n.97 del 18.04.2018 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Città della Salute - Gambettola (FC)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la domanda di accreditamento istituzionale pervenuta il 23.06.2017 al Servizio Assistenza territoriale e ivi conservata, per l’attività di specialistica ambulatoriale, presentata dal Legale rappresentante della Società Città della Salute s.a.s. di Corvino Renato & C., con sede legale in Gambettola (FC), per il Poliambulatorio privato Città della Salute, sito in via Pascoli n. 43/a, Gambettola (FC);

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità del Poliambulatorio privato Città della Salute di Gambettola (FC), redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, a seguito di visita di verifica effettuata in data 28/9/2017, trasmessa con nota prot. NP/2017/27582 del 15/12/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante:

- Poliambulatorio, per visite di Medicina fisica e riabilitazione;

- Presidio ambulatoriale di Medicina fisica e riabilitazione;

è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento:

- requisiti generali (DGR 327/2004);

- requisiti specifici per le seguenti attività ambulatoriali:

- Medicina fisica e riabilitazione (DGR 327/2004);

- Cure primarie (DGR 221/2015);

per quanto applicabili, con riferimento alla domanda di accreditamento della struttura;

Rilevato che nella stessa relazione motivata si è evidenziato che, con nota prot. PG/2017/762440 del 12.12.2017, è stato precisato alla struttura di sciogliere le situazioni di incompatibilità presenti, relative al personale, entro 30 giorni dalla data di adozione dell’atto di accreditamento;

Preso atto che con la relazione motivata sopracitata è stata espressa una valutazione favorevole all’accreditamento del Poliambulatorio privato Città della Salute di Gambettola (FC) per le seguenti attività:

- Poliambulatorio, per visite di Medicina fisica e riabilitazione;

- Presidio ambulatoriale di Medicina fisica e riabilitazione;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Città della Salute, sita in via Pascoli n. 43/a, Gambettola (FC), l’accreditamento istituzionale, quale Poliambulatorio, per le seguenti attività, compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:

- Medicina fisica e riabilitazione;

- Presidio ambulatoriale di Medicina fisica e riabilitazione;

2. l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3. di sottolineare che le situazioni di incompatibilità esistenti, relative a personale operante all’interno della struttura, anche relativamente a funzioni ed attività diverse da quelle oggetto di accreditamento, dovranno essere sciolte entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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