N. 94 del 23.07.2010 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’Art. 15

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 27, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 27 - Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF “Aeroporto L.Ridolfi” – Forlì.><p>

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall’assemblea della società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.510.000,00, per l’esercizio 2010, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali ».

Nota all’Art. 16

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione è il seguente:

« Art. 18 Interventi del “Sistema Emilia-Romagna” nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009.

1. A seguito del disastroso sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito i territori della provincia dell’Aquila, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009, la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l’Agenzia regionale di protezione civile ad attivare un apposito conto corrente postale finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o di infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.

2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l’erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle aree colpite dall’evento per la realizzazione di strutture, sia l’acquisizione di beni o servizi finalizzati al superamento dell’emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.

3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall’Agenzia ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all’uopo istituiti, con determinazione del direttore dell’Agenzia medesima.

4. All’approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale su proposta della cabina di regia costituita con D.P.G.R. n. 125 del 2009.

5. Per l’attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l’Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e delle successive disposizioni attuative.

6. L’Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull’entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire alla cabina di regia, di cui al comma 4, a seguito della chiusura del conto corrente postale di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell’Agenzia medesima.

7. La Regione, nell’ambito degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata a stanziare, per l’esercizio 2009, la somma di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell’Aquila, colpiti dall’evento sismico del 6 aprile 2009.

8. La Giunta regionale, con proprio atto, attribuisce la somma di cui al comma 7 all’Agenzia regionale e definisce contestualmente gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.

9. L’Agenzia regionale è tenuta a fornire alla Giunta regionale una dettagliata rendicontazione degli stati di avanzamento delle somme impiegate e degli interventi realizzati.

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte mediante l’istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, del Capitolo 47445 “Assegnazione all’Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell’Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009” afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 - Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.».

Note all’Art. 2

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 5 - Cartografia regionale 

(omissis)

a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo regionale

Esercizio 2010: Euro 420.000,00;

(omissis) »

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 5 - Cartografia regionale

(omissis)

b) Cap. 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali ( L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”, afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2010: Euro 400.000,00;

(omissis)».

 

Note all’Art. 4

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 6 - Interventi nel settore delle bonifiche 

(omissis)

b) Cap. 16400 - “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l’immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00;

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 6 Interventi nel settore delle bonifiche

(omissis)

c) Cap. 16352 “Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica

Esercizio 2010: Euro 1.835.000,00». 

 

Nota all’Art. 6

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 febbraio 2006, n. 105, che concerne Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale è il seguente:

«Art. 1

(omissis)

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2005-2007, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna».

 

Note all’Art. 7

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 8 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l’esercizio 2010)

(omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all’esercizio 2010 le autorizzazioni di spesa disposte dall’40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati: articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23752 “Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013”

Euro 14.484.659,00

2) Cap. 23754 “Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013”

Euro 5.065.341,00

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali:

1) Cap. 23756 “Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 – Mezzi statali”

Euro 1.478.902,00.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 8 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l’esercizio 2010). 

(Omissis)

3. Al fine di consentire l’ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per l’esercizio 2010, ove necessario, con proprio atto, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre altresì l’eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell’ambito delle unità previsionali di base di cui al comma 2».

 

Nota all’Art. 8

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 9 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

(omissis)

a) Cap. 25558 “Spese per l’attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2011: Euro 8.500.000,00;

(omissis)».

 

Nota all’Art. 10

Il testo dell’articolo 41 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni è il seguente:

« Art. 41 - Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano S.p.A

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore S.p.A. e Terme di Castrocaro S.p.A.) è autorizzata, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto regionale, la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società risultante dalla fusione per incorporazione della società Terme di Tabiano S.p.A. nella partecipata società Terme di Salsomaggiore S.p.A., ferme restando le condizioni di partecipazione di cui alla legge regionale n. 8 del 1999 .

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione della fusione». 

 

Note all’Art. 13

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 18 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

1. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l’esercizio 2010, l’autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 19- Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale.

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d’acqua di competenza regionale è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 39220 “Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione ( L.R. 6 luglio 1974, n. 27)” afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale».

 

Note all’Art. 14

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 26 - Rete viaria di interesse regionale.

