n.320 del 05.11.2014 periodico (Parte Seconda)

Deliberazione n. 396/2013 che introduce il silenzio assenso nell'ambito dei procedimenti di gestione del settore vitivinicolo. Ulteriori disposizioni attuative e modalità di controllo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
  • il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al Potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;
  • il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo Schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;
  • il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, integrato dal Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, ed attuato con Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;

Visto, in particolare, l’articolo 145 del predetto Regolamento (CE) n. 1308/2013, che dispone, al comma 1 che gli Stati membri tengano uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;

Richiamati gli artt. da 1 a 5 del citato Regolamento (CE) n. 436/2009, che disciplinano lo schedario viticolo, le relative definizioni e contenuti nonché le disposizioni relative ai controlli;

Atteso che il titolo V del Regolamento (CE) n. 555/2008 disciplina i controlli nel settore vitivinicolo e, in particolare l’art. 81 stabilisce, al comma 1, che per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo, compreso il rispetto del divieto di nuovi impianti, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo;

Preso atto che il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 (pubblicato sulla GU n. 16 del 21 gennaio 2011), recante disposizioni applicative del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello Schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, prevede, fra l’altro, che le Regioni, nell’ambito delle loro competenze, stabiliscono le modalità relative alla gestione amministrativa dei procedimenti inerenti la gestione del potenziale viticolo, al fine di assicurare il costante aggiornamento dello Schedario viticolo;

Vista la Legge Regionale 12 dicembre 2011, n. 19 recante “Istituzione del Registro Unico dei Controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura” pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico n. 180 del 12 dicembre 2011;

Rilevato che con deliberazione n. 396 dell’8 aprile 2013, “Revisione della disciplina dei procedimenti del settore vitivinicolo e introduzione del silenzio assenso in attuazione dell'art. 11 della L.R. n. 19/2011” la Giunta regionale ha:

  • disciplinato i procedimenti relativi alla gestione del potenziale viticolo per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA;
  • disciplinato gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere per la presentazione dell’istanza;
  • disciplinato il termine ultimo del procedimento e le modalità di certificazione della data di inoltro dell’istanza all’amministrazione competente;
  • demandato a successivi atti del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, per ciascun procedimento, la definizione delle modalità tecniche a cui i CAA dovranno attenersi nell’esecuzione delle attività istruttorie attribuite e della documentazione che dovrà obbligatoriamente accompagnare l’istanza da presentare all’amministrazione competente, dei supporti istruttori e procedimentali relativi all’attività compiuta dai CAA e dalle amministrazioni competenti ed ogni altra modalità operativa necessaria alla gestione dei procedimenti, nonché all’individuazione del numero degli operatori da abilitare;
  • demandato a successivo provvedimento la definizione delle eventuali ulteriori condizioni per l’esercizio dell’attività da parte dei CAA, le modalità di esecuzione dei controlli e le conseguenze correlate ad eventuali inadempimenti o irregolarità riscontrate, fino alla revoca delle attività ad essi attribuite, ferma restando la piena responsabilità amministrativa, civile e penale per l’attività compiuta;
  • previsto che la piena operatività dell’esercizio delle funzioni istruttorie da parte dei CAA restasse subordinata all’adozione degli ulteriori atti indicati;

Rilevato inoltre che:

  • la deliberazione n. 396/2013 ha ridefinito i procedimenti amministrativi di gestione del Potenziale vitivinicolo e che tale reingegnerizzazione coinvolge necessariamente anche gli strumenti gestionali con particolare riferimento a quelli informatici;
  • con l’attivazione dei nuovi procedimenti in modalità Silenzio/Assenso si integrano strettamente la lavorazione grafica e il procedimento classico di variazione delle unità vitate;
  • le sopracitate condizioni di modifica, in termini innovativi, e di semplificazione nella gestione del potenziale vitivinicolo comportano necessariamente per il loro perseguimento:
    • oltre allo sviluppo di nuovi strumenti informatici che attengono alla gestione dei procedimenti amministrativi;
    • il coinvolgimento della struttura tecnica di AGREA, in ragione delle ricadute sugli strumenti applicativi resi disponibili dall’Organismo pagatore regionale (in particolare il software denominato Siti-Catasto), che presiedono alla gestione dello schedario vitivinicolo;

Considerato che:

