n.296 del 09.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) per il progetto presentato da DE.CO.MA.R. di Benedetti Diego & C. sas, localizzato in Via Nuova, 7, Comune di Sant’Agata sul Santerno

L’Autorità competente: Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna, comunica la deliberazione relativa alla procedura di screening concernente il progetto modifica impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non per aumento capacità e nuove tipologie di rifiuti.

Il progetto è presentato da: DE.CO.MA.R. di Benedetti Diego & C. sas.

Il progetto è localizzato in Via Nuova, 7, Comune di Sant’Agata sul Santerno.

Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) dei comuni di Sant’Agata sul Santerno e Massalombarda e della provincia di Ravenna.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, l’Autorità competente Provincia di Ravenna, con deliberazione Giunta Provinciale n. 200 del 28/8/2013 ha assunto la seguente decisione:

1) Non assoggettare il progetto preliminare di DE.CO.MA.R. di Benedetti Diego & C. sas per la modifica dell’impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non per aumento capacità e nuove tipologie di riifuti in Comune di Sant’Agata sul Santerno in V. Nuova, 7 ad ulteriore procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale prevista dalla Legge regionale n. 9/1999 e dal decreto legislativo n. 152/2006, in quanto la documentazione presentata per la procedura di verifica di assoggettabilità risulta sufficientemente esaustiva per valutare gli impatti ambientali dell’intervento, ritenuti accettabili nel rispetto delle successive prescrizioni:

a) tutti i contenitori utilizzati per stoccare i rifiuti dovranno essere adeguatamente coperti in modo da evitare al loro interno qualsiasi accumulo, anche temporaneo, d’acque meteoriche, sia in presenza sia in assenza di rifiuti;

b) l’altezza della recinzione del tipo da cantiere sul lato fronte strada (che è privo di barriere fisse), proposta dalla ditta nella relazione integrativa dovrà tassativamente essere di altezza minima pari a 2 metri;

c) la dittà dovrà tassativamente e senza eccezione alcuna svolgere la propria attività di carico/scarico e stoccaggio dei rifiuti nell’intervallo orario 6.00-22.00;

d) le attività di carico/scarico e deposito dovranno avvenire con frequenza massima di n. 1 camion/giorno per un periodo non superiore a 15 minuti e dovranno svolgersi nella parte di piazzale posto ad oltre 31 metri dal ricettore R1 (così come definito nella valutazione d’impatto acustico). Tale delimitazione dovrà essere visibile nel piazzale con segnali verticali ed orizzontali o sistemi analoghi e comunque in modo tale che sia univocamente identificabile dagli organi di controllo;

e) si esprime altresì valutazione favorevole dal punto di vista ambientale la proposta della ditta di rimuovere la prescrizione per la quale i rifiuti di cui al codice CER 170605* debbano essere obbligatoriamente coperti con ulteriori teloni ed i pallet non siano accatastati sovrapposti. Si valuta infatti sufficiente l’avvolgimento con teli di materiale plastico dello spessore di 4 mm dei pallet e si ritiene possibile consentire l’accatastamento di questi fino ad un massimo di 3 file. Si precisa tuttavia che la rimozione delle prescrizioni citate, contenute in un provvedimento attualmente vigente, debba essere formalmente rimessa alla modifica dell’autorizzazione conseguente al presente screening ed applicabile pertanto solo all’emanazione del citato atto.

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