(Omissis)

a) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”

Esercizio 2010: Euro 1.200.000,00.

(Omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è già citato alla nota 1) dell’articolo 14. 

 

Nota all’Art. 22

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 40, comma 1, lettera d), punto 1) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 40 - Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi.><p>

(omissis)

1) Cap. 75763 “Assegnazione all’INPS per interventi urgenti a sostegno dell’occupazione (legge 19 luglio 1993, n. 236; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) – Mezzi statali” afferente alla U.P.B. 25280 – Progetti speciali nel settore della formazione professionale – Risorse statali art. 9,

Euro 10.463.467,00.

(omissis)».

Nota all’Art. 23

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 41 - Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali».

 

Nota all’Art. 24

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 42, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 42 - Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000”, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 2.800.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale».

Nota all’Art. 17

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 28, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 28 Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza.

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all’esecuzione di lavori d’urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è disposta l’autorizzazione di spesa, per l’esercizio finanziario 2010, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.900.000,00».

 

Nota all’Art. 18

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 30 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.

1. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 173, lettera f) e 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell’esercizio 2010, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2009 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l’anno 2010, per un importo massimo di Euro 205.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

(Omissis) ».

 

Nota all’ Art. 19

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 31 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.

1. L’autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l’esercizio 2010, in complessivi Euro 37.000.000,00 a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:

a) Cap. 51771“Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”:

Euro 3.400.000,00;

b) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”:

Euro 21.000.000,00;

c) Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”:

Euro 9.500.000,00;

d) Cap. 51799 “Spese per l’attuazione di progetti di ricerca e in ambito socio-sanitario (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):

Euro 2.720.000,00;

e) Cap. 51801 “Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”:

Euro 380.000,00».

 

Nota all’Art. 20

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 39 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 39 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari.

1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria».

Nota all’Art. 26

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 45 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 45 - Trasferimento all’esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali.><p>

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 364.222.019,13, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2010 a seguito della presunta mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2009:

Progr.

Capitolo

UPB

Euro

1)

2698

1.2.3.3.4420

500.174,92

2)

2701

1.2.3.3.4420

692.000,00

3)

2708

1.2.3.3.4420

16.735,57

4)

2775

1.2.3.3.4420

2.406.505,11

5)

3208

1.2.2.3.2800

600.000,00

6)

3455

1.2.2.3.3100

1.862.664,84

7)

3905

1.2.1.3.1500

186.347,84

8)

3925

1.2.1.3.1520

131.447,15

9)

3937

1.2.1.3.1510

1.624.003,08

10)

4270

1.2.1.3.1600

8.967.712,51

11)

4276

1.2.1.3.1600

24.414.742,40

12)

4348

1.2.1.3.1600

15.768,00

13)

14070

1.3.1.3.6200

173.393,01

14)

16332

1.3.1.3.6300

1.016.342,93

15)

16400

1.3.1.3.6300

2.624.928,44

16)

21088

1.3.2.3.8000

13.783.138,23

17)

22210

1.3.2.3.8260

2.512.534,95

18)

22258

1.3.2.3.8270

13.000.000,00

19)

23028

1.3.2.3.8300

10.000.000,00

20)

23417

1.3.2.3.8350

124.967,30

21)

23419

1.3.2.3.8350

86.116,88

22)

23502

1.3.2.3.8220

50.000,00

23)

23508

1.3.2.3.8220

55.000,00

24)

25525

1.3.3.3.10010

4.213.368,51

25)

25528

1.3.3.3.10010

2.224.187,59

26)

27500

1.3.4.3.11600

484.255,30

27)

30640

1.4.1.3.12630

11.837.978,71

28)

30644

1.4.1.3.12630

108.068,61

29)

30646

1.4.1.3.12630

2.358.969,00

30)

30885

1.4.1.3.12620

2.186.735,03

31)

31110

1.4.1.3.12650

21.845.014,86

32)

32020

1.4.1.3.12670

44.900,69

33)

32045

1.4.1.3.12800

2.183.258,22

34)

32097

1.4.1.3.12735

7.420.775,15

35)

32116

1.4.1.3.12820

2.033.417,88

36)

32121

1.4.1.3.12820

41.156,44

37)

