n.139 del 17.05.2017 periodico (Parte Seconda)

Modifica Statuto del Comune di Modena

Con deliberazione n. 35 del 20/4/20117 il Consiglio comunale di Modena ha approvato modifiche agli artt. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, ha introdotto gli artt. n. 13 bis, 13 ter e 13 quater, con la seguente formulazione:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 6 Organismi di partecipazione su base di quartiere

1. Il Comune valorizza l’esperienza di decentramento e di partecipazione attuata già dal 1967 con l’istituzione dei Consigli di quartiere.

2. A questo fine, il territorio del Comune è suddiviso in Quartieri e il Comune promuove l’istituzione dei Consigli di quartiere quali organismi di partecipazione popolare su base territoriale.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 9 Forme associative

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l’attività delle forme associative, espressioni autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo, anche su base di quartiere o di frazione.

2. Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma 1 il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico amministrative e può affidare alle medesime compiti di pubblico interesse.

3. Il Comune disciplina con apposito regolamento le modalità con cui promuovere, sostenere e valorizzare le forme associative di cui al comma 1, nonché affidare compiti di pubblico interesse di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce altresì criteri, requisiti e adeguate forme di controllo anche mediante istituzione di appositi albi comunali.

Articolo 10 Consulte, Tavoli di consultazione e Forum

1. Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi, per garantire l'espressione di esigenze o raccogliere pareri di associazioni, organizzazioni sindacali e di categoria, organizzazioni di volontariato o gruppi sociali, comitati, imprese o di altri soggetti portatori di interessi su temi specifici, il Comune può promuovere Consulte tematiche, Tavoli di consultazione e Forum.

2. Un apposito regolamento disciplina la composizione, il funzionamento delle Consulte e delle altre forme di consultazione in modo da assicurare rappresentatività, trasparenza e concreta funzionalità.

3. Le consulte rappresentano sedi autonome di discussione e proposta su materie specifiche, promuovono occasioni di confronto e relazione con il Consiglio comunale. Svolgono funzioni di impulso e sostegno all'attività amministrativa.

4. La Giunta comunale può promuovere Tavoli di consultazione su temi specifici. Il Tavolo di consultazione ha lo scopo di acquisire elementi e favorire intese utili alla programmazione, formazione ed attuazione delle decisioni.

5. La Giunta e il Consiglio comunale, anche su richiesta delle consulte, possono promuovere l'organizzazione di Forum pubblici per favorire il confronto diretto tra i cittadini e gli amministratori del Comune.

Articolo 11 Istanze, petizioni e delibere di iniziativa popolare

1. Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze, petizioni e delibere di iniziativa popolare. Le istanze e petizioni, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, possono essere rivolte al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza. Le delibere di iniziativa popolare, possono riguardare esclusivamente le materie di competenza del Consiglio comunale. Il diritto di presentare istanze, petizioni e delibere di iniziativa popolare si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.

2. L’istanza consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta. Le modalità di esame e i tempi della risposta, anch'essa in forma scritta, sono previsti dal regolamento e comunque non possono superare i 90 giorni.

Se l’istanza viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

3. La petizione è una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è sottoscritta da almeno 30 residenti. Quando la petizione è rivolta alla Giunta, i firmatari hanno diritto ad un confronto diretto con gli Assessori competenti. Quando la petizione è rivolta al Consiglio i firmatari hanno diritto di esporre le loro ragioni alla Commissione consiliare di riferimento, con la presenza degli Assessori competenti. Le modalità di esame e i tempi di risposta sono previsti dal regolamento.

4. La proposta di delibera di iniziativa popolare è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico-amministrativo, di competenza del Consiglio comunale. Sono condizioni di ammissibilità della proposta: la forma scritta, l’oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall’Amministrazione, la redazione in articoli se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l’intervento comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell’ufficio di ragioneria e degli uffici competenti e di accedere alle informazioni sull’andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione delle relative spese.

