n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di Verifica (screening) relativa allo svolgimento di campagne di attività con impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali (inerti da demolizione) presso la propria messa in riserva R13 in loc. Ponte Nuovo del Comune di Gossolengo. Proponente: Ditta Pizzasegola Dioscoride Srl (Titolo II LR. n. 9/1999)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza, inviata alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 2735 del 10/3/2017 (acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot.n. PG/2017/163993 del 13/3/2017) e allegata alla presente delibera; tale relazione costituisce pertanto l'ALLEGATO 1 a questo atto e ne è parte integrante e sostanziale;

b) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999, dalla procedura di V.I.A., l'intervento proposto dalla ditta Pizzasegola Dioscoride S.r.l. (P. Iva 00902000330), relativo allo svolgimento di campagne di attività con impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali (inerti da demolizione) presso la propria messa in riserva R13 in loc. Ponte Nuovo del comune di Gossolengo”, in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la quantità massima dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero, non deve essere superiore a 10.900 t/anno;

2. saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi, sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato; i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento;

3. il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento non potrà superare le 2000 t;

4. il numero massimo di campagne effettuabili nell'arco dell'anno non potrà essere superiore a tre per un corrispondente numero massimo complessivo di giorni pari a 34;

5. l’attività di trattamento dei rifiuti, tenuto conto che nell'intorno non si riscontra la presenza di ricettori, sarà svolta unicamente nel periodo diurno e in particolare, in riferimento a quanto riportato nell'istanza, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle 17,30 nelle giornate dal lunedì al venerdì;

6. in ogni caso andranno rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa acustica vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all'impianto;

7. tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi, ecc) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per il deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 – comma 1 – lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

8. nell'ambito della comunicazione di inizio di ogni campagna dovrà essere presentato un elaborato grafico, in scala adeguata, con l'indicazione del posizionamento dell'impianto mobile rispetto all'ubicazione degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti, l'individuazione della esatta zona di quarantena ove allocare il materiale già trattato in attesa delle verifiche analitiche e delle modalità di stoccaggio dei rifiuti generati dall'attività;

9. nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovranno essere identificati i codici CER effettivamente ammessi al trattamento, compresi tra quelli autorizzati all'impianto mobile, e dovranno essere specificate le modalità di gestione di ogni singola tipologia di rifiuto trattato;

10. l'utilizzo dell'impianto (frantoio) mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione rilasciata dell'Autorità Competente;

11. la Ditta è tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di quelli contenenti amianto o da esso contaminati;

12. per i rifiuti speciali non pericolosi oggetto dell’attività di trattamento con produzione di materiali dovrà essere effettuato, su questi ultimi, con esito positivo, il test di cessione di cui all’Allegato 3 al D.M. 05.02.98 ed essere verificata la conformità alle “Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti” di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15.02.2005, n. UL/2005/5205;

13. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;

14. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;

c) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2001, n. 1238, importo correttamente versato all'Arpae all'avvio del procedimento;

d) di trasmettere la presente delibera alla Ditta proponente, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza, al Comune di Gossolengo, alla Provincia di Piacenza, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e all'AUSL di Piacenza, Dipartimento di Sanità Pubblica;

e) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

f) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente provvedimento di verifica (screening).

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