n.157 del 24.10.2011 (Parte Seconda)

Indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di istruzione e formazione professionale ed organizzazione della rete scolastica, aa.ss. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. (Proposta della Giunta regionale in data 19 settembre 2011, n. 1330)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1330 del 19 settembre 2011, recante ad oggetto “Indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e di istruzione e formazione professionale ed organizzazione della rete scolastica, aa.ss. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. Proposta all’Assemblea legislativa”;

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla Commissione referente “Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 31466 in data 30 settembre 2011,

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale (1330/2011) e qui allegato;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

 - di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1330 del 19 settembre 2011, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

“LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;

- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, ed in particolare gli artt. 44, “Programmazione generale”, lettere b) e c), e 45 “Programmazione territoriale”;

- il decreto legislativo 226/2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53” e in particolare il Capo III recante “I percorsi di istruzione e formazione professionale”;

- la legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, commi 622, 624, 632;

- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l’art. 13;

- la legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale”, ed in particolare l’art 8 “Programmazione del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;

- la legge 15 luglio 2011, n.111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

Visti altresì:

- i DPR 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 sul riordino degli Istituti Professionali e Tecnici e sulla revisione dell’assetto ordinamentale dei Licei;

- il Decreto interministeriale 15 giugno 2010, di recepimento dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27 comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, che recepisce l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 recante “l’adozione di linee guida, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 13 comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40”;

Viste le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa:

- n. 183 del 22 luglio 2008, recante “Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12”;

- n. 30 del 6 dicembre 2010, recante “Integrazione alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 183/2008”;

Considerato che:

- la programmazione dell’offerta formativa ed educativa e dell’organizzazione della rete scolastica relativa ad un anno scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre dell’anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti locali, all’amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per le famiglie;

- le sopracitate delibere dell’Assemblea Legislativa, n. 183 del 22 luglio 2008 e n. 30 del 6 dicembre 2010, di approvazione degli indirizzi regionali di programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica sono relative agli anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12 e pertanto sono in scadenza;

Rilevato che, nel periodo di vigenza dei precedenti indirizzi, a livello nazionale sono entrate in vigore norme, principalmente di natura finanziaria, il cui impatto ha profondamente mutato il quadro di riferimento della programmazione, rendendo particolarmente difficile per gli Enti locali, titolari della funzione di programmazione territoriale, corrispondere alle richieste avanzate dalle famiglie, tutelare l’offerta del servizio scolastico nelle aree disagiate del territorio regionale, con particolare riferimento alle aree montane, sostenere il livello qualitativo del servizio, contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica;

Preso atto che:

- la riduzione degli organici per il triennio 2009-2011 è stata praticata senza tener conto degli elementi e delle caratteristiche proprie dei diversi sistemi scolastici territoriali;

- in conseguenza di ciò, le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna hanno subito la progressiva contrazione del personale (docente e ATA), pur a fronte del costante aumento degli iscritti e della presenza, anch’essa annualmente in crescita, di studenti di cittadinanza non italiana;

- in tali condizioni di forte e crescente difficoltà per la riduzione delle risorse, le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna si sono tuttavia impegnate in ogni modo per continuare ad assicurare al meglio il servizio scolastico, sostenute in tale direzione dagli Enti locali e dal rafforzamento dei rapporti con il territorio;

Rilevato inoltre che le recenti misure di ulteriore contenimento della spesa pubblica delineano per il sistema dell’istruzione un quadro senza prospettive di sostanziale miglioramento per il periodo di riferimento dei presenti indirizzi, indicando piuttosto una situazione di possibile aumento delle difficoltà;

Ritenuto particolarmente necessario in tale contesto perseguire l’armonizzazione fra le competenze regionali in materia di programmazione dell’offerta e di organizzazione della rete scolastica e la competenza statale sulla determinazione delle dotazioni organiche complessive, competenze da ricomporre in una logica di governance del territorio;

