n.300 del 18.09.2019 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - ATERSIR - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - Domanda 12/12/2018 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso acquedottistico, tramite 7 sorgenti in comune di Borgo Val di Taro (PR), Loc. varie. Concessione di derivazione. Proc. PR18A0059. SINADOC 36651 (Determina n. 4069 del 4/9/2019)

Il Dirigente (omissis) determina:

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione: di assentire a ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR18A0059, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

prelievo da esercitarsi mediante 7 sorgenti ubicate in Comune di Borgo Val di Taro (PR), (omissis) 

– destinazione della risorsa ad uso acquedottistico;

– portata massima di esercizio pari a l/s 26;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 352000;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2028; (omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina in data 4/9/2019, n. 4069

(omissis)

Articolo 5 - Durata della concessione/Rinnovo/Rinuncia

1. La concessione è valida fino al 31/12/2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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