n. 234 del 09.08.2017 - periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Città di Carpi di Fossoli di Carpi (MO) - Presa d'atto variazione assetto societario e accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 15621 del 6.10.2016

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Viste le proprie determinazioni n. 14059 del 2/12/2010, n. 12046 del 24/9/2012 e n. 15621 del 6/10/2016 con le quali il Poliambulatorio privato Città di Carpi, via Martinelli n. 10, Fossoli di Carpi (MO), è stato accreditato;

Viste inoltre:

- la comunicazione di variazione di assetto societario, presentata dal Legale rappresentante del Poliambulatorio privato Città di Carpi, Via Martinelli n. 10, Fossoli di Carpi (MO) pervenuta il 20/12/2016, per recesso di uno dei due soci, con conseguente variazione della denominazione della Società gestore in Poliambulatorio privato Città di Carpi s.n.c. di Paraluppi;

- la successiva domanda di variazione di accreditamento (ampliamento), presentata dal Legale rappresentante dello stesso Poliambulatorio privato in data 15/2/2017, per l’attività di Endocrinologia (solo visite);

entrambe conservate agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata su base documentale per l'ampliamento dell’accreditamento del Poliambulatorio privato Città di Carpi, Via Martinelli n. 10, Fossoli di Carpi (MO), redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota prot. NP/2017/9181 del 4/5/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Preso atto che con la relazione motivata sopracitata:

- è stato verificato, sempre in via documentale, il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento, per quanto applicabili, con riferimento all’attività indicata nella domanda di ampliamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti specifici relativi a Strutture di Cure primarie - DGR 221/2005;

- è stata espressa una valutazione favorevole all’ampliamento dell’accreditamento della struttura sanitaria di cui si tratta, per l’attività di Endocrinologia (solo visite);

con riserva di effettuare una verifica sul campo in occasione di una prossima visita;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina

1. di prendere atto della variazione di assetto societario, presentata dal Legale rappresentante del Poliambulatorio privato Città di Carpi, via Martinelli n. 10, Fossoli di Carpi (MO), per recesso di uno dei due soci, con conseguente variazione della denominazione della Società gestore in Poliambulatorio privato Città di Carpi s.n.c. di Paraluppi;

2. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, allo stesso Poliambulatorio, già accreditato con propri atti n. 14059 del 2/12/2010, n. 12046 del 24/9/2012 e n. 15621 del 6/10/2016, l’ampliamento dell’accreditamento per l’attività di:

- Endocrinologia (solo visite);

3. di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

4. di dare atto che l’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettuerà l’accertamento sul campo del possesso dei requisiti di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per l’attività di cui sopra, in occasione di una prossima visita di verifica;

5. di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni, meglio specificate negli atti citati):

- Angiologia;

- Cardiologia;

- Chirurgia generale;

- Dermatologia;

- Endocrinologia (solo visite);

- Endoscopia digestiva;

- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Gastroenterologia;

- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);

- Neurologia (visite ed elettromiografia di base);

- Oculistica;

- Ortopedia (solo visite);

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- Attività di diagnostica per immagini (radiologia convenzionale con mammografia e MOC, ecografia, TC a fascio conico - cone beam ct);

rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di stabilire che eventuali ulteriori prestazioni, afferenti alle discipline già accreditate, per le quali siano stati applicati e valutati tutti i requisiti disponibili alla data del presente atto, potranno essere erogate in regime di accreditamento, senza la necessità di presentare domanda di variazione dell’attività (punto 3.1 dell’allegato alla DGR 53/2013);

9. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

10. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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