5. La proposta di delibera di iniziativa popolare è sottoscritta da almeno 300 residenti. Le sottoscrizioni dei proponenti devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21.3.1990 n. 53 e successive modificazioni. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

6. La Presidenza del Consiglio comunale comunica ai proponenti la data della seduta della Commissione consiliare competente entro 30 giorni dal parere espresso ai sensi del regolamento.

7. Entro 30 giorni dalla seduta della Commissione la proposta è iscritta al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale, che si pronuncia entro 30 giorni.

8. Il Sindaco comunica ai proponenti la deliberazione con la quale il Consiglio comunale si è pronunciato sulla proposta e assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta. Se la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell’accoglimento.

9. Le delibere di iniziativa popolare devono riportare i pareri tecnici previsti dall'art. 49 del T.U. 267/2000.

Articolo 12 Consultazione popolare

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell’oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l’altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d’opinione.

2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta comunale che ne informa il Consiglio, o dal Consiglio comunale con votazione a maggioranza assoluta a seguito della richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

3. Il Consiglio comunale esamina le risultanze della consultazione entro 30 giorni dalla loro formale acquisizione. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a 30 giorni, trascorsi i quali l’oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

4. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito il costo presunto di cui deve essere data adeguata informazione ai residenti coinvolti e all’opinione pubblica, come disciplinato dal regolamento.

Articolo 13 Referendum, disposizioni generali

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, sulla base delle norme del presente Statuto e del regolamento di attuazione. I referendum consultivi, abrogativi o propositivi, non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali né nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né nei tre mesi successivi all’insediamento.

2. La richiesta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti costituito secondo i criteri stabiliti dal regolamento, volti a garantirne la competenza giuridico-amministrativa, l’imparzialità e l’indipendenza dagli organi di governo del Comune.

3. Ciascun referendum deve avere ad oggetto un solo quesito. Ogni quesito deve essere formulato secondo criteri di chiarezza, univocità ed omogeneità tenendo conto dell'esito finale della richiesta. È univoco quando appare evidente quale disciplina risulterebbe per effetto dell’accoglimento della richiesta referendaria. Nel quadro di atti complessi il quesito non è univoco quando riguardi più profili che potrebbero formare oggetto, ciascuno, di autonoma valutazione favorevole o contraria.

4. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di n. 5 referendum, da effettuarsi in un’unica tornata, secondo l’ordine di presentazione delle richieste e preferibilmente in coincidenza con altre consultazioni ad esclusione delle elezioni comunali.

5. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, le modalità per costituire eventuali comitati favorevoli o contrari, le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e disciplina i ricorsi contro le decisioni del Comitato dei Garanti di cui al comma 2.

6. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) gli atti inerenti la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione;

b) lo Statuto, il regolamento della partecipazione territoriale, il Regolamento del Consiglio comunale;

c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) i provvedimenti nelle materie relative a:

    - tributi locali e tariffe;

    - espropriazione per pubblica utilità;

    - designazioni e nomine;

    - pubblico impiego;

    e) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;

    f) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

    g) le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;

    h) i quesiti già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 3 anni.

    Art. 13 bis Referendum consultivo

    1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano n. 1500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero residenti nel Comune da almeno 5 anni, purché maggiorenni, a seguito dell'esito negativo o di accoglimento parziale di una petizione popolare o di una proposta di delibera popolare. Il referendum consultivo può altresì essere richiesto con votazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio comunale.

    2. Il Consiglio comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il Comitato dei Garanti.

    3. Possono partecipare al voto gli iscritti all’Anagrafe della popolazione residente del Comune, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti di cittadinanza non italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno 5 anni alla data di indizione del referendum.

    4. Il referendum consultivo non richiede un quorum di partecipanti al voto ai fini della validità del risultato. L’esito del referendum non è vincolante, ma il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell’esito della consultazione se intende conformarsi al risultato o se intende discostarsi.