  • la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie ha già avviato il processo di sviluppo informatico della nuova piattaforma gestionale che consentirà agli operatori dei CAA la presentazione delle istanze connesse ai procedimenti amministrativi di variazione del Potenziale Vitivinicolo con le modalità richieste per l’attuazione del Silenzio/Assenso;
  • con determinazione n. 784 del 9 ottobre 2013 AGREA ha già provveduto a pianificare ed avviare le necessarie attività di manutenzione evolutiva dei propri sistemi informativi al fine di adeguarli ai cambiamenti conseguenti all’introduzione della suddetta disciplina;
  • che tali evoluzioni riguardano anche lo sviluppo di un software di editing dell’uso del suolo denominato SITI Client Vite che consentirà agli operatori dei CAA e delle Province di gestire le modifiche sia per la parte alfanumerica (scheda tecnica UNAR) che per la parte grafica (poligoni del suolo) dello schedario vitivinicolo, realizzando così la piena integrazione tra le due dimensioni;

Ritenuto pertanto opportuno, in questo contesto:

  • prevedere un’adeguata attività formativa necessaria per rendere operativi i tecnici CAA che utilizzeranno le nuove strumentazioni;
  • demandare ad AGREA, quale detentore dell’applicativo di gestione dello schedario vitivinicolo e delle connesse competenze tecniche, l’organizzazione e la realizzazione della formazione specifica rivolta agli operatori dei CAA;
  • prevedere altresì:
    • che la partecipazione all’attività formativa e il rilascio del conseguente attestato costituiscano requisito indispensabile per l’accesso al sistema gestionale dei procedimenti vitivinicoli gestiti attraverso l’istituto del Silenzio/Assenso;
    • che, come previsto dalla deliberazione n. 396/2013, per consentire uno stretto monitoraggio sulle modalità di esercizio delle funzioni, siano formati un numero limitato di operatori per CAA definito con riferimento al numero di fascicoli aziendali viticoli gestiti;
    • che sia comunque garantita in via continuativa un’attività formativa agli operatori da parte di AGREA, in modo da consentire ai CAA di mantenere il numero minimo di operatori idonei ad agire sui sistemi;
    • che a tal fine, il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provveda in ogni annualità a censire il numero di abilitazioni minime attribuite a ciascun CAA sulla base dei fascicoli viticoli gestiti nell’annualità precedente;

Rilevato inoltre che con la citata deliberazione n. 396/2013 - al fine di procedere ad un’attenta supervisione sulle modalità e sulla corretta esecuzione dell’attività attribuita ai CAA - si rinviava a successivo atto la definizione delle modalità di esecuzione dei controlli e le conseguenze correlate ad eventuali inadempimenti o irregolarità riscontrate, fino alla revoca delle attività ad essi attribuite, ferma restando la piena responsabilità amministrativa, civile e penale per l’attività compiuta;

Ritenuto pertanto, a tale ultimo riguardo, di stabilire che la suddetta attività di supervisione sia effettuata attraverso le Amministrazioni provinciali e si esplichi:

  • sia attraverso controlli puntuali finalizzati a verificare il rispetto delle procedure definite;
  • sia attraverso azioni di supporto agli operatori nell’esecuzione delle attività istruttorie;

mentre il coordinamento ed il monitoraggio nonché la definizione dei criteri di rischio per l’individuazione delle istanze da sottoporre a controllo, sia affidata al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali;

Ritenuto, alla luce delle suddette considerazioni, di stabilire che le Province:

  • provvedano, ad eseguire attività di supervisione delle istanze nella misura di almeno il 30% di quelle presentate dal CAA nell’anno solare di riferimento e che al raggiungimento di tale percentuale concorrano anche le istanze istruite ed oggetto di provvedimento finale da parte delle amministrazioni provinciali;
  • qualora non abbiano raggiunto la percentuale di supervisione attraverso l’accoglimento di istanze con propri provvedimenti, la percentuale richiesta sia conseguita attraverso verifiche di secondo livello, su istanze già accolte in funzione dell’applicazione del Silenzio/Assenso e comunque su tale universo siano eseguiti controlli in misura non inferiore al 10%;
  • provvedano ad ampliare o a diminuire entro un range massimo del 10% l’attività di controllo qualora in base alle attività di supervisione dovessero emergere particolari elementi di rischio o al contrario dovessero riscontrarsi ridotti elementi di rischio;