Valutata inoltre l’esigenza di esercitare le competenze proprie della Regione e degli Enti locali in tema di programmazione dell’offerta e di organizzazione della rete scolastica nella piena consapevolezza del contesto delineato, rispettandone i vincoli, ma riconfermando la priorità per il sostegno ad un servizio scolastico diffuso e di qualità, condizione peraltro imprescindibile anche per accompagnare il sistema socio economico dell’Emilia-Romagna verso la ripresa e lo sviluppo;

Ritenuto a tal fine indispensabile che tutti i soggetti interessati, a partire dagli Enti locali, svolgano i rispettivi ruoli nel processo di programmazione territoriale con grande senso di responsabilità, anteponendo la suddetta priorità a considerazioni di altra natura che, pur legittime, possono tuttavia risultare di ostacolo alla finalità perseguita;

Ritenuto altresì di invitare gli Enti locali ad attivarsi per condividere con le istituzioni scolastiche, con le famiglie, con gli uffici dell’amministrazione scolastica territoriale, con le parti sociali, con i cittadini i dati di conoscenza, le proposte e le informazioni utili a condurre il processo di programmazione nel triennio considerato con la più ampia partecipazione e per ricercare le soluzioni, anche graduali, più adeguate, ascoltando e raccogliendo il contributo di tutti;

Dato atto inoltre che l’opportunità di adottare il modello organizzativo degli Istituti comprensivi trova una ragione contingente nel disposto normativo contenuto nella L. 111/2011, art. 19, comma 4;

Valutato che, al fine di rendere più efficace l’azione di riorganizzazione degli assetti delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, sarebbe auspicabile, laddove non sia possibile aggregare scuole dell’infanzia già statali, che il Ministero competente procedesse alla statalizzazione, anche graduale, delle scuole dell’infanzia comunali individuate dai Comuni per la composizione degli Istituti comprensivi, con ciò riconoscendo e valorizzando l’azione delle scuole paritarie per assicurare, in un sistema integrato con le scuole statali, la frequenza alla scuola dell’infanzia, tradizionalmente richiesta in Emilia-Romagna per il 90% dei bambini e delle bambine in età;

Considerato necessario emanare gli indirizzi regionali, nel testo allegato e parte integrante del presente atto, al fine di dare continuità al servizio di istruzione e di IeFP, attivando le azioni di programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e di riorganizzazione della rete scolastica da parte degli Enti locali competenti relativamente agli aa.ss. 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015;

Rilevata inoltre l’esigenza di provvedere ad emanare tali indirizzi in tempo utile per rispettare le scadenze previste dal Ministero dell’Istruzione per l’attivazione delle procedure inerenti gli aspetti organizzativi conseguenti alle decisioni della programmazione territoriale in materia, relativamente agli aa.ss. 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015, nonché per consentire agli Enti locali, all’amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per le famiglie;

Ribadito che la programmazione deve prendere a riferimento gli ambiti territoriali individuati, ai sensi dell’art. 45, c. 9, della L.R. 12/2003, dalle Province, nell’esercizio del loro ruolo di programmazione e coordinamento, in quanto funzionali al miglioramento dell’offerta formativa, tenendo conto della domanda delle famiglie, delle caratteristiche locali, della stabile interazione fra fattori sociali, culturali ed economici, nonché delle vocazioni socio-economiche dei differenti territori;

Considerato che gli ambiti territoriali rappresentano bacino strategico per la programmazione, ed in particolare per l’organizzazione della rete scolastica, consentendo di ragionare in una dimensione più ampia e rendendo quindi più agevole l’individuazione di soluzioni anche innovative;

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione nel triennio considerato, prevedere che, qualora necessario, la Giunta emani i provvedimenti utili a meglio specificare le condizioni della programmazione territoriale, nel rispetto dei presenti indirizzi;

Sentiti:

- la Conferenza regionale per il sistema formativo nella seduta del 18/7/2011;

- il Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 18/7/2011;

- la Commissione regionale tripartita nella seduta del 19/7/2011;

Dato atto che è stato acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 3/99 nella seduta del 14/9/2011;

