n. 119 del 15.09.2010 periodico (Parte Seconda)

Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

- la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

- i Decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministero per le Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e Tutela del territorio relativi alla determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale ed energia elettrica;

- la Legge Regionale n. 26 del 23.12.2004 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 14.11.2007 oggetto n. 2130: “Approvazione del piano energetico regionale”;

- il D.Lgs n. 36/03 attuativo della direttiva comunitaria 1999/31/CE in materia di discariche che prevede una gestione post-operativa da attuarsi dopo la chiusura della discarica;

Richiamati:

- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nella quale l’UE ha adottato una strategia integrata (cosiddetto pacchetto clima – energia – ambiente “20-20-20”) in materia di energia e cambiamenti climatici, che fissa, al 2020, l’obiettivo di sviluppo di un’economia a basse emissioni di CO2 improntata all’efficienza energetica, da realizzarsi attraverso le seguenti misure:

a) ridurre i gas ad effetto serra del 20%;

b) ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell’efficienza energetica;

c) soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l’utilizzo delle energie rinnovabili;

 - la Legge Regionale Emilia 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della Programmazione Energetica Territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” la quale, oltre a ribadire quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, provvede a:

d) delegare le Provincie per gli adempimenti concernenti l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili;

e) stabilire che i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell’impianto esistente;

- Il Piano Energetico Regionale (PER), approvato nel novembre 2007, in cui si prevede che una quota rilevante del fabbisogno di energia elettrica sia prodotta attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili fra cui il fotovoltaico;

- la deliberazione della Giunta regionale n.808/2009 recante l’ approvazione del protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna e Associazione Regionale Confservizi Emilia-Romagna per la promozione degli interventi di risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia in attuazione del Piano Energetico Regionale;

Dato atto che:

- il Protocollo sopracitato ha natura di accordo-quadro con cui le parti hanno definito gli obiettivi condivisi in materia energetica con particolare riguardo alla attuazione del Piano Energetico Regionale e che, ove ritenuto opportuno, possono essere definiti specifici accordi applicativi di carattere settoriale (art. 1, comma 2 del Protocollo);

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed, in particolare:

f) l’art. 2 comma 1 lett. a) che ricomprende il fotovoltaico nel quadro definitorio delle fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili;

g) b) l’art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” nell’ambito del quale il comma 3° prevede che “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche’ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”;

- le norme citate indicano l’’autorizzazione unica quale titolo emesso a seguito di un unico procedimento, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990, ricomprendendo, ove occorra, le varianti allo strumento urbanistico;

Considerato che:

- è intendimento della Regione, degli Enti Locali rappresentati rispettivamente da UPI ed ANCI, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché delle Aziende che gestiscono servizi pubblici operanti nel territorio regionale, dar corso ad iniziative nell’ambito della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, perseguendo l’obiettivo di limitare il più possibile i potenziali impatti delle iniziative medesime sul sistema agricolo ed imprenditoriale, dando priorità a campi fotovoltaici da realizzarsi su siti improduttivi o comunque da ripristinare e recuperare rispetto agli usi antecedenti al fine di ridurre anche il consumo dei suoli disponibili per altri usi;

- Confservizi Emilia-Romagna è l’Associazione regionale che promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi pubblici locali e che ad essa sono associate, fra le altre, 24 aziende che erogano servizi nel settore energetico-ambientale;

 - le Aziende che operano nel campo dei servizi ambientali, del trattamento rifiuti e della gestione del servizio idrico integrato devono perseguire gli obiettivi del risparmio energetico, l’uso razionale delle risorse e lo sfruttamento di fonti rinnovabili a scopo energetico, in accordo con gli obiettivi di interesse pubblico collegati ai servizi resi;

- il sistema associativo Confservizi Emilia-Romagna, interagendo con gli Enti locali, attraverso le imprese associate può assolvere alla funzione di promozione della valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con particolare riguardo al fotovoltaico da realizzarsi sulle discariche esaurite;