    Art. 13 ter Referendum abrogativo

    1. Il Sindaco indice il referendum abrogativo quando lo richiedano n. 1500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

    2. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:

    a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;

    b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;

    c) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.

    3. Qualora prima della data di svolgimento del referendum il Consiglio comunale deliberi l’abrogazione totale del provvedimento sottoposto a referendum, il Comitato dei Garanti dichiara l’improcedibilità dello svolgimento del referendum. Nel caso sia intervenuta l’abrogazione parziale o la modifica del provvedimento cui si riferisce il referendum, il Comitato dei Garanti, sentiti i promotori e il Sindaco, valuta se la nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario, dichiarando in tal caso l’improcedibilità del referendum. Se la nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito referendario il Comitato dei Garanti, sentiti i promotori e il Sindaco, decide la procedibilità del referendum modificando per quanto necessario il quesito referendario secondo le modalità definite dal regolamento.

    4. Se al referendum abrogativo ha partecipato la metà più uno dei votanti al primo turno delle elezioni amministrative immediatamente precedenti la consultazione e la maggioranza dei voti si sia espressa per l’abrogazione, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare in modo conforme all’esito del voto entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

    Durante tale periodo la disposizione normativa o il provvedimento abrogato restano in vigore. Qualora la deliberazione non sia intervenuta entro detto periodo l’efficacia abrogatrice dovuta al referendum ha comunque corso.

    Art. 13 quater Referendum propositivo

    1. Il referendum propositivo è indetto dal Sindaco su richiesta di almeno n. 1500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune dopo l'esito negativo o di accoglimento parziale di una proposta di delibera di iniziativa popolare.

    2. Il referendum propositivo ha lo scopo di chiedere il pronunciamento degli aventi diritto su una delibera di iniziativa popolare respinta in tutto o in parte dal Consiglio, nel rispetto dei limiti di cui al comma 6 dell’articolo 13 (materie escluse dal referendum).

    3. Il Consiglio comunale può approvare con atto deliberativo una controproposta da sottoporre al referendum insieme alla proposta di iniziativa popolare dei cittadini.

    4. L’esito del referendum propositivo è vincolante quando abbia partecipato al voto il 30 % dei votanti al primo turno delle elezioni amministrative immediatamente precedenti la consultazione e se si è raggiunto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Il Consiglio comunale è tenuto a deliberare in modo conforme all’esito del voto entro 60 giorni dalla proclamazione.

    Articolo 14 Difensore civico territoriale

    1. Il Comune di Modena mediante apposita convenzione, attribuisce al Difensore civico della Provincia di Modena, le funzioni di Difensore civico comunale con la denominazione di Difensore civico territoriale e le attribuzioni definite dalla normativa vigente.

    2. Il Difensore civico svolge le funzioni di garante dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa del Comune, ed ogni altra funzione prevista dalla legge.

    3. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'Ordine del giorno del Consiglio comunale ed è discussa in seduta pubblica. Il Difensore civico può in ogni caso inviare al Consiglio comunale e alla Giunta relazioni su questioni specifiche.

    4. Il Consiglio comunale, la Giunta, gli Uffici dell'amministrazione locale collaborano con il Difensore civico, fornendogli le informazioni e le copie di tutti i documenti utili allo svolgimento dei suoi compiti.

    TITOLO III

    PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI

    CAPO I

    LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

    Articolo 18 Istruttoria pubblica

    1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l’adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

    2. L’istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti, quando lo richieda la Giunta oppure 1/5 dei Consiglieri o almeno 3 Capigruppo. L’istruttoria può essere altresì indetta su proposta di almeno 1000 residenti.

    3. L’istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, Quartieri, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale.

    Gli esperti devono essere personalità di riconosciuta competenza sulle materie in oggetto.

    4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell’istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi. Il regolamento prevede le forme di garanzia necessarie a consentire la migliore ed equa esposizione delle opinioni a confronto.

    5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

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