Vista la L.R. 43/2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e succ. mod.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

- n. 1663/2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.”;

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm;

- n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali”, così come rettificata dalla deliberazione n.1950/2010;

- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli indirizzi per la programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e di IeFP e per l’organizzazione della rete scolastica per gli aa.ss. 2012 - 2013, 2013 - 2014 e 2014 - 2015, nel testo allegato e parte integrante del presente atto;

2. di ribadire che la programmazione deve prendere a riferimento gli ambiti territoriali individuati, ai sensi dell’art. 45, c. 9, della L.R. 12/2003, dalle Province, nell’esercizio del loro ruolo di programmazione e coordinamento, in quanto funzionali al miglioramento dell’offerta formativa, tenendo conto della domanda delle famiglie, delle caratteristiche locali, della stabile interazione fra fattori sociali, culturali ed economici, nonché delle vocazioni socio-economiche dei differenti territori;

3. di stabilire, al fine di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione nel triennio considerato, che, qualora necessario, provvederà con propri successivi atti a meglio specificare le condizioni della programmazione territoriale, nel rispetto degli indirizzi di cui al testo allegato e parte integrante del presente atto;

4. di proporre il presente atto all’Assemblea legislativa;

5. di pubblicare l’atto assembleare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Allegato

Indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e di istruzione e formazione professionale e per l’organizzazione della rete scolastica per gli aa.ss. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015

Premessa

I presenti indirizzi si collocano in un periodo in cui si sono susseguite varie normative nazionali – dall’entrata in vigore dei DPR 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 sul riordino degli Istituti Tecnici, Professionali e dei Licei, al Decreto del 15 giugno 2010 che recepisce l’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il 29 aprile 2010, alle linee guida per l’IeFP, ai provvedimenti per il contenimento della spesa - che hanno inciso profondamente sul sistema dell’istruzione e della istruzione e formazione professionale.

Nell’esercitare la funzione di programmazione territoriale occorre inoltre tenere presenti da un lato i vincoli che pesano su tale processo, legati al contenimento della spesa pubblica, che limitano la disponibilità della dotazione organica, dall’altro le specificità presenti nel sistema, quali la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio, il costante incremento degli iscritti anche di cittadinanza straniera, l’aumento della domanda di scuola dell’infanzia e di tempo scuola, gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono; tali specificità, nel contesto considerato, diventano elementi di forte criticità.

Indicazioni generali

- Il processo di programmazione deve prendere a riferimento gli ambiti territoriali individuati dalle Province ai sensi dell’art. 45, comma 9, L.R. 12/2003, nell’esercizio del loro ruolo di programmazione; gli ambiti territoriali rappresentano infatti bacino strategico per la programmazione, ed in particolare per l’organizzazione della rete scolastica, consentendo di ragionare in una dimensione più ampia e favorendo quindi l’individuazione di soluzioni anche innovative;

- la L. 111/2011 indica chiaramente l’esigenza da parte del Ministero di ulteriori interventi di contenimento della spesa; nel rispetto di tale normativa, spetta ai Comuni e alle Province effettuare le operazioni di riorganizzazione della rete scolastica, anche prevedendo soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di aggregazione di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali), con particolare riferimento all’accorpamento e alla soppressione di plessi scolastici di piccole dimensioni, a fronte di attenta valutazione del mantenimento, principalmente nelle aree montane, di un presidio scolastico significativo in termini di massa critica e di qualità, sostenibile nel lungo periodo e cui vengano assicurati adeguati servizi di supporto per l’accesso e la frequenza; in considerazione dell’ampiezza degli interventi richiesti dalla norma citata è indispensabile che la programmazione sia governata a livello territoriale in un’ottica complessiva, che individui le esigenze prioritarie e adotti in modo coordinato, secondo criteri e tempi funzionali, le soluzioni più idonee;