- i Comuni, associati in ANCI Emilia-Romagna sono a loro volta proprietari di discariche esaurite;

- la presenza, sul territorio regionale, di un numero significativo di discariche esaurite, con particolare riguardo a quelle per rifiuti non pericolosi, è ritenuta dai soggetti firmatari del presente Accordo, una valida opportunità per il perseguimento degli obiettivi di produzione di energia elettrica fotovoltaica;

- in data 8 luglio 2010 è stato approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni il cosiddetto “ conto energia 2011” all’interno del quale, fra l’altro, è previsto un ulteriore incentivo, pari al 5%, rispetto alle tariffe incentivanti la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, laddove gli impianti vengano allocati, fra l’altro, presso aree di pertinenza di discariche esaurite o di siti contaminati;

- la gestione dei siti di discarica soggiace ai vincoli normativi di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed, in particolare, al combinato disposto degli artt. 8, 9, 12 e 13 con l’Allegato 2 punti 3, 4 e 5 del provvedimento medesimo;

- ai predetti vincoli il titolare della discarica esaurita non può sottrarsi, essendo funzionali al perseguimento di obiettivi di salvaguardia ambientale legata alla gestione della discarica in tutte le fasi fino all’esaurimento della gestione post-operativa, oltre al rispetto degli obblighi di mantenimento di adeguate condizioni di igiene e sicurezza;

- in particolare, l’art. 12 del richiamato Decreto prevede che, a seguito della chiusura della discarica, il titolare della stessa sia tenuto a realizzare:

a) la copertura provvisoria e la messa in sicurezza del sito;

b) la gestione post-operativa per almeno 30 anni;

c) la copertura definitiva;

d) il ripristino finale sulla base della destinazione d’uso dell’area;

- con riguardo alla destinazione d’uso di cui all’Allegato 2 punto 3.1 “elementi del Piano di Ripristino Ambientale” del medesimo D.Lgs. n. 36/2003, tale norma prevede che, una volta esaurita la fase di gestione post-operativa, il sito interessato dalla presenza della discarica esaurita possa essere adibito ad una delle seguenti destinazioni:

a) ecologico-forestale;

b) ricreativo a verde pubblico;

c) agricolo, fatta eccezione per produzioni alimentari umane o zootecniche;

- pertanto, nell’ambito di previsto dalla vigente normativa, è necessario assumere un indirizzo interpretativo tale da ricomprendere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante l’apposizione di impianti fotovoltaici sul sedime delle discariche esaurite, nell’ambito della destinazione d’uso “ecologico-forestale”;

- relativamente alle procedure autorizzative per la realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici, è prevista una autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003 di competenza provinciale per impianti con potenza nominale inferiore ai 50 MWt, quale titolo emesso a seguito di un unico procedimento, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241 del 1990, ricomprendendo, ove occorra, le varianti allo strumento urbanistico;

- le Province della Regione Emilia-Romagna, associate in UPI, assumono pertanto un ruolo determinante nelle procedure autorizzative sopracitate;

Considerato altresì che:

- rispetto alla installazione di impianti fotovoltaici sulle discariche esaurite sono da valutare e verificare le potenziali interferenze con tutte le attività di gestione post-operativa da effettuarsi, ai sensi del D.Lgs n. 36 del 2003, dal titolare della discarica e che devono necessariamente riguardare:

a) la manutenzione per mantenere in buona efficienza il sito;

b) la recinzione e i cancelli di accesso;

c) la rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;

d) la viabilità interna ed esterna;

e) il sistema di drenaggio del percolato;

f) la rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;

g) il sistema di impermeabilizzazione sommitale;

h) la copertura vegetale, procedendo ad annaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte;

i) i pozzi e la relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;

j) la modalità e la frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile; 

- è necessario tenere in debita considerazione queste potenziali interferenze in sede di approvazione del progetto nell’ambito della Conferenza dei Servizi ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, relativamente alla realizzazione e gestione dell’impianto fotovoltaico da installare sul sedime della discarica esaurita;

