n.177 del 20.07.2015 (Parte Seconda)

Uso degli strumenti open data a fini di monitoraggio, corretto utilizzo dei fondi assegnati per la ricostruzione, prevenzione alla criminalità, contrasto alle infiltrazioni delle mafie, lotta contro la corruzione

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122;

- l’articolo 5 bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede la possibilità che, con Ordinanza del Presidente di ogni singola Regione, in qualità di Commissario delegato, vengano individuati ulteriori settori per i quali sono istituiti presso le Prefetture elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

- il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2014;

- il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive”, come convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2015;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, in particolare:

a) l’art. 1:

“1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.”

b) l’art. 7:

“Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.”

- la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150 “Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici”;

- il Decreto del Ministro dell‘Interno del 17 agosto 2012 con cui viene istituito il “Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia-Romagna (GIRER)”;

- il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012;

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012 ed in particolare l’art. 5 “Monitoraggio, controllo e rendicontazione”;

- il Comunicato del 19 dicembre 2012 del Ministero dell’Interno “Linee guida antimafia concernenti le particolari modalità di svolgimento dei controlli sui lavori finalizzati alla ricostruzione degli insediamenti produttivi, adottate ai sensi dell’art. 5 -bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, punto 2.1:

“Coerentemente, con i “parametri” appena evocati e con l’assetto complessivo dei controlli antimafia apprestato per la ricostruzione privata nel contesto territoriale colpito dal sisma del maggio 2012, l’iniziativa di monitoraggio in questione dovrà essere portata avanti secondo una logica di ‘rete’ che coinvolga i diversi soggetti istituzionali competenti all’erogazione dei contributi pubblici e faccia leva anche su una consapevole collaborazione pubblico - privato.”

- il Protocollo d’intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 879 del 25 giugno 2012;

- le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014;

- le Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, approvate con determinazione commissariale del 26 giugno 2014;

Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” e prevede tre modalità di intervento differenziate in relazione ai danni subiti ed agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali);

- n. 29 del 28 agosto 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche e integrazioni;

- n. 63 del 25 ottobre 2012 recante “Articolo 5 bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. Integrazioni ai sensi lettera h/bis comma 2.”

- n. 86 del 6 dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 91 del 17 dicembre 2012 “Integrativa e modificativa dell’ordinanza n° 63 del 25 ottobre 2012 in relazione all’articolo 5 bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. Integrazioni ai sensi lettera h/bis comma 2.”;

- n. 66 del 7 giugno 2013 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”;

- n. 119 dell’11 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;

- n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013.”

- n. 74 del 4 novembre 2014 recante “Proroga dell’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte per la realizzazione e gestione delle procedure informatiche relative alle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012, n. 86/2012, 66/2013, 119/2013 e rispettive modifiche ed integrazioni”;

Viste altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre 2012, recante “Disposizioni per il coordinamento delle attività del Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle Strutture della Giunta regionale”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 9 giugno 2014 “Rinnovo della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2066 del 28 dicembre 2012 “Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del presidente della regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della regione Emilia-Romagna”.

Tenuto conto che:

- per le domande di contributo da parte dei beneficiari le sopra citate ordinanze prevedono che “…la domanda è redatta e inoltrata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario Delegato…”

- con le ordinanze n. 74 del 1 luglio 2013 e 72 del 4 novembre 2014 si è rinnovata la cooperazione con la Regione Piemonte al fine di acquisire i dati relativi alle dichiarazioni di impegno e alle richieste di contributi mediante il sistema informatico MUDE;

- ai sensi dell’art. 5-bis del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74 si devono attuare misure speciali di vigilanza e monitoraggio per contrastare l’infiltrazione delle mafie nelle attività di ricostruzione;

- ai sensi della legge anticorruzione n. 90/2013 si devono attuare misure speciali di vigilanza e monitoraggio per contrastare fenomeni corruttivi nelle attività di ricostruzione;

- l’Open Data come strumento di riuso del patrimonio informativo della pubblica amministrazione e di trasparenza è definito dall’art. 52 nonché nell’art. 68, comma 3 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82:

“1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.”

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DISPONE  

  1. di pubblicare nel sito “Amministrazione trasparente” della Regione Emilia-Romagna, nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” e richiamati all’interno del sito “Terremoto, la ricostruzione”, i dati relativi ai contributi assegnati ai beneficiari per la ricostruzione del patrimonio edilizio privato (destinato a qualunque scopo) danneggiato dagli eventi sismici del 2012, nelle modalità, tempi e forme definite dal decreto legislativo 33/2013;
  2. di pubblicare nel portale open data [1] della Regione Emilia-Romagna i dati relativi alle dichiarazioni di impegno, alle richieste e alle concessioni di contributi concessi per la ricostruzione del patrimonio edilizio privato (destinato a qualunque scopo) danneggiato dagli eventi sismici del 2012, indicando fra gli altri i dati dei professionisti incaricati e dell’impresa affidataria.
  3. Di dare atto che tale azione di pubblicazione rientra negli strumenti che il commissario delegato nei suoi poteri può istituire come misura di vigilanza sul corretto utilizzo dei fondi assegnatigli, di prevenzione alla criminalità, di contrasto alle infiltrazioni delle mafie, di lotta contro la corruzione, nonché valido strumento di monitoraggio dell’efficacia dell’operazione di ricostruzione.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 20 luglio 2015

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

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[1] http://dati.emilia-romagna.it/

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