Ritenuto inoltre di prevedere che all’eventuale rideterminazione delle percentuali di supervisione nonché alla definizione delle modalità di contestazione ed accertamento delle infrazioni, anche in ragione degli esiti dei controlli, provveda il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali con il medesimo atto con cui definirà modalità e criteri di rischio per l’estrazione dei campioni di controllo sulle istanze oggetto di Silenzio/Assenso;

Ritenuto ora necessario determinare in via generale la disciplina da applicare ad eventuali inadempimenti od irregolarità commesse dagli operatori dei CAA nell’esercizio delle attività, avendo a riferimento la gravità della NON conformità riscontrate:

  • definendo come:
    • NON conformità LIEVI le irregolarità che possono essere risolte con azioni correttive poste in essere e che non hanno avuto come effetti la corresponsione di vantaggi indebiti;
    • NON conformità GRAVI le irregolarità che non possono essere risolte con azioni correttive e/o che hanno avuto come effetti la corresponsione di vantaggi indebiti;
    • AZIONI CORRETTIVE l'insieme delle azioni poste in essere al fine di eliminare le cause di non conformità lieve accertate;

Ritenuto di articolare il sistema sanzionatorio, distinguendo tra provvedimenti destinati agli operatori e ai CAA secondo la formulazione contenuta nell’allegato parte integrante del presente atto; 

Ritenuto inoltre opportuno di stabilire che:

  • in linea generale le sanzioni si applicano solo alle NON conformità riscontrate nell’esecuzione delle verifiche di secondo livello che hanno a riferimento l’universo delle istanze accolte con il Silenzio/Assenso;
  • nella prima annualità di gestione del Potenziale vitivinicolo in applicazione del Silenzio/Assenso, le NON conformità LIEVI riscontrate non comporteranno l’applicazione di sanzioni;
  • la mappatura e la graduazione di ogni NON conformità LIEVE secondo una tabella di penalità proporzionate alla rilevanza dell'infrazione, siano definite, dopo la prima annualità, con provvedimenti del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali;

Ritenuto al contempo di stabilire che le infrazioni gravi possano essere sanzionate anche nel corso della prima annualità di attivazione dei procedimenti;

Ritenuto pertanto necessario approvare l’allegato A) parte integrante sostanziale della presente deliberazione riportante:

  • le ulteriori condizioni alle quali devono attenersi gli operatori dei CAA nell’esercizio delle attività istruttorie relative ai procedimenti vitivinicoli individuati con la citata deliberazione n. 396/2013;
  • le modalità relative all’esecuzione dei controlli sull’operato dei CAA nello svolgimento delle istruttorie attribuite;
  • la disciplina relativa al trattamento delle irregolarità eventualmente commesse da parte dei CAA nell’esercizio delle loro attività istruttorie;

Ritenuto necessario e urgente provvedere all’adozione delle suddette disposizioni al fine di completare il quadro di disciplina e dar luogo alla piena operatività dell’esercizio delle funzioni da parte dei CAA;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

  1. di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di demandare ad AGREA, quale detentore dell’applicativo di gestione dello schedario vitivinicolo e delle connesse competenze tecniche, l’organizzazione e la realizzazione della formazione specifica rivolta agli operatori dei CAA;
  3. di stabilire che con propri provvedimenti il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvederà:
  • a definire modalità e criteri di rischio per l’estrazione dei campioni di controllo sulle istanze oggetto di Silenzio/Assenso;
  • all’eventuale rideterminazione delle percentuali di supervisione;
  • a definire le modalità di contestazione ed accertamento delle infrazioni;

4. di stabilire altresì che, con propri provvedimenti, il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvederà alla mappatura e alla graduazione di ogni NON conformità LIEVE secondo una tabella di penalità proporzionate alla rilevanza dell'infrazione, dopo la prima annualità di attivazione dei controlli;

5. di stabilire, al contempo, che invece le infrazioni gravi possano essere sanzionate anche nel corso della prima annualità di attivazione dei procedimenti;

6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.

ALLEGATO A

Ulteriori condizioni a cui devono attenersi i CAA per l’esercizio delle attività affidate

L’accesso ai sistemi informatici di gestione del Potenziale vitivinicolo da parte degli operatori dei CAA, è condizionato alla partecipazione del necessario percorso formativo ed al rilascio dell’apposita attestazione da parte di AGREA.

