n.268 del 21.10.2015 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 8

Comma 2

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2015, n.3 che concerne (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, per l'esercizio 2015, le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui capitoli di seguito indicati, afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - interventi di sistemazione idraulica e ambientale:

a) capitolo U39186 euro 400.000,00;

b) capitolo U39187 euro 50.000,00;

c) capitolo U39191 euro 50.000,00.».

Comma 4

1) il testo dell’articolo 10 della legge regionale 30 aprile 2015, n.3 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 - Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 in euro 46.993.830,00, così articolati:

a) acquisto di beni e servizi, a valere sui capitoli U51614-U51581-U51583-U51587-U51589-U51592-U51596 afferenti all'U.P.B. 1.5.1.2.18000 per euro 21.110.830,00;

b) trasferimenti correnti, a valere sul capitolo U51616 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18000 per euro 21.000.000,00;

c) rimborsi per spese di personale, a valere sul capitolo U51622 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18000 per euro 2.583.000,00;

d) acquisto di beni, a valere sul capitolo U52302 afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19030 per euro 2.300.000,00.».

Comma 7

1) il testo del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2015, n.3 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015) ora modificato, era il seguente:

«Art. 16 - Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione

(omissis)

2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.».

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