n.100 del 20.06.2012 periodico (Parte Seconda)

Reg. (CE) 1698/2005. P.S.R. 2007/2013. Misura 215 pagamenti per il benessere degli animali - Bando 2010. Dilazione al termine del periodo di precondizione stabilito dal programma operativo di misura approvato con delibera di Giunta regionale 387/10 e successive modifiche per avverse condizioni atmosferiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio Europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 del Consiglio Europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione Europea che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;

- il Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009 del Consiglio Europeo che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 ed abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;

- il Regolamento (CE) n. 1122 del 30 novembre 2009 della Commissione europea che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo;

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale (di seguito per brevità indicato come PSR) della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005 nella formulazione approvata dalla Commissione europea con comunicazione Ares (2011) 816091 in data 27 luglio 2011 (Versione 6) della quale si è preso atto con deliberazione n. 1122 del 27 luglio 2011, a seguito delle modificazioni proposte con deliberazione n. 569 del 27 aprile 2011 e del negoziato condotto con i Servizi della Commissione dalla Direzione generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 168 dell’11 febbraio 2008 - successivamente modificata con deliberazione n. 363 del 17 marzo 2008 - recante “Reg. (CE) n. 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Approvazione Programma Operativo Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” comprensivo dei Programmi Operativi delle Misure 211, 212, 214 (esclusa l’Azione 7), 216 (Azione 3) e 221, con la quale è stato definito un quadro di riferimento generale contenente alcune prescrizioni trasversali a tutte le Misure dell’Asse 2;

- n. 387 dell’8 febbraio 2010 con la quale è stato approvato il Programma Operativo per la Misura 215 “Pagamenti per il benessere animale” ed il Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del PSR 2007-2013 e contestualmente è stata avviata la procedura per la presentazione delle istanze di aiuto per il bando 2010 a valere sulla Misura medesima;

- n. 1080 del 26 luglio 2010 con la quale sono state apportate alcune modifiche al Programma Operativo della Misura 215 ed al Manuale Tecnico di attuazione con riferimento all’impegno di miglioramento vincolante di cui alla Macroarea A “Management aziendale”;

- n. 1393 del 20 settembre 2010 con la quale è stata approvata, tra l’altro, la versione consolidata del Programma Operativo dell’Asse 2;

- n. 1795 del 22 novembre 2010 con la quale sono state approvate precisazioni tecniche relative al Programma Operativo della Misura 215 in ordine all’istruttoria ed all’attribuzione di specifici criteri di priorità;

- n. 1187 del 4 agosto 2011 con la quale sono state individuate le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata di cui al Regolamento (UE) n. 65/2011 e al D.M. MIPAAF n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2017 del 27 dicembre 2011 con la quale si è provveduto all’aggiornamento del Programma Operativo della Misura di che trattasi, di cui alla deliberazione 387/10 e successive modifiche ed integrazioni sopra richiamate, al fine di darne attuazione attraverso specifici bandi territoriali per l’annualità 2012;

Dato atto che il Programma Operativo della Misura 215, approvato con la più volte citata deliberazione 387/10, aveva previsto, tra l’altro, che il periodo necessario per l’esecuzione delle operazioni preliminari correlate agli impegni di nuova introduzione (periodo di precondizione) non potesse essere superiore a 18 mesi decorrenti dalla data di notifica della concessione degli aiuti;

Rilevato che nella versione aggiornata dello stesso Programma Operativo di che trattasi, approvata con la richiamata deliberazione 2017/11, per l’attuazione della stessa Misura 215 nell’annualità 2012 è stata individuata la data del 16 settembre 2013 quale termine improrogabile entro il quale i beneficiari sono tenuti ad eseguire dette operazioni preliminari;

Atteso che, a seguito degli straordinari eventi atmosferici verificatisi tra la fine del mese di gennaio e la prima settimana di febbraio 2012, sono state manifestate da parte dei beneficiari oggettive difficoltà nell’esecuzione dei lavori attinenti gli specifici impegni programmati nonché, in alcuni casi, la sussistenza di danni strutturali e produttivi per le aziende interessate, tali da comportare ritardi per la conclusione delle operazioni preliminari;