32123

1.4.1.3.12820

1.208.282,47

38)

35305

1.4.2.3.14000

4.144.246,11

39)

36188

1.4.2.3.14062

494.312,04

40)

37150

1.4.2.3.14150

43.456,88

41)

37250

1.4.2.3.14170

542.080,00

42)

37332

1.4.2.3.14220

1.853.644,66

43)

37336

1.4.2.3.14200

3.530.893,99

44)

37374

1.4.2.3.14220

6.315.415,50

45)

37385

1.4.2.3.14223

4.772.005,87

46)

37427

1.4.2.3.14223

250.000,00

47)

37429

1.4.2.3.14223

800.000,00

48)

37431

1.4.2.3.14223

1.200.000,00

49)

38027

1.4.2.3.14310

5.007.599,15

50)

38030

1.4.2.3.14300

1.309.165,52

51)

38090

1.4.2.3.14305

6.857.501,13

52)

39050

1.4.2.3.14500

866.520,52

53)

39220

1.4.2.3.14500

5.091.855,24

54)

39360

1.4.2.3.14555

2.744.777,69

55)

41102

1.4.3.3.15800

3.821.781,05

56)

41250

1.4.3.3.15800

1.587.787,62

57)

41360

1.4.3.3.15800

4.267.829,96

58)

41550

1.4.3.3.15800

150.000,00

59)

41570

1.4.3.3.15800

192.000,00

60)

41900

1.4.3.3.15820

395.000,00

61)

41995

1.4.3.3.15820

596.554,06

62)

43027

1.4.3.3.16000

987.211,21

63)

43221

1.4.3.3.16010

3.247.489,46

64)

43270

1.4.3.3.16010

16.067.237,18

65)

43672

1.4.3.3.16501

16.000.000,00

66)

45123

1.4.3.3.16420

242.620,42

67)

45125

1.4.3.3.16420

127.717,44

68)

45175

1.4.3.3.16200

8.755.555,43

69)

45177

1.4.3.3.16200

2.270.000,00

70)

45184

1.4.3.3.16200

22.364.491,10

71)

45194

1.4.3.3.16200

3.104.259,76

72)

46125

1.4.3.3.16600

2.334.813,86

73)

47114

1.4.4.3.17400

147.798,06

74)

47445

1.4.4.3.17400

1.000.000,00

75)

48050

1.4.4.3.17450

5.212.790,35

76)

48274

1.4.4.3.17559

141.535,60

77)

57200

1.5.2.3.21000

17.135.692,10

78)

64400

1.5.1.3.19100

500.000,00

79)

65707

1.5.1.3.19050

33.446,41

80)

65714

1.5.1.3.19050

33.569,69

81)

65717

1.5.1.3.19050

1.814.316,31

82)

65770

1.5.1.3.19070

17.280.968,34

83)

68321

1.5.2.3.21060

4.545.977,64

84)

70678

1.6.5.3.27500

4.070.190,28

85)

70718

1.6.5.3.27520

15.703.435,23

86)

71566

1.6.5.3.27537

1.000.000,00

87)

71572

1.6.5.3.27540

2.196.379,22

88)

73060

1.6.2.3.23500

6.993.179,74

89)

73135

1.6.3.3.24510

6.060.657,70

90)

73140

1.6.3.3.24510

19.000,00

91)

78410

1.4.2.3.14384

939,23

92)

78440

1.4.2.3.14384

1.565,40

93)

78458

1.4.2.3.14384

67.312,38

94)

78464

1.4.2.3.14384

25.046,47

95)

78476

1.4.2.3.14384

12.134,20

96)

78705

1.6.6.3.28500

4.855.370,31.

Nota all’Art. 29

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 30, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SAPIR di Ravenna è il seguente:

«Art. 3 - Esercizio dei diritti sociali.

1. I diritti nascenti dalla proprietà delle azioni saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale dallo stesso delegato.

(omissis) ».

 

Note all’Art. 30

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale è il seguente:

« Art. 1 - Trattamento indennitario e rimborsi per i Consiglieri regionali.

