n.63 del 04.03.2019 (Parte Prima)

Oggetto n. 8023 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6244 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”. A firma dei Consiglieri: Boschini, Soncini, Rontini, Paruolo, Cardinali, Serri, Benati, Marchetti Francesca, Mumolo, Ravaioli, Zoffoli, Montalti, Mori, Poli, Pruccoli, Rossi, Sabattini, Campedelli, Tarasconi, Zappaterra, Iotti

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

con il progetto di legge “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)” oggi in approvazione la Regione ha inteso recepire, nel quadro della competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini di cui alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, le Linee guida statali in materia di tirocini, adottate in data 25 maggio 2017, linee guida che costituiscono il primo quadro di riferimento comune per le Regioni e le Province autonome.

La legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 ha introdotto, in attuazione delle “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con l’Accordo siglato il 22/1/2015 una nuova tipologia di tirocinio, i tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

I tirocini siano importanti nel periodo tra la fine della scuola e l’inizio del lavoro o per coloro che sono in un lungo periodo di disoccupazione e hanno bisogno di ricollocarsi. L’anno scorso in Emilia-Romagna sono stati attivati poco meno di 30 mila tirocini: studenti che hanno concluso il loro percorso, persone che hanno perso il lavoro che devono riqualificarsi e riposizionarsi nel mercato del lavoro, nonché persone con disabilità, persone svantaggiate, vittime di violenza e di grave sfruttamento, ai sensi della legge regionale n. 14 del 2015, della legge n. 68 del 1999 e di altre norme specifiche.

Le modifiche alla l.r. 17/2005 hanno fondamentalmente due obiettivi: la qualificazione dei tirocini attraverso il controllo puntuale degli elementi del tirocinio ancor prima del loro avvio, la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini sul territorio regionale e il costante monitoraggio, anche qualitativo, dello strumento; il contrasto ai possibili utilizzi elusivi, con l’introduzione di un impianto sanzionatorio strutturato.

La disciplina regionale sui tirocini viene altresì rivista e integrata alla luce dell’esperienza dei 4 anni di attuazione della disciplina introdotta a recepimento delle Linee guida del 2013 ed anche alla luce dell’attuazione della misura “Tirocini” nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.

Evidenziato che

secondo quanto emerso dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna, dall’entrata in vigore della legge regionale n. 7/2013, di recepimento delle linee guida nazionali del 2012, si è assistito a una forte impennata del numero di tirocini attivati. In particolare, con l’attuazione del Programma Garanzia Giovani, che in Emilia-Romagna ha visto la misura “tirocinio” avviarsi il 4 novembre 2014, il numero di tirocini attivati è praticamente raddoppiato.

Sottolineato che

con le modifiche legislative oggi in approvazione viene rafforzato l’elemento di tutela del tirocinante cui, a fronte di violazioni di soggetto promotore e/o ospitante, non può mai essere richiesto di restituire quanto percepito come indennità di partecipazione.

È vietato reiterare il tirocinio con la stessa persona, non possono essere attivati tirocini se l’azienda ha effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti, per evitare che il tirocinio venga usato come contrattazione eventuale. Così come il tirocinante non deve essere usato per sostituire maternità e malattia.

L’impianto sanzionatorio introdotto dalla legge regionale n. 7/2013 viene precisato e strutturato a partire dagli ambiti di responsabilità di soggetto promotore e soggetto ospitante: rispetto alla normativa precedente viene eliminata la sanzione pecuniaria per violazione dell’obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell’avvio del tirocinio, ma viene previsto il meccanismo secondo cui, in caso di avvio del tirocinio senza l’autorizzazione di cui all’art. 26 ter, sia soggetto promotore che soggetto ospitante vanno incontro ad una pena significativa: il divieto di attivare ulteriori tirocini per 3 anni.

Considerato che

i tirocini permettono ai giovani di orientarsi, formarsi ulteriormente e avvicinarsi al lavoro, ma è importante che il tirocinio venga vigilato, perché avvengano due cose: la qualificazione dell’esperienza per chi la vive e per l’impresa che la ospita, ma anche che il tirocinio non venga utilizzato in modo improprio, e che quindi non vada a sostituirsi ad altre forme contrattuali.

Sono confermati i vincoli in capo ai soggetti ospitanti, introdotti già con la legge regionale 7/2013 (divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, nonché di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; obbligo di non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, nonché obbligo di non fruire della Cassa Integrazione Guadagni anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa) e vengono introdotti ulteriori vincoli: divieto di adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante, sostituire il personale in malattia, maternità, ferie nonché in sciopero, operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività, ospitare tirocinanti che abbiano prestato l’opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale.

Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente viene definito in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa dell’azienda ospitante e nella quota di contingentamento vengono ricompresi, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, anche quelli a tempo determinato, esclusi gli apprendisti, ma il numero di tirocini attivabili viene aumentato, a titolo di premialità, nel caso in cui i soggetti ospitanti abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi (laddove le linee guida nazionali prevedono la quota aggiuntiva di tirocini ospitabili solo per le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, il progetto di legge regionale oggi in approvazione prevede dunque la premialità per tutte le aziende a prescindere dalla classe dimensionale).

Ribadito che

l’importantissimo obbligo di assicurazione contro gli infortuni presso Inail e l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi deve essere definito, secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali e dalla nuova legge regionale, in accordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, a carico di uno di questi due soggetti, secondo quanto previsto nella Convenzione del tirocinio stesso.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

- ad intraprendere prontamente la fase attuativa della legge, in particolare per quanto riguarda la definizione dei necessari atti amministrativi e del sistema informativo di gestione, con il miglior coinvolgimento possibile delle Parti sociali e dei soggetti impegnati nella realizzazione dei tirocini, allo scopo di assicurare insieme qualità e snellezza delle procedure amministrative e di controllo, in particolare nella fase di avvio dei tirocini;

- a proseguire e rinnovare gli accordi con l’Ispettorato regionale del lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, allo scopo di assicurare l’adeguato svolgimento delle attività ispettive e di controllo in materia di tirocini, il ruolo attivo della Regione nella segnalazione di eventuali anomalie, la condivisione dei dati e delle informazioni in esito alle attività di controllo, allo scopo di rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione sociale sui tirocini, anche attraverso l’implementazione efficace degli ulteriori strumenti di rilevazione previsti dalla nuova legge regionale;

- a proseguire la propria iniziativa col Governo ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, per ottenere la competenza in materia di vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, con specifico riferimento ai tirocini, in modo da consentire alla Regione di introdurre misure complementari di controllo sugli stessi, anche mediante l'avvalimento degli Ispettorati territoriali del lavoro, allo scopo di rafforzare le azioni di controllo e ispettive e contrastare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità nell'utilizzo dello strumento, secondo quanto già definito nell’Atto di indirizzo politico ogg. n. 7158 approvato dall’Assemblea nella seduta dello scorso 18/9/2018.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 26 febbraio 2019

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