- l’invarianza del numero di autonomie scolastiche in ambito provinciale, secondo il piano di dimensionamento del 2000, resta un punto fermo della programmazione. Qualora, al termine di un approfondito percorso di confronto (che prenda in considerazione anche interventi di sdoppiamento di istituzioni scolastiche “sovradimensionate” in rapporto alla relativa complessità organizzativa, ad esempio in più sedi, all’offerta formativa ed alle correlate esigenze curriculari, ad esempio disponibilità di laboratori e/o aule attrezzate, alla tipologia dell’utenza, ad esempio esigenze di sostegno), non risulti possibile il proficuo reimpiego nel medesimo ambito provinciale di autonomie scolastiche che venissero a liberarsi, tale disponibilità sarà comunicata alla Regione che provvederà alla loro riassegnazione, secondo criteri, modalità e tempistica successivamente determinate dalla Giunta, nel rispetto della normativa vigente;

- l’organizzazione dei CTP e la programmazione della relativa offerta formativa non subiscono variazioni, nelle more della compiuta regolamentazione nazionale relativa alla costituzione dei CPIA.

Gli atti con cui i Comuni e le Province approvano la programmazione di rispettiva competenza devono evidenziare il percorso effettuato, con particolare riferimento all’acquisizione del parere obbligatorio delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dal Consiglio di Istituto.

Gli atti con cui le Province approvano la programmazione di loro competenza devono inoltre evidenziare:

a) lo svolgimento delle Conferenze provinciali di Coordinamento;

b) il coinvolgimento delle Conferenze provinciali Tripartite;

c) il coinvolgimento degli Enti di Formazione Professionale, accreditati per l’obbligo di istruzione.

Gli atti con cui i Comuni approvano la programmazione di loro competenza devono inoltre evidenziare che si è tenuto in considerazione il parere delle rispettive Conferenza provinciali di Coordinamento.

Si riconfermano inoltre:

- l’opportunità di accordi interprovinciali per regolamentare aspetti della programmazione che incidono su territori diversi, come il pendolarismo, e per individuare forme di compensazione che mirino a contenere il forte impatto di un rilevante flusso di studenti;

- l’importanza di una collaborazione continuativa con gli Uffici Scolastici di ambito territoriale, sedi di conoscenze e competenze utili per le azioni di programmazione.

Indirizzi per i Comuni

Si conferma l’indirizzo a favore della diffusione del modello organizzativo verticale, relativo agli Istituti comprensivi statali - composti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado – ritenuto particolarmente efficace in relazione ad alcuni aspetti fondamentali per la qualità dell’offerta, quali la continuità didattica, l’integrazione fra le professionalità dei docenti dei diversi gradi, nonché la realizzazione di economie di scala nell’impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali, anche in funzione di una più razionale distribuzione territoriale dell’esistente offerta di istruzione.

Si evidenzia in particolare che la continuità educativa/didattica, affermata negli orientamenti della scuola dell’infanzia, nelle indicazioni della scuola primaria e in quelle della scuola secondaria di I grado, sottolinea il diritto di ogni alunno ad ottenere un percorso scolastico unitario, organico e completo.

Si ricorda inoltre che l’opportunità di adottare il modello organizzativo degli istituti comprensivi trova una ragione contingente nel disposto normativo contenuto nella L. 111/2011, art. 19, comma 4, di cui si sottolinea la portata, richiamando l’attenzione sulle conseguenze amministrative del mancato rispetto di quanto ivi indicato. In vista del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla disposizione sopra citata, considerato che l’assetto di ciascun Istituto Comprensivo può frequentemente riguardare più Comuni, sarà necessario che la programmazione si coordini a livelli territoriali tali da consentire l’adozione di soluzioni idonee.

Per rendere più agevole il difficile compito che gli Enti locali, ed i Comuni in particolare, devono affrontare per svolgere compiutamente la loro funzione di organizzazione della rete scolastica, tenendo conto della normativa vigente, si ritiene opportuno indicare che il parametro dimensionale (di 1000 alunni, ridotti a 500 alunni per le istituzioni site nei comuni montani) per l’istituzione degli istituti comprensivi, risultanti dall’aggregazione di direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado, attive nell’a.s. 2011-2012 come istituzioni scolastiche autonome, può essere utilizzato con flessibilità, qualora ciò sia ritenuto indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del presente atto e della normativa vigente, all’interno di una oscillazione che non può superare il 20%.

Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche situate nei Comuni di montagna una prospettiva di consolidamento e di sviluppo qualitativo, in grado quindi di mantenere la funzione di presidio strategico per la tenuta del sistema sociale ed economico di tali territori, la Regione, in coerenza con le proprie politiche di sviluppo territoriale ed in collaborazione con i Comuni interessati e le loro forme associative, sostiene la sperimentazione di nuove modalità didattiche e/o organizzative da parte delle scuole, da realizzare, in raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, anche attraverso il ricorso alle tecnologie e strumentazioni disponibili per la diffusione e condivisione di contenuti e materiali didattici, in modo da favorire il mantenimento del servizio scolastico e, conseguentemente, la permanenza in loco di famiglie e giovani.

Indirizzi per le Province

Per la programmazione territoriale dell’offerta di istruzione secondaria superiore, si confermano gli indirizzi precedenti, con particolare riferimento alla possibilità di istituire nuovi indirizzi di studio a fronte di almeno 2 classi prime e della verifica che tale nuova istituzione non si sovrapponga con la medesima tipologia di offerta già presente presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale; è necessario inoltre che sia condotta un’attenta analisi degli indirizzi non attivatisi nell’a.s. 2011-2012 a causa della mancanza di iscritti: è opportuno sopprimere tali indirizzi in tutti casi in cui il mantenimento non sia motivato da un forte incremento della domanda verso detti indirizzi, riscontrabile da elementi certi.

In ogni caso, nuovi indirizzi di studio, aggiuntivi rispetto all’offerta attivata nell’a.s. 2011/2012, possono essere istituiti solo per eccezionali e documentate esigenze dell’istituto scolastico e del territorio, condivise dalle Province, secondo i seguenti criteri:

- il nuovo indirizzo richiesto deve usufruire delle corrispondenti aule, attrezzature e laboratori, già attualmente a disposizione della scuola proponente;

- la specificità dell’indirizzo ed il profilo di uscita sono coerenti con l’identità dell’istituto;

- la proposta di attivazione del nuovo indirizzo si colloca nell’ambito del programma di sviluppo socio-economico del territorio provinciale, con il quale presenta tutte le necessarie coerenze, e tiene conto dei possibili sbocchi occupazionali “in loco”.

In particolare, l’istituzione di nuovi percorsi liceali può essere perseguita, nell’ambito delle esistenti autonomie, solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento cui l’attuale offerta non può corrispondere.

Per la programmazione territoriale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), si conferma quanto previsto negli indirizzi precedenti, ferma restando la possibilità per le Province di rivedere annualmente l’offerta programmata anche tenendo conto dell’andamento dell’offerta di IeFP, come rilevato dall’azione regionale di monitoraggio.

Per la programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e di IeFP nei corsi serali, si ribadisce che è possibile intervenire in tale ambito a condizione che tale offerta corrisponda all’offerta diurna della stessa istituzione scolastica e che vi sia un sufficiente numero di iscritti, fermo restando il vincolo della disponibilità degli organici.

Procedure

A completamento del processo di programmazione territoriale, come stabilito all’art. 45 della L.R. 12/2003, i Comuni e le Province approvano annualmente i rispettivi atti di programmazione dell’offerta e di riorganizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello per il quale viene svolto il processo di programmazione. Successivamente, la Regione, acquisito il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo (ex art. 49 della L.R. 12/2003), può esprimere rilievi in ordine alla coerenza degli interventi programmati con i presenti indirizzi. In assenza di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico.

Tali procedure potranno essere oggetto di modifica da parte della Giunta, qualora ciò si renda necessario per assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione nel triennio considerato.”

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