n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)

Approvazione Accordo tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR e Centro di Coordinamento RAEE, per favorire il recupero e l'incremento dei tassi di raccolta differenziata dei RAEE di origine domestica attraverso la sperimentazione di modalità operative per l'accesso ai sistemi di raccolta pubblico, la promozione di azioni di sensibilizzazione di cittadini e imprese artigiane e il miglioramento della tracciabilità dei flussi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, lo schema di Accordo finalizzato a favorire il recupero e l’incremento dei tassi di raccolta differenziata dei RAEE di origine domestica attraverso la sperimentazione di modalità operative per l’accesso ai sistemi di raccolta pubblica, la promozione di azioni di sensibilizzazione di cittadini, distributori e imprese artigiane e il miglioramento della tracciabilità dei flussi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione, ATERSIR, e il CdC RAEE; 

2. di stabilire che alla sottoscrizione dell'Accordo per la Regione provvederà l’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna; 

3. di stabilire che allo scopo di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo è istituito, con provvedimento del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo della Regione, un comitato di attuazione e monitoraggio composto da un rappresentante di ogni sottoscrittore; 

4. di prevedere che, per dare attuazione agli impegni generali del presente Accordo, saranno attivati progetti sperimentali che potranno essere oggetto di specifici accordi di dettaglio; 

5. di dare atto che la sottoscrizione dell’Accordo non comporta oneri a carico dei bilanci dei sottoscrittori; 

6. di fissare la durata del presente Accordo in 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione con possibilità di proroga per un periodo massimo di ulteriori 3 anni su richiesta delle parti; 

7. di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale. 

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