n.51 del 06.03.2017 (Parte Prima)

Oggetto n. 4192 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3633 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)". A firma dei Consiglieri: Foti, Calvano, Taruffi, Pettazzoni, Pruccoli

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la legge 157/1992 “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia” ha inserito nell’elenco degli animali protetti le principali specie ittiofaghe;

con il passare degli anni, si è assistito ad un progressivo incremento numerico dei contingenti svernanti e/o riproduttivi di alcune specie di uccelli ittiofagi;

tali specie provocano pesanti danni agli impianti professionali di itticoltura in quanto ogni esemplare, per nutrirsi, preleva giornalmente una quantità di pesce compresa fra il 10% ed il 20% del proprio peso.

Chiede di esperire

tentativi di allontanamento e dissuasione degli uccelli ittiofagi dalle zone di allevamento attraverso:

- misure di protezione meccanica, mediante stesura di cavi e di reti anti-uccello, opportunamente dimensionate al fine di minimizzare la mortalità di ittiofagi, ubicate sopra i bacini o nei punti ove in virtù della concentrazione di pesce, più consistente è la predazione o il potenziale danno;

- altri mezzi di protezione quali ad esempio i rifugi per i pesci;

- disturbo delle specie ittiofaghe con strumenti dissuasivi ecologici non cruenti quali nastri colorati o riflettenti, detonatori, spari a salve, e quanto ritenuto idoneo allo scopo;

e qualora tali tentativi risultassero inutili, chiede alla Giunta regionale

di proseguire nel ricorso a piani sperimentali di controllo delle specie di uccelli ittiofagi limitatamente agli impianti di acquacoltura autorizzati, previo accertamento dell’impatto degli stessi sulle specie ittiche oggetto di allevamento, affidandone l’esecuzione ai soggetti indicati al comma 2, terzo periodo, dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Invita la Giunta regionale

a voler valutare la possibilità di estendere dette misure anche a laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private, autorizzati dalla Regione quali impianti destinati all’esercizio della pesca a pagamento.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 28 febbraio 2017

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