n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Variazione accreditamento istituzionale dell'Ospedale privato accreditato Hesperia Hospital di Modena

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9 e 10:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Preso atto che la struttura è stata accreditata con i decreti assessorili 30/05 e 59/06 ed è stato rinnovato con proprie determine 15408/10 e 1841/11;

Viste:

la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 25/10/2011, P.G.259328/2001, conservata agli atti del Servizio Presidi ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell’Ospedale Privato Hesperia Hospital s.p.a., con sede legale in Modena via Arquà, n. 80, chiede la variazione dell’accreditamento istituzionale della struttura, senza modifica del numero di posti letto complessivi, trasformando 4 letti di Cardiologia in 4 posti letto di Recupero e Riabilitazione funzionale;

la nota dell’Azienda USL di Modena pervenuta il 24/11/2011 P.G. 2011/285810, che esprime parere favorevole alla riconversione di 4 posti letto di cardiologia in un ugual numero di letti di recupero e riabilitazione funzionale;

Verificato che la struttura è attualmente articolata come di seguito indicato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

  • Cardiochirurgia(cod. 7)
  • Cardiologia (cod. 8)
  • Chirurgia generale(cod.9)
  • Chirurgia plastica (cod. 12)
  • Chirurgia vascolare (cod.14)
  • Medicina generale (cod. 26)
  • Oculistica ( cod. 34 )
  • Ortopedia e Traumatologia ( cod. 36)
  • Ostetricia e Ginecologia( cod. 37)
  • Otorinolaringoiatria ( cod. 38)
  • Urologia ( cod. 43 )
  • Terapia Intensiva ( cod. 49 )
  • Unità Coronarica ( cod. 50 )

Vista la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Modena, autorizzazione n. PG 73847/x.01.03 del 14/6/2011;

Tenuto conto delle risultanze dell’esame della documentazione effettuato dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2011/14455 del 12/12/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi ospedalieri;

Ribadito che, ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento concesso con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie; 

Richiamato il DPR 252/98; 

Dato dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere la variazione dell’accreditamento relativamente alla riconversione di 4 posti letto di cardiologia in un ugual numero di letti di recupero e riabilitazione funzionale, dando atto che, di conseguenza la struttura è accreditata nei limiti e nei modi sotto definiti:

Ospedale Privato Hesperia Hospital SpA, con sede legale in Modena Via Arquà, n. 80, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

  • Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali: posti letto complessivi n. 125
  • Cardiochirurgia(cod.7)
  • Cardiologia (cod.8)
  • Chirurgia generale(cod.9)
  • Chirurgia plastica (cod.12)
  • Chirurgia vascolare (cod.14)
  • Medicina generale (cod.26)
  • Oculistica (cod.34)
  • Ortopedia e Traumatologia (cod.36)
  • Ostetricia e Ginecologia (cod.37)
  • Otorinolaringoiatria (cod.38)
  • Urologia (cod.43)
  • Terapia Intensiva (cod.49)
  • Unità Coronarica (cod.50)
  • Recupero e Riabilitazione funzionale (cod.56) 

di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92 e successive modificazioni,l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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