Dato atto che alcune Province hanno richiesto per le aziende agricole interessate dagli eventi calamitosi una deroga alle richiamate previsioni della deliberazione 387/10 relative al periodo di precondizione;

Considerato che le avverse condizioni atmosferiche hanno comportato per le aziende zootecniche beneficiarie degli aiuti previsti dalla Misura 215 - Bando 2010, difficoltà di diversa rilevanza, in ordine alla regolare esecuzione, nel periodo di precondizione, delle operazioni preliminari correlate agli impegni di nuova introduzione, ed in particolare:

- impossibilità di rispettare il termine stabilito per il periodo di precondizione a seguito di un’interruzione temporanea dei lavori in assenza di danni materiali ed oggettivi ai fabbricati zootecnici adibiti all’allevamento del bestiame;

- impossibilità di rispettare il termine stabilito per il periodo di precondizione a seguito di un’interruzione prolungata dei lavori a causa di evidenti danni strutturali ai fabbricati zootecnici adibiti all’allevamento del bestiame - in alcuni casi tali da comportare anche la necessità di un ripristino completo o parziale dei medesimi fabbricati - all’interno dei quali erano in corso di realizzazione le operazioni preliminari agli impegni di miglioramento del benessere animale;

Ritenuto di disporre in merito stabilendo che le aziende agricole zootecniche beneficiarie per il Bando 2010 degli aiuti previsti dalla Misura 215 del PSR 2007-2013 “Pagamenti per il benessere degli animali”, in deroga alle previsioni indicate nella deliberazione n. 387/2010, possano richiedere all’ente territoriale competente una dilazione del termine del “periodo di precondizione” definito in 18 mesi dalla stessa deliberazione 387/10;

Ritenuto opportuno che in relazione alla presenza o meno di danni materiali a carico delle strutture di allevamento, la predetta dilazione possa essere differenziata dal punto di vista temporale, e che la stessa possa essere determinata dalle amministrazioni competenti previa valutazione tecnico-amministrativa, nel seguente modo:

- nel caso in cui le avverse condizioni atmosferiche non abbiano causato danni evidenti ed oggettivi a carico dei fabbricati zootecnici, all’interno dei quali erano in corso di esecuzione le operazioni preliminari agli impegni di miglioramento del benessere animale, il termine del periodo di precondizione potrà essere posticipato di un arco temporale pari a 30 giorni consecutivi;

- nel caso in cui le avverse condizioni atmosferiche abbiano causato danni evidenti ed oggettivi a carico dei fabbricati zootecnici, all’interno dei quali erano in corso di realizzazione le operazioni preliminari agli impegni di miglioramento del benessere animale, il termine del periodo di precondizione potrà essere prorogato fino al 16 settembre 2013;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

delibera: 

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di stabilire che le aziende agricole zootecniche beneficiarie per il bando 2010 degli aiuti previsti dalla Misura 215 del PSR 2007-2013 “Pagamenti per il benessere degli animali”, interessate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi tra la fine di gennaio e la prima settimana di febbraio 2012, possano richiedere all’ente territoriale competente una dilazione del termine del “periodo di precondizione” definito in 18 mesi dalla deliberazione 387/10;

3) di stabilire, inoltre, che la dilazione di cui al precedente punto 2) possa essere differenziata dal punto di vista temporale, e che la stessa possa essere determinata dalle Amministrazioni competenti previa valutazione tecnico - amministrativa, nel seguente modo:

- nel caso in cui le avverse condizioni atmosferiche non abbiano causato danni evidenti ed oggettivi a carico dei fabbricati zootecnici, all’interno dei quali erano in corso di esecuzione le operazioni preliminari agli impegni di miglioramento del benessere animale, il termine del periodo di precondizione potrà essere posticipato di un arco temporale pari a 30 giorni consecutivi;

- nel caso in cui le avverse condizioni atmosferiche abbiano causato danni evidenti ed oggettivi a carico dei fabbricati zootecnici, all’interno dei quali erano in corso di realizzazione le operazioni preliminari agli impegni di miglioramento del benessere animale, il termine del periodo di precondizione potrà essere posticipato fino al 16 settembre 2013;

4) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul portale della Regione Emilia-Romagna E-R Agricoltura.

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