(omissis)

b) indennità di missione;

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale è il seguente:

«Art. 8 -. Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto.><p>

(omissis)

2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonché una indennità giornaliera pari a un trentesimo dell’importo previsto al comma 1, lettera a), dell’articolo 6. Per missioni all’estero oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a un quindicesimo dell’importo previsto al comma 1, lettera a), dell’articolo 6.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale è il seguente:

«Art. 9 - Rimborso spese effettivamente sostenute.

(omissis)

2. La misura della indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto; di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio; e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio.

3. La facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto è data anche se il Consigliere non acquista per quella missione il titolo alla indennità di trasferta di cui all’art. 8.

(omissis)».

Nota all’Art. 34

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è il seguente:

«Art. 17 - Fondo di garanzia danni.><p>

(omissis)

2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno sei consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:

a) essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;

b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;

c) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;

d) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.

(omissis) ».

 

Note all’Art. 35

Comma 1

1) Il testo dell’articolo30, comma 2, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro è il seguente:><p>

« Art. 30 Accesso alla formazione professionale iniziale.

(omissis)

2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, il biennio integrato di cui all’articolo 27 della presente legge.

(omissis) ».

 

Note all’Art. 36

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, che concerne Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale è il seguente:

« Art. 10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

(omissis)

6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della salute.

(omissis)».

Note all’Art. 27

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale è il seguente:

«Art. 5 - Autorità competente

1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale è il seguente:

«Art. 5 - Autorità competente

(omissis)

4. L’ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione».

 

Nota all’Art. 28

>Comma 1<p>

1) Il testo dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 che concerne Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti è il seguente:

«Art. 4 - Contenuto degli interventi

(omissis)

d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture;

(omissis)».

Note all’Art. 31

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico è il seguente:

« Art. 3 Condizioni per l’esercizio dell’attività.

1. Per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;

b) idoneità all’esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione».

Note all’Art. 32

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina  il seguente:

« Art. 5 -Competenze della Regione.

1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento nell’applicazione della presente legge ed, in particolare, per la definizione di programmi provinciali, in relazione a:

a) iniziative d’informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell’art. 3 della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;

b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;

c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.

2. Nell’esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell’art. 3, con cadenza almeno annuale.

3. Per l’attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 31 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina è>il seguente:<p>

«Art. 31- Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge provvedono i comuni, le province e le aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione del precedente art. 26, l’Amministrazione regionale fa fronte con l’istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l’approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell’art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31».

 

Note all’Art. 33

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 che concerne Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38 è il seguente:

«Art. 13 - Caratteristiche dei Consorzi fidi e Cooperative di garanzia.

(omissis)

d) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;

(omissis) ».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 che concerne Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38 è il seguente:

«Art. 16 - Vigilanza su Consorzi fidi e Cooperative di garanzia.

1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione periodica sulla propria attività.

(omissis)».

Note all’Art. 37

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni è il seguente:

«Art. 14 - Ulteriori requisiti per l’accesso ai contributi.

(omissis)

2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno sei a decorrere dal terzo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell’ente associativo.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 21 bis, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni è il seguente:

«Art. 21-bis Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni.><p>

1. Al fine di accompagnare, nel biennio 2009-2010, i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge regionale, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l’accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell’articolo 21 bis, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni è il seguente:

«Art. 21-bis - Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni.

(omissis)

3. La Regione può altresì concedere, fino al 31 dicembre 2010, contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.

(omissis)».

 

Note all’Art. 38

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 54, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012

è il seguente:

«Art. 54 - Disposizioni attuative della legge regionale n. 9 del 2009

1. L’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) è soppressa dalla data del 1° febbraio 2010 e le relative funzioni, comprese quelle conferite alla Regione Emilia-Romagna con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) potranno essere esercitate avvalendosi dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), subordinatamente alla sottoscrizione di apposite convenzioni. In particolare, la Regione Emilia-Romagna potrà avvalersi dell’AIPO per la progettazione e la realizzazione di opere di interesse della navigazione interna. ».

 

Note all’Art. 39

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 che concerne Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010 è il seguente:

« Art. 41 - Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita.

1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), è soggetto a dichiarazione di inizio attività con effetti immediati da presentare al Comune, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:

a) l’attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

b) l’attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

c) l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

d) l’attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998».  

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