Ritenuto

- pertanto opportuna l’emanazione di linee-guida regionali volte a regolare la compresenza promiscua, nel medesimo sito, di attività fra loro eterogenee, alle quali le Conferenze dei Servizi dovranno attenenersi in sede di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003;

- Altresì opportuno sottoporre in via preventiva tali linee guida regionali alla Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);

- che in tal modo si possano eliminare i profili di rischio connessi alle potenziali interferenze tra tali attività eterogenee;

- il sistema delle discariche esaurite sia quello preferibile per lo sviluppo di iniziative di produzione di energia da impianti fotovoltaici, sia per la dimensione delle superfici utili disponibili, sia per i minori impatti economici che genera a motivo dell’impossibilità delle stesse di essere diversamente utilizzate con finalità produttive, sia infine per l’obiettivo di ripristino e recupero rispetto agli usi antecedenti nonché per un minor consumo dei suoli;

- altresì che, a fronte dello snellimento procedurale che il presente Accordo si prefigge, onde consentire l’agevolazione di obiettivi di interesse pubblico, Confservizi Emilia-Romagna, per il tramite delle proprie aziende associate, si debba far carico di alcune iniziative di natura promozionale, correlate all’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, a beneficio diretto dei cittadini;

Valutato che:

- il presente Accordo richiede, per la completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata della Regione Emilia-Romagna, dell’UPI Emilia-Romagna, dell’ANCI Emilia-Romagna, nonché di Confservizi Emilia-Romagna;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo sostenibile e dell’Assessore Attività produttive, Piano energetico e Sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi

delibera:

- per le finalità espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare lo schema di “Accordo per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico” allegato al presente atto, delegando l’ Assessore Ambiente, Riqualificazione urbana Sabrina Freda e l’Assessore Attività produttive, Piano energetico e Sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata Gian Carlo Muzzarelli alla sottoscrizione;

- di dare atto, che le linee guida applicative di cui all’art. 3 dello schema di accordo allegato siano sottoposte in via preventiva al CAL;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

Accordo per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico

In data …………… presso la sede della Regione Emilia-Romagna - …………… in Via ……………… tra:

- la Regione Emilia-Romagna…………, di seguito Regione, …………………., nella persona del …………… pro tempore ……………;

- l’Unione delle Province d’Italia Emilia-Romagna – di seguito UPI, con sede in Bologna – Via Malvasia n. 6, nella persona del Presidente pro tempore Vincenzo Bernazzoli;

- l’ANCI Emilia-Romagna, di seguito ANCI, con sede in Bologna – Piazza Liber Paradisus n. 6 (Torre C), nella persona del Presidente pro tempore Daniele Manca;

- la Confservizi Emilia-Romagna, di seguito Confservizi, con sede in Bologna – Via Malvasia n. 6, nella persona del Presidente pro tempore Graziano Cremonini;

 Richiamati:

- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nella quale l’UE ha adottato una strategia integrata ( c.d. pacchetto clima – energia – ambiente “20-20-20”) in materia di energia e cambiamenti climatici, che fissa, al 2020, l’obiettivo di sviluppo di un’economia a basse emissioni di CO2 improntata all’efficienza energetica, da realizzarsi attraverso le seguenti misure:

a) ridurre i gas ad effetto serra del 20%;

b) ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell’efficienza energetica;

c) soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l’utilizzo delle energie rinnovabili; 

- il Piano Energetico Regionale (PER), approvato nel novembre 2007, in cui si prevede che una quota rilevante del fabbisogno di energia elettrica sia prodotta attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili fra cui il fotovoltaico;

- il Protocollo d’intesa che è stato stipulato fra la Regione E.R. e Confservizi Emilia-Romagna per la promozione di interventi attuativi del Piano Energetico Regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.808 dell’8/06/2009 di cui si richiamano integralmente le premesse e gli obiettivi; 

