n.300 del 18.09.2019 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art.11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di biometano da fonti rinnovabili localizzato a Busseto nel comune di Busseto (PR) proposto da Busseto Biometano Soc. Agr. Srl

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Parma, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. 127902 del 14/8/2019, che costituisce l’Allegato 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di assoggettabilità a VIA;

di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili localizzato a Busseto nel comune di Busseto (PR)alla ulteriore procedura di V.I.A. in quanto il progetto ha possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente, in particolare:

  1. 1. il rapporto ambientale preliminare risulta carente e insufficiente:

- a causa della mancanza di un Quadro programmatico esaustivo che evidenzi vincoli e condizioni imposti da norme, Piani e Programmi vigenti nell'area di interesse;

- al fine di determinare la significatività degli impatti per quanto riguarda in particolare la matrice atmosfera.

In particolare non sono né classificati né quantificati gli impatti attesi relativi alla fase di cantiere e al trasporto da e verso l'impianto. Al contrario l'apposita relazione denominata "Studio di impatto veicolare" evidenzia un massimo previsto di 24 mezzi giornalieri da e verso l'impianto per un totale di 7712 viaggi/anno. 

In assenza di informazioni sull'alimentazione, la cilindrata e la classe emissiva di tali mezzi e/o di un computo emissivo completo (obbligatorio secondo l'art. 20 delle NTA del PAIR2020 solo per i progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale) risulta impossibile valutare l'eventuale significatività degli impatti sulla base dei dati e delle informazioni prodotti. Dal punto di vista del Quadro Programmatico che, come accennato in precedenza, risulta di fatto non compilato, la vigente classificazione del territorio del Comune di Busseto risulta a superamento di PM10 in base alla zonizzazione ai sensi della DAL 51/2011 e della DGR 362/2012. Allo stesso modo, in mancanza di analisi approfondite sullo scenario emissivo in corso e post operam, non è possibile apprezzare eventuali apporti positivi dovuti alla produzione di combustibile da materie prime rinnovabili e la conseguente sostituzione di altri combustibili. In conclusione, i documenti prodotti nell'ambito della procedura di screening non riportano un adeguato approfondimento, nonché dati e informazioni sufficienti che consentano di esprimersi sulla significatività degli impatti sull'atmosfera. Al contempo le norme vigenti prevedono una criticità conclamata per le concentrazioni di PM10 e alcuni dati riportati nel progetto, come il consistente traffico veicolare, rendono probabile che tale criticità possa produrre un impatto negativo.

Per quanto riguarda il modello di ricaduta odorigena non si è utilizzato un modello conforme alla specifica linea guida di applicazione regionale (Det. Direzione Tecnica Arpae -2018-426 del 18/5/2018) “LG35/DT Linee guida per i processi autorizzativi di progetti con potenziali effetti odorigeni” (es. Calpuff), non sono stati forniti i dati di input meteo-climatici (è presente uno stralcio dei dati) nonché mancano i certificati analitici della caratterizzazione chimica ed olfattometrica delle sorgenti prese in considerazione. Per questa ragione non è possibile fare una validazione delle risultanze del modello; 

2. lo studio preliminare ambientale non ricomprende anche la componente paesaggio; quest’ultima, demandata alla sola relazione paesaggistica, attesta l’assoluta rilevanza paesaggistica dell’area oggetto di intervento in zona tutelata ai sensi dell’art. 142 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 smi. Visti i rilevanti impatti negativi, non mitigabili che il progetto in questione comporterebbe su tale ambito, si ritiene che l’impianto per la produzione di biometano in questione sia incompatibile con le istanze di tutela paesaggistica del contesto vincolato; 

in ultimo si rileva come peraltro il progetto non risulta conforme alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici comunali vigenti per le ragioni indicate dal Comune di Busseto con nota prot. 8971 del 15/7/2019;

di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00(cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae all’avvio del procedimento;

di trasmettere copia della presente determina al proponente, ad ARPAE, al Comune di Busseto, ad AUSL Fidenza, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza, al Comando provinciale Vigili del Fuoco;

di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT. 

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