n.151 del 05.06.2013 periodico (Parte Seconda)

Modifica Statuto Comune di Salsomaggiore Terme

Si rende noto che con provvedimento del Commissario Straordinario adottato con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 14/5/2013, esecutivo, sono stati modificati gli artt. 1, 37 e 71 dello Statuto comunale.

Il testo vigente degli articoli modificati è il seguente:

Art. 1

Comune di Salsomaggiore Terme

1. Il Comune di Salsomaggiore Terme è l’Ente di autogoverno della comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, democratico, culturale, sociale, economico ed ambientale.

2. E’ compito del Comune contribuire al superamento di ogni disuguaglianza, al conseguimento della pari dignità ed opportunità fra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

3. Il Comune è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto.

4. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

5. Lo Stato e le Regioni devono assicurare la copertura finanziaria degli oneri necessari all’esercizio di funzioni trasferite o delegate.

Art. 37

Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche fuori dai componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2. La nomina viene fatta nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza, di norma in pari numero, di entrambi i sessi e comunque per ciascun sesso in misura non inferiore ad un terzo

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare l’attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 71

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l’istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Istituzioni e Aziende, regola le finalità, l’organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la revoca dei Rappresentanti del Comune presso gli Enti di cui al precedente comma provvede il Sindaco, ai sensi dell’articolo 34 sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nel rispetto del principio di cui all’articolo 1, comma 2, garantendo l’equilibrata presenza di uomini e donne in numero comunque non inferiore ad un terzo per genere. L’equilibrio in ogni caso è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati nel corso del mandato. Il Sindaco, fermo restando il limite minimo di rappresentanza per genere, è tenuto a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità e a darne adeguata diffusione.

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