- il Protocollo sopracitato ha natura di accordo-quadro con cui le parti hanno definito gli obiettivi condivisi in materia energetica con particolare riguardo alla attuazione del Piano Energetico Regionale e che, ove ritenuto opportuno, possono essere definiti specifici accordi applicativi di carattere settoriale; 

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed, in particolare:

a) l’art. 2 comma 1 lett. a) che ricomprende il fotovoltaico nel quadro definitorio delle fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili;

b) l’art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” nell’ambito del quale il comma 3° prevede che “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; 

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 recante “Disciplina della Programmazione Energetica Territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” la quale, oltre a dare attuazione a quanto previsto dalla normativa Comunitaria e Nazionale, provvede a:

a) delegare alle Province gli adempimenti concernenti l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili;

b) stabilire che i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell’impianto esistente; 

Dato atto>che:<p>

- è intendimento della Regione, degli Enti Locali qui rappresentati, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché delle Aziende che gestiscono servizi pubblici operanti nel territorio regionale, dar corso ad iniziative nell’ambito della produzione di energia elettrica da fotovoltaici, perseguendo l’obiettivo di limitare il più possibile i potenziali impatti delle iniziative medesime sul sistema agricolo ed imprenditoriale, dando priorità a campi fotovoltaici da realizzarsi su siti improduttivi o comunque da ripristinare e recuperare rispetto agli usi antecedenti al fine di ridurre anche il consumo dei suoli;

 - Confservizi Emilia-Romagna è l’Associazione regionale che promuove lo sviluppo e la qualificazione dei SPL e che ad essa sono associate, fra le altre, 24 aziende che erogano servizi nel settore energetico-ambientale; 

- le Aziende, che operano nel campo dei servizi ambientali, del trattamento rifiuti e della gestione del Servizio idrico integrato, devono perseguire gli obiettivi del risparmio energetico, l’uso razionale delle risorse e lo sfruttamento di fonti rinnovabili a scopo energetico, in coordinamento con gli obiettivi di interesse pubblico collegati ai servizi resi; 

- il sistema associativo Confservizi Emilia-Romagna, interagendo con gli Enti locali e attraverso le imprese associate, può assolvere alla funzione di promozione della valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con particolare riguardo al fotovoltaico da realizzarsi sulle discariche esaurite; 

- i Comuni, associati in ANCI Emilia-Romagna sono a loro volta proprietari di discariche esaurite; 

- la presenza, sul territorio regionale di un numero significativo di discariche esaurite, con particolare riguardo a quelle per rifiuti non pericolosi, è ritenuta dai soggetti firmatari del presente Accordo, una valida opportunità per il perseguimento degli obiettivi di produzione di energia elettrica fotovoltaica; 

- in data 8 luglio 2010 è stato approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni il cosiddetto “conto energia 2011” all’interno del quale, fra l’altro, è previsto un ulteriore incentivo, pari al 5%, rispetto alle tariffe incentivanti la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, laddove gli impianti vengano allocati, fra l’altro, presso aree di pertinenza di discariche esaurite o di siti contaminati; 

- la gestione dei siti di discarica soggiace ai vincoli normativi di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed, in particolare, al combinato disposto degli artt. 8, 9, 12 e 13 con l’Allegato 2 punti 3, 4 e 5 del provvedimento medesimo; vincoli ai quali il titolare della ex-discarica non può sottrarsi, essendo funzionali al perseguimento di obiettivi di salvaguardia ambientale legata alla gestione della discarica in tutte le fasi fino all’esaurimento della gestione post-operativa, oltre al rispetto degli obblighi di mantenere condizioni adeguate di igiene e sicurezza; 

- in particolare, l’art. 12 del richiamato Decreto prevede che, a seguito della chiusura della discarica, il titolare della stessa sia tenuto a realizzare:

a) la copertura provvisoria e la messa in sicurezza del sito;

b) la gestione post-operativa per almeno 30 anni;

c) la copertura definitiva;

d) il ripristino finale sulla base della destinazione d’uso dell’area; 

