SUPPLEMENTO SPECIALE N.261 DEL 14.03.2019

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge detta i principi, la disciplina e le modalità per l’istituzione del Reddito Energetico regionale.

Art. 2

Istituzione del Reddito energetico regionale

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l’acquisto e la messa a disposizione di impianti fotovoltaici in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite convenzionamento con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti di proprietà regionale, finanziati dalla Regione e ricevuti in dotazione a titolo di comodato.

2. Con l’istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:

a) tutela dell’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili;

b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili.

Art. 3

Principi di funzionamento

1. La misura del Reddito energetico regionale finanzia l’acquisto e la messa a disposizione di impianti fotovoltaici, a titolo di comodato, ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 4. Pena la decadenza dal beneficio, l’utente beneficiario ha l’obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l’attivazione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Il beneficiario ha, altresì, l’obbligo di cedere alla Regione i crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto o comunque per effetto della disponibilità degli impianti.

2. Nel corso del rapporto di comodato gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all’autoconsumo gratuito dell’energia elettrica prodotta attraverso gli impianti fotovoltaici. Il rapporto di comodato ha una durata iniziale di 9 anni, rinnovabile per altri 9 anni e poi per ulteriori 7 anni, per effetto di rinnovi automatici, salvo disdetta, per una durata complessiva non superiore a 25 anni dall’entrata in esercizio degli impianti, ferma la facoltà di riscatto della proprietà degli impianti.

3. L’acquisto e l’installazione degli impianti fotovoltaici ed i connessi servizi di asset management, comprendenti la manutenzione straordinaria degli impianti, il telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo, sono acquisiti, da parte del Servizio “Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile” della Regione o, comunque, da parte della struttura regionale competente in materia, mediante procedure ad evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE, e con oneri a carico della Regione.

4. Con l’eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, dell’eventuale facoltà di riscatto e degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio, nessun onere potrà derivare a carico degli utenti beneficiari in ragione dell’installazione, esercizio ed eventuale disinstallazione degli impianti fotovoltaici.

5. La Regione Emilia-Romagna e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico.

Art. 4

Beneficiari

1. Possono accedere al Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari:

a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica ad uso domestico di unità abitative indipendenti, non in condominio;

b) limitatamente alle ipotesi in cui il condominio non presenti domanda di accesso alla misura, i clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica ad uso domestico facenti parte di edifici condominiali e proprietari esclusivi della copertura;

c) i condomini, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad uso condominiale.

2. Per le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i criteri di selezione dei beneficiari devono favorire in via prioritaria:

a) i nuclei familiari in stato d’indigenza;

b) i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie ed i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantesimo anno d’età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;

c) i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità od handicap riconosciuti dalle autorità competenti.

3. Per la categoria di cui alla lettera c) del comma 1, i criteri di selezione prevedono specifici punteggi sulla base del numero di unità abitative ad uso residenziale presenti nel condominio.

4. Per tutte le categorie di cui al comma 1 ulteriori criteri di preferenza possono essere attribuiti in ragione della vetustà degli immobili, del meno elevato livello di certificazione energetica, nonché della potenziale produttività dell’impianto.

5. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di appositi bandi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e per i quali viene assicurata ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.

Art. 5

Regolamento di attuazione

1. Sulla base dei principi di cui alla presente legge, con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di regolamentazione e di accesso al Reddito energetico regionale. Il regolamento disciplina e individua, in particolare:

a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all’articolo 4;

b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere per l’applicazione del “modello unico” di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 19 maggio 2015;

c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del beneficio, con l’indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;

d) le procedure e i criteri di selezione dei beneficiari e di formazione delle graduatorie per ciascuna categoria di beneficiari di cui all’articolo 4;

e) il valore economico complessivo degli impianti messi a bando;

f) i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse categorie di beneficiari;

g) il comodato degli impianti fotovoltaici e le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;

h) le modalità di esercizio della facoltà di riscatto della proprietà dell’impianto e le cause di decadenza e revoca del beneficio.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Regione, il GSE e i beneficiari della misura. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a concludere due distinte convenzioni:

a) con la Regione, per la regolazione del comodato degli impianti fotovoltaici e del corrispondente assenso all’uso del lastrico solare e per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario;

b) con il GSE, per l’attivazione del servizio di scambio sul posto.

Art. 6

Clausola valutativa

1. L’Assemblea Legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, valendosi dell’Osservatorio regionale energia (istituito a norma dell’art. 29 della legge regionale 23 dicembre 2004, n.26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità almeno biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della misura del Reddito energetico regionale, in particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;

c) il numero dei soggetti beneficiari;

d) il totale dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete e l’ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto.

2. Le competenti strutture dell’Assemblea Legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 7

Norma Finanziaria

1. Il finanziamento e l’alimentazione del Reddito energetico regionale sono assicurati mediante:

a) una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019 di € 5.000.000,00 in termini di competenza e cassa, e di euro 1.800.000,00, in termini di competenza, per gli anni 2020 e 2021, assegnata, ai sensi dell’art. 30 della l.r. 67/2017, nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, capitolo di nuova istituzione (Fondo a sostegno di interventi di efficientamento energetico);

b) per effetto degli atti di cessione dei crediti o delle deleghe irrevocabili all’incasso rilasciate a favore della Regione dagli utenti beneficiari della misura, le vincolate entrate regionali di parte corrente corrispondenti agli importi dei contributi in conto scambio e le eventuali liquidate eccedenze conseguenti al maggior valore dell’energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, entrambi come determinati ai sensi dell’art. 8.1 del TISP (“Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto”) e ss.mm.ii., adottato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 570/2012 e ss.mm.ii., in attuazione dell’art. 6 del D.lgs. 387/2003, introitati al capitolo di entrata di nuova istituzione al titolo 3, tipologia 301, categoria 03 denominato “Proventi da utilizzo di impianti energetici, L.R. ____ /2019” collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione nell’ambito della missione 17 programma 1 titolo 2 denominato “Fondo a sostegno di interventi di efficientamento energetico finanziato da proventi di utilizzo di impianti energetici, L.R. ___ /2019”.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER).

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