n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Azienda agricola Bovi F.lli di Bovi Giorgio & C. S.A.S. - Rinnovo con variante non sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso igienico ed assimilati in comune di Luzzara (RE) località Via Villa Superiore (Pratica n. 3510/b-c - RE02A0223)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Azienda agricola Bovi F.lli di Bovi Giorgio & C. s.a.s. C.F./P.IVA 00678000357 con sede in Luzzara (RE) - Via Villa Superiore n. 50/A il rinnovo con variante non sostanziale della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Luzzara (RE) località Villa Superiore da esercitarsi mediante prelievo da n. 2 pozzi, ubicati su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto dai mappali nn. 288 (ex91) e 267 (ex 94), del foglio n. 13 del NCT di detto Comune, da destinare agli usi igienico ed assimilati, già assentita con determinazione n. 14121 del 12/10/2006 e scadenza il 31/12/2005;

b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 4,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 2.680,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che il rinnovo decorre dal 1/1/2006, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, ed a norma dell’art. 3, comma 3 del R.R. 4/05 è valido fino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 16 settembre 2013, n. 11262

(omissis)

7.1 In considerazione del tipo di utilizzo (zootecnico), il concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d’idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all’uso effettuato.

7.2 Dispositivo di misurazione – su ogni pozzo il concessionario, qualora non avesse già provveduto, dovrà procedere all’istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia.

(omissis)

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