- con riguardo alla destinazione d’uso di cui all’Allegato 2 punto 3.1 “elementi del Piano di Ripristino Ambientale”, la disposizione prevede che, una volta esaurita la fase di gestione post-operativa, il sito interessato dalla presenza della ex-discarica possa essere adibito ad una delle seguenti destinazioni:

a) ecologico-forestale;

b) ricreativo a verde pubblico;

c) agricolo, fatta eccezione per produzioni alimentari umane o zootecniche; 

- pertanto, nell’ambito di quanto la norma consente, è necessario assumere un indirizzo interpretativo tale da ricomprendere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante l’apposizione di celle fotovoltaiche sul corpo delle ex-discariche, nell’ambito della destinazione d’uso “ecologico-forestale”; 

- relativamente alle procedure autorizzative per la realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici, le norme citate in premessa prevedono una autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003 di competenza provinciale per impianti con potenza nominale inferiore ai 50 MWt, quale titolo emesso a seguito di un unico procedimento, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241 del 1990, ricomprendendo, ove occorra, le varianti allo strumento urbanistico; 

Considerato:><p>

- che, rispetto alla installazione di impianti fotovoltaici sulle discariche esaurite sono da valutare e verificare le potenziali interferenze con tutte le attività di gestione post-operativa da effettuarsi, ai sensi del D.Lgs n. 36 del 2003, dal titolare della discarica e che devono necessariamente riguardare:

e) la manutenzione per mantenere in buona efficienza il sito;

f) la recinzione e i cancelli di accesso;

g) la rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;

h) la viabilità interna ed esterna;

i) il sistema di drenaggio del percolato;

j) la rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;

k) il sistema di impermeabilizzazione sommitale;

l) la copertura vegetale, procedendo ad annaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte;

m) i pozzi e la relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;

n) la modalità e la frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile. 

Di queste potenziali interferenze è necessario tenere in debito conto in sede di approvazione del progetto, nell’ambito della Conferenza dei Servizi ex Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, di realizzazione e gestione del campo fotovoltaico da installare sul corpo della discarica esaurita; 

- che, per quanto sopra descritto, risulta, pertanto, opportuna l’emanazione di linee-guida, a valere in ambito regionale emiliano-romagnolo, volte a mitigare i potenziale impatti nocumentosi dovuti alla compresenza promiscua, nel medesimo sito, di attività fra loro eterogenee, alle quali le Conferenze dei Servizi dovranno attenenersi in sede di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003; 

Ritenuto che:

- adottando le prudenze sopra descritte, si possano eliminare i profili di rischio connessi alle potenziali interferenze; 

- pertanto, il sistema delle discariche esaurite sia quello preferibile per lo sviluppo di iniziative di produzione di energia da fotovoltaico, sia per la dimensione delle superfici utili che è in grado di mettere a disposizione, sia per i minori impatti economici che genera a motivo dell’impossibilità delle stesse di essere diversamente utilizzate con finalità produttive, sia infine per l’obiettivo di ripristino e recupero rispetto agli usi antecedenti nonché per un minor consumo dei suoli; 

Ritenuto altresì che a fronte dello snellimento procedurale che il presente Accordo si prefigge, onde consentire l’agevolazione di obiettivi di interesse pubblico, Confservizi ER, per il tramite delle proprie aziende associate, si debba far carico di alcune iniziative di natura promozionale, correlate all’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, a beneficio diretto dei cittadini; 

Considerato che:

- il presente Accordo richiede, per la completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata della Regione Emilia-Romagna, dell’UPI Emilia-Romagna, dell’ANCI Emilia-Romagna, nonché di Confservizi Emilia-Romagna; 

- gli interventi oggetto dell’accordo, per le finalità perseguite, rivestono il carattere di rilevante interesse pubblico e che, a norma di legge, l’approvazione di essi comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; 

Tutto ciò premesso e considerato tra i soggetti indicati in epigrafe si conviene: 

Articolo 1 - Oggetto dell’accordo

L’Accordo persegue la finalità di favorire e incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e ridurre il consumo dei suoli, mediante l’installazione di impianti fotovoltaici sulle superfici rese disponibili nelle discariche esaurite. A tal fine, anche attraverso la emanazione di specifiche linee-guida, le parti concordano sull’importanza di favorire la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di pannelli fotovoltaici da installare sul sedime delle discariche esaurite insistenti nel territorio regionale.

