n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Procedimento Unico DLgs 387/03 - Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto idroelettrico sul fiume Panaro in località San Donnino, comune di Modena. Proponente: DGM Srl

La Provincia di Modena, autorità competente, ai sensi della LR. 26/2004, per il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comunica quanto segue. Con la determinazione n. 109 del 15/07/2015: Il Funzionario del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, Ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli Enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto; determina:

1 ) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/03, la Società DGM Srl, con sede legale a Modena (MO) in Via Cellini n. 21, alla realizzazione e all’esercizio di un impianto idroelettrico sul fiume Panaro, località San Donnino, in Comune di Modena, in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati tecnici e nel rispetto delle prescrizioni individuate nell'Atto del Presidente n. 25/2015 di conclusione della procedura di VIA (Allegato 1), nella Delibera di Consiglio Provinciale n. 21 del 23/02/2015 (Allegato 2), nell'atto aggiuntivo n. 6957 del 5/6/2015 del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po (Allegato 3), e nelle premesse del presente atto, di seguito riportate:

i. I materiali di risulta provenienti dalle demolizioni, dovranno essere altresì smaltiti attraverso idonei impianti autorizzati.

ii. Si ritiene necessario che il proponente in caso di realizzazione dell’opera, informi ARPA Modena, dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente impattanti sul corpo idrico interessato dalle attività di costruzione. Tale segnalazione risulta importante al fine di verificare eventuali interferenze registrate nelle stazioni di monitoraggio presenti a valle della sezione in oggetto e nella programmazione delle attività di campionamento dei punti afferenti alle reti gestite da Arpa.

iii. Il piano per la gestione delle emergenze deve essere integrato, prima dell'inizio delle attività di costruzione dell'opera, con la parte relativa alla fase di esercizio.

iv. Deve essere inviata ad ARPA territorialmente competente ed al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, preliminarmente alla attivazione della stessa centrale, l’informazione relativa sia al sistema di misura delle portate in alveo che verrà adottato (scheda tecnica), sia ai relativi sistemi di controllo e visualizzazione dei dati. Sulla base della scheda tecnica presentata, verrà valutato se il sensore scelto è tecnicamente idoneo alla misura delle portate transitanti in alveo caratteristiche della sezione in esame.

v. Si deve informare ARPA di tutte le lavorazioni potenzialmente impattanti sul corpo idrico interessato dall'impianto in oggetto, anche per la fase di esercizio. Si chiede pertanto che le eventuali movimentazioni in alveo finalizzate a far confluire la risorsa verso l’opera di adduzione all’impianto idroelettrico, siano ridotte al minimo, elemento indispensabile al fine di consentire ai microhabitat presenti di ristabilirsi, garantendo una buona qualità dell’ecosistema fluviale, comunicandole preventivamente anche ad ARPA.

vi. In merito alla nuova area di cantiere, si prescrive di ripristinare i luoghi allo stato ante operam, al termine dei lavori di cantiere.

2) di stabilire che la presente autorizzazione comprende tutti gli atti, i pareri ed i nulla osta, elencati in premessa;

3) di stabilire che la presente autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/2003, delle opere per la realizzazione dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dal progetto, ai sensi della LR 37/2002 e del DPR 327/2001, come modificato dal DLgs 330/2004.

4) di stabilire che l'Atto del Presidente n. 25/2015 di conclusione della procedura di VIA (Allegato 1), la Delibera di Consiglio Provinciale n. 21 del 23/02/2015 (Allegato 2) e l'atto aggiuntivo n. 6957 del 05/06/2015 del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po (Allegato 3) sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che, ai sensi dell’art.19 della LR. n.26/2004, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile, a pena di decadenza dell'atto. Inoltre, il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine;

6) di stabilire che, ai sensi della L.R. 15/2013, i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione (fatta salve eventuali proroghe previste dalla legge); si dovrà comunicare al Comune ed alla Provincia sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione, nonché il nominativo e relativi dati fiscali del Direttore Lavori e dell’impresa cui si intendono affidare i lavori;

7) di stabilire che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Modena, non appena disponibile, copia della qualifica I.A.F.R. attestata dal Gestore dei Servizi Elettrici, anche al fine di poter collaborare all’attività di controllo, di cui all’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 28/2011, delle violazioni relative all’atto in corso di validità, che siano rilevanti anche per l’erogazione degli incentivi. Ai fini del medesimo controllo, la Provincia di Modena comunicherà l’eventuale revoca dell’atto autorizzativo al Gestore Servizi Energetici, per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza;

8) di stabilire che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto titolare dell’autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed al recupero ambientale, a seguito della dismissione dell’impianto, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali e con le prescrizioni individuate nell’atto autorizzativo;

9) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), l’impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad HERA Spa e pertanto:

a. rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

b. l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete è automaticamente volturata ad ENEL Distribuzione Spa, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

c. l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art.12 del Dlgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete per la connessione, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.a. rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

10) di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

11) di dare atto che alla scadenza della Concessione alla derivazione di acque pubbliche e all'occupazione di suolo demaniale, qualora non siano realizzate varianti al progetto, il rinnovo può essere richiesto direttamente all’Ente/Servizio competente, senza la necessità di avviare nuovamente il procedimento unico;

12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter comma 8bis della L. 241/90, i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del presente provvedimento.

13) di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad HERA Spa ed alla Regione Emilia-Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza;

14) di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul sito Web della Provincia di Modena e, in estratto, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

15) di stabilire che il presente atto autorizzativo viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi;

16) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione dell’atto deliberativo all’interessato.

Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione UNICA impianti per la produzione di energia elettrica (<50MW) – Procedimenti conclusi.

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