corrisposti a CDP a seguito dell’escussione di Controgaranzie CDP da parte dei Confidi Ammessi, per effetto di una corrispondente escussione di Garanzie Confidi ai sensi del relativo Accordo Quadro di Garanzia.

Resta in ogni caso inteso che il rapporto tra l’ammontare complessivo delle commissioni e l’ammontare complessivo corrisposto dalla Regione a CDP non potrà superare l’8% delle Risorse ER effettivamente versate a CDP.

13. di quantificare la somma complessiva di € 400.000,00, quale commissione di gestione, CUP E44F19000020002, per gli anni dal 2019 al termine del periodo di gestione, prevedibile al 2038, da riconoscere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“CDP”);

14. di imputare la somma complessiva di Euro 400.000,00 come segue:

- Euro 29.833,33 registrata al n. 3411 di impegno sul Cap. 21119 "Spese per la gestione dei fondi di finanza agevolata gestiti da intermediari finanziari (Programma attività produttive e Programma energetico regionale; artt. 54, 55 e 58, L.R. 21 aprile 1999, n.3; artt. 2 e 11, L.R. 23 dicembre 2004, n.26)” del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione 2301/2018;

- Euro 48.791,67 registrata al n. 613 di impegno sul Cap. 21119 "Spese per la gestione dei fondi di finanza agevolata gestiti da intermediari finanziari (Programma attività produttive e Programma energetico regionale; artt. 54, 55 e 58, L.R. 21 aprile 1999, n.3; artt. 2 e 11, L.R. 23 dicembre 2004, n.26)” del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione 2301/2018;

- Euro 321.375,00 registrata al n. 141 di impegno sul Cap. 21119 "Spese per la gestione dei fondi di finanza agevolata gestiti da intermediari finanziari (Programma attività produttive e Programma energetico regionale; artt. 54, 55 e 58, L.R. 21 aprile 1999, n.3; artt. 2 e 11, L.R. 23 dicembre 2004, n.26)” del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione 2301/2018; tale impegno comprende la commissione di gestione prevista per CDP relativa agli anni dal 2021 al termine del periodo di gestione, fino alla concorrenza del massimo previsto di 400.000,00 euro, e sarà oggetto di reimputazione negli anni successivi al 2021 in ragione della sua esigibilità, in sede di riaccertamento dei residui passivi a norma dell’art. 3 del D. Lgs.118/2011 per complessivi euro 271.375,00;

15. di stabilire che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto e al capitolo di spesa, in relazione ai soggetti beneficiari è la seguente:

- Capitolo 21119 - Missione 17 - Programma 01 - Codice economico 1.03.02.17.001 COFOG 04.3 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1030217001 - Codice C.U.P. E44F19000020002 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

16. di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento provvederà con propri atti formali ai sensi della normativa contabile vigente, nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., ove applicabile, il Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, a presentazione di rendicontazione delle attività svolte e di regolari fatture secondo quanto disposto negli accordi allegati;

17. le fatture emesse dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI)gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codice: ZA2OT0;

18. di demandare al dirigente competente per materia:

- La sottoscrizione degli Accordi di cui al punto [6],

- la liquidazione delle risorse finanziarie secondo le modalità previste dall’art. 3 dell’Accordo di cooperazione interamministrativa di cui all’Allegato, la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento e tutti gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari;

- l’eventuale modifica/integrazione marginale che si rendesse necessaria alla piena operatività della misura in oggetto, approvata con il presente provvedimento, in osservanza dei principi indicati nella presente delibera;

19. di stabilire che il Fondo EuReCa Turismo di cui al punto 1, anche a seguito delle modifiche al regolamento europeo n.1303/2013, possa avere le caratteristiche di eligibilità finalizzate alla certificazione della spesa relativa ai fondi strutturali POR FESR, da parte dell’Autorità di gestione e che eventuali integrazioni generate dalle modifiche del regolamento europeo n.1303/2013 potranno costituire oggetto di integrazione;

20. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva dell'Allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito http://www.regione.emilia-romagna.it/;

21. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.56, comma 7, del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

22. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.lgs..

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