Articolo 2 – Piani di ripristino ambientale e destinazioni d’uso

La installazione di impianti fotovoltaici effettuata nell’ambito del quadro definito dal presenta Accordo e per le finalità ambientali che persegue è da ricondurre, per quanto esposto in premessa, fra le possibili destinazioni d’uso previste per i piani di ripristino ambientale delle discariche esaurite di cui all’Allegato 2 punto 3.1 del D.Lgs n. 36 del 2003.

Articolo 3 – Linee guida applicative

Le parti concordano che per il perseguimento delle finalità che il presente accordo si prefigge venga emanata una direttiva della Giunta regionale che, nel rispetto della disciplina vigente, individui le possibili semplificazioni relativamente:

- alla regolamentazione edilizia e al titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico;

- alle modalità e ai criteri di organizzazione e gestione della Conferenza dei Servizi per l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs 387del 2003 tenuto conto di quanto già specificato dalla Giunta regionale con propria deliberazione in data 12 luglio 2010, n. 987; 

- ai criteri per rendere compatibile la gestione post operativa delle discariche con l’installazione e gestione degli impianti fotovoltaici;

- alle modalità di messa a disposizione delle aree interessate e di affidamento della realizzazione e gestione degli impianti, qualora le stesse siano di proprietà degli Enti Locali.

Le medesime linee guida contengono i criteri per la definizione degli indennizzi a fini ambientali di cui all’art. 4.

Articolo 4 – Indennizzo a fini ambientali

In sede di approvazione dei progetti degli interventi i Comuni aventi titolo sugli impianti potranno prevedere specifiche forme di incentivazione a carico dei soggetti realizzatori degli impianti fotovoltaici sulle discariche, destinate a far fronte agli oneri connessi alla gestione post operativa della discarica.

Articolo 5 – Impegni della Regione

La Regione si impegna ad emanare entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo la direttiva di cui all’ art. 3 nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ai fini di omogeneizzare i criteri applicativi e le procedure di autorizzazione di competenza delle Province.

Articolo 6 - Impegni di ANCI, UPI e Confservizi E.R.

ANCI, UPI e Confservizi E.R. si impegnano a divulgare i contenuti e obiettivi del presente accordo fra gli associati. Attraverso le imprese e gli Enti Locali associati si impegnano ad assolvere alla funzione di promozione della valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con particolare riguardo alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulle discariche esaurite di rispettiva competenza anche attraverso il concorso di eventuali soggetti terzi. UPI si impegna altresì a promuovere l’applicazione delle linee guida di cui agli artt. 3 e 4 in sede di Conferenza dei Servizi ex art. 12 D.Lgs n. 387 del 2003 ai fini di agevolare le iniziative proposte.

Articolo 7 - Interventi dimostrativi a favore della riduzione di emissioni da fonti veicolari

Confservizi, per il tramite delle Aziende associate, si impegna a realizzare nei principali Comuni a scopo dimostrativo un numero adeguato di colonnine destinate al rifornimento di energia elettrica per moto e biciclette elettriche in favore dei cittadini, in esecuzione di un progetto che la stessa Confservizi si impegna a presentare alla Regione>entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.<p>

Articolo 8 - Disposizioni transitorie

Le parti si impegnano a perfezionare il contenuto del presente Accordo, per trovare le forme più idonee per migliorare l’efficacia e i risultati degli interventi previsti.

Per: 

Regione Emilia-Romagna

___________________________________ 

Unione delle Province d’Italia Emilia-Romagna

___________________________________

Anci Emilia-Romagna

___________________________________

Confservizi Emilia-Romagna

___________________________________

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