Modalità di esecuzione dei controlli

Le Amministrazioni provinciali provvederanno ad eseguire attività di controllo delle istanze nella misura di almeno il 30% di quelle presentate dal CAA nell’anno solare di riferimento; al raggiungimento della percentuale concorrono anche quelle istruite ed oggetto di provvedimento finale da parte delle amministrazioni provinciali.

Qualora non abbiano raggiunto la percentuale di supervisione attraverso l’accoglimento di istanze con propri provvedimenti, la percentuale di controllo deve essere conseguita attraverso verifiche di secondo livello su istanze già accolte in funzione dell’applicazione del Silenzio/ Assenso.

Comunque su tale universo devono essere eseguiti controlli in misura non inferiore al 10%.

Le Amministrazioni provinciali provvedono ad ampliare o a diminuire entro un range massimo del 10% l’attività di controllo qualora in base alle attività di supervisione dovessero emergere particolari elementi di rischio o al contrario dovessero riscontrarsi ridotti elementi di rischio.

Al fine di garantire una omogenea classificazione e inquadramento delle non conformità riscontrate, è istituito un gruppo di lavoro tra Province, AGREA e Regione, presieduto dal Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali. 

Definizione delle Irregolarità

NON conformità LIEVI sono le irregolarità che possono essere risolte con azioni correttive poste in essere e che non hanno avuto come effetti la corresponsione di vantaggi indebiti.

NON conformità GRAVI sono le irregolarità che non possono essere risolte con azioni correttive e/o che hanno avuto come effetti la corresponsione di vantaggi indebiti.

Le AZIONI CORRETTIVE sono l'insieme delle azioni poste in essere al fine di eliminare le cause di non conformità lieve accertate.

Sanzioni in capo agli operatori

Il meccanismo sanzionatorio per ipotesi di NON conformità LIEVI si basa su un sistema di punteggi, per il quale ad ogni utente formato vengono assegnati 20 punti. Per ogni infrazione verranno sottratti i punteggi collegati al tipo di irregolarità commessa.

L’esaurimento dei punti assegnati comporta la revoca automatica dell’accesso da parte dell’operatore ai sistemi informatici di gestione del Silenzio/Assenso.

Per le NON conformità GRAVI è prevista la perdita immediata della idoneità del singolo operatore ad agire sui sistemi informatici del Silenzio/Assenso.

La perdita delle idoneità in capo agli operatori determina anche l’impossibilità per il CAA a cui è assegnata l’utenza di poter acquisire un ulteriore idoneità a concorrenza del numero minimo garantito per la successiva annualità formativa.

In linea generale le sanzioni si applicano solo alle NON conformità riscontrate nell’esecuzione delle verifiche di secondo livello che hanno a riferimento l’universo delle istanze accolte con il Silenzio/Assenso.

Sanzioni in capo ai CAA

In ragione della necessaria attività di vigilanza che il CAA è in generale tenuto ad esercitare sui propri operatori e della responsabilità collegata all’esercizio delle funzioni afferenti al Silenzio/Assenso, le sanzioni in capo ai CAA sono definite come segue:

  • qualora si riscontrino un numero di NON conformità GRAVI per una percentuale da 3 al 5% delle istanze accolte con il Silenzio/Assenso nell’annualità oggetto di controllo, saranno sospese le funzioni a decorrere dalla data di conclusione di tale accertamento e per i successivi 6 mesi;
  • qualora si riscontrino un numero di NON conformità GRAVI per una percentuale superiore al 5 e fino al 10% delle istanze accolte con il Silenzio/Assenso nell’annualità oggetto di controllo, saranno sospese le funzioni a decorrere dalla data di conclusione di tale accertamento e per l’anno solare successivo;
  • qualora si riscontrino un numero di NON conformità GRAVI superiori al 10 per cento delle istanze accolte con il Silenzio/Assenso nell’annualità oggetto di controllo saranno sospese le funzioni a decorrere dalla data di conclusione di tale accertamento e per i due anni solari successivi.

Per ipotesi di ripetute NON conformità GRAVI che comportano l’applicazione di tre sospensioni consecutive è prevista la revoca dell’esercizio delle attività sul Silenