n. 41 del 14.03.2012 periodico (Parte Seconda)

Definizione dei limiti per l'esonero dalla dichiarazione di produzione di piante per autoconsumo e relativi adempimenti. L.R. n. 3/04

IL RESPONSABILE

Viste:

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19/1/1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”, in particolare:

- l’art. 2, comma 5, il quale stabilisce che “Chiunque non in possesso dell’autorizzazione intenda produrre piante e relarivi materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati all’esclusivo impiego a fini produttivi all’interno della propria azienda, deve preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria una dichiarazione attestante le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa collocazione”;

- l’art. 2, comma 6, che demanda alla struttura fitosanitaria la definizione dei quantitativi massimi di piante per i quali è consentito l’esonero dalla dichiarazione di autoproduzione;

- l’art. 8, comma 1, lett. l), il quale prevede, fra l’altro, che in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia la struttura fitosanitaria possa prescrivere tutte le misure ritenute necessarie;

- la propria determinazione n. 2765 dell’ 8/3/2005, relativa agli adempimenti fitosanitari per i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione destinati all’autoconsumo, e alla definizione dei limiti di produzione ai fini dell’autoconsumo; 

Ravvisata la necessità di aggiornare il modello di dichiarazione di autoproduzione di piante e relativi materiali di propagazione, da presentare alla struttura fitosanitaria secondo le procedure da questa definite, nonché di stabilire il limite massimo per il quale è consentito l’esonero dalla dichiarazione di autoproduzione di piante per autoconsumo;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura; 

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/ 08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010, recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

- n. 1222 del 04 agosto 2011, concernente l’approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina: 

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di definire i limiti massimi di produzione di piante per autoconsumo entro i quali è previsto l’esonero dalla dichiarazione di produzione, come stabilito dall’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di approvare gli schemi di dichiarazione di autoproduzione, secondo quanto stabilito dall’allegato 2 (Parti A, B, C e D), parte integrante e sostanziale della presente determinazione e consultabile sul medesimo sito internet del Servizio Fitosanitario e consultabile sul sito internet del Servizio Fitosanitario al seguente indirizzo web: http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario, link “Modulistica”, link “Autoproduzione”;

4) di stabilire che alla dichiarazione di autoproduzione deve essere allegata copia della documentazione relativa all’eventuale materiale vegetale utilizzato di provenienza extra aziendale;

5) di revocare la determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario n. 2765 del 8/3/2005;

6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La mancata o mendace presentazione della dichiarazione di autoproduzione sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.

Il Responsabile del Servizio

Alberto Contessi

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