n.250 del 16.11.2012 (Parte Seconda)

Oneri per acquisizioni di beni e servizi finalizzate all'attività di assistenza alla popolazione ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G. U. n. 131 del 7 giugno, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 ed il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto- legge;

VISTO l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTI in particolare:

- l’art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;

- l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1 agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati si stabilisce il passaggio di consegne, a decorrere dal 3 agosto 2012, dalla Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), istituita con l’OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari delegati nella gestione dell’emergenza terremoto, prevedendo che:

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari delegati gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti nell’ambito della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

VISTA la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in anticipazione dell’ordinanza n. 15 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l’Assessore alla “Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile” della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed operative ed in particolare, per le richieste di autorizzazione di spesa per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati alle attività di assistenza alla popolazione, ha previsto che i Comuni formulino tali richieste, utilizzando il modulo allegato n. 2 alla nota del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile prot. n. TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come modificato dalla richiamata nota assessorile;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012: "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C.“, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale, per quanto qui rileva, si recepiscono le indicazioni di cui alla richiamata nota assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 e si stabilisce che:

- l’Agenzia regionale di Protezione Civile, a supporto all’azione commissariale, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Di.Coma.C., ed in particolare di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;

- contestualmente alla cessazione dell’attività e delle funzioni della Di.Coma.C. cessa anche l’operatività dei Centri di Coordinamento Provinciali le cui funzioni, tra cui, per quanto qui rileva, la funzione di Autorizzazione di spesa, saranno svolte dalle Province - che si dotano, anche all’interno dei centri provinciali unificati, di un’apposita struttura organizzativa di coordinamento - con il supporto delle competenti strutture regionali e delle altre istituzioni locali;

- l’organismo di coordinamento istituito dalla Provincia, effettuata l’istruttoria delle richieste dei Comuni interessati di autorizzazione di spesa per interventi di assistenza alla popolazione, ne inoltra l’esito all’Agenzia regionale di protezione civile che provvede a completarne l’istruttoria per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario;

- al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione, le richieste di autorizzazione di spesa per l’acquisizione a tal fine di beni e servizi sono inoltrate dai Comuni interessati alle Province di riferimento entro il giorno 5 di ogni mese;

DATO ATTO che con la propria richiamata ordinanza n. 17/2012, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19/2012, la spesa per interventi emergenziali ed altri interventi di assistenza alla popolazione a decorrere dal 30 luglio 2012 è stata stimata e programmata per l’importo di euro 17.220.000,00;

VISTA la propria ordinanza n. 39 del 13 settembre 2012 e relativo allegato 1, con cui, a valere sulle risorse di euro 7.200.000,00 quantificate nell’ambito della programmazione di spesa di euro 17.220.000,00 di cui all’ordinanza n. 17/2012, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19/2012, ai Comuni ivi indicati e nei limiti di importo specificati in corrispondenza di ciascuno di essi è stata autorizzata una spesa complessiva di euro 3.017.079,08 a copertura degli oneri connessi all’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione per il periodo 30 luglio -31 agosto 2012;

DATO ATTO che l’istruttoria di parte delle richieste pervenute dai vari enti di autorizzazione della spesa finalizzata alla copertura degli oneri per finalità di assistenza alla popolazione riferita al mese di agosto, non è stata completata in tempo utile all’adozione dell’ordinanza, sopraccitata, n. 39 del 13 settembre, in quanto tali richieste di spesa sono state trasmesse dai vari enti richiedenti oltre il termine di adozione della medesima ordinanza;

DATO ATTO altresì, che a conclusione della suddetta istruttoria espletata dalle strutture di coordinamento e dall’Agenzia regionale di protezione civile risulta autorizzabile per le suddette finalità una spesa complessiva di euro 660.337,84 indicata e dettagliata nell’allegato n.1, tabelle A e B, del presente atto;

PRESO ATTO INOLTRE che:

- le amministrazioni comunali interessate hanno trasmesso alle Province di riferimento ovvero alle Province di Bologna, Reggio-Emilia, Modena e Ferrara in conformità alle indicazioni organizzative ed operative di cui alla richiamata nota assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 ed alla propria ordinanza n. 17/2012, le richieste di autorizzazione degli oneri di spesa per acquisizione di beni e servizi finalizzati agli interventi di assistenza alla popolazione previsti per il mese di settembre 2012;

- all’esito dell’istruttoria di tali richieste espletata dalle strutture di coordinamento delle Province sopra indicate e dall’Agenzia regionale di protezione civile risulta autorizzabile per le suddette finalità una spesa complessiva di euro 2.275.309,27 indicata e dettagliata nell’allegato n.2 del presente atto;

PRESO ATTO che con riferimento alle spesa di natura sanitaria socio-sanitaria e sociale riferita al mese di agosto e settembre, dagli esiti dell’istruttoria condotta dalla Funzione Sanità e Sociale presso l’Agenzia Regionale di protezione civile, d’intesa con la Direzione Generale Sanità e Servizi Sociali, sulla base della documentazione pervenuta dagli Enti locali e dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere risulta autorizzabile la spesa di euro 85.583,48, dettagliata nell’allegato n.3 al presente atto;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare con il presente atto:

- a valere sulle risorse quantificate in euro 7.200.000,00 (di cui alla riga “1” della propria ordinanza n.17/2012, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19) nell’ambito della programmazione di spesa di euro 17.220.000,00, rinvenienti dal Fondo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, la spesa complessiva di euro 2.293.230,31 delle amministrazioni specificate negli allegati 1, tabella A, e allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati agli interventi di assistenza alla popolazione per il mese di settembre 2012;

- a valere sulle risorse quantificate in euro 3.000.000,00 (di cui alla riga “2” della propria ordinanza n.52/2012), nell’ambito della programmazione di spesa di euro 59.586.000,00, rinvenienti dal Fondo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, la spesa complessiva di euro 642.416,80 specificata nell’allegato 1, tabella B, parte integrante e sostanziale del presente atto, per gli oneri relativi alle utenze per funzionamento campi, strutture e centri di coordinamento locali per il mese di agosto 2012;

- a valere sulle risorse quantificate in euro 8.500.000,00(di cui alla riga”14” della propria ordinanza n. 52/2012), nell’ambito della programmazione di spesa di euro 59.586.000,00, rinvenienti dal Fondo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, la spesa complessiva di euro 85.583,48 specificata nell’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, per gli oneri di natura sociale e sanitaria relativi ai mesi di agosto e settembre 2012;

RITENUTO di rinviare a un proprio successivo atto la definizione delle modalità di rendicontazione e liquidazione delle spese autorizzate con il presente atto

VISTO l’art. 27, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorsi i termini di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

VALUTATO opportuno fare fronte alle esigenze manifestate dai Comuni interessati di assicurare con continuità l’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione colpita dal sisma;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, considerati l’indifferibilità e carattere di urgenza delle spese di assistenza alla popolazione;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e ss.mm.;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

  1. di autorizzare la spesa complessiva di euro 3.021.230,59 delle amministrazioni specificata negli allegati 1, 2 e 3, parte integrante del presente atto, per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati agli interventi di assistenza alla popolazione e per spese di natura socio-sanitaria relative al mese di settembre 2012 e ad integrazione del mese di agosto 2012, secondo il riparto e nei limiti di importo ivi specificati in corrispondenza di ciascuna amministrazione;
  2. di dare atto che gli oneri complessivi di euro 3.021.230,59 di cui al punto 1 trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse quantificate in euro 7.200.000,00 con la propria ordinanza n. 17/2012, parzialmente modificata con ordinanza n. 19/2012, e sulle risorse quantificate in euro 3.000.000,00 e euro 8.500.000,00 con la propria ordinanza n. 52/2012, rinvenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;
  3. di rinviare ad un proprio successivo atto la definizione delle modalità di rendicontazione e liquidazione delle spese autorizzate con il presente atto
  4. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della Legge n. 340/2000 e di disporre l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge. n. 20/1994;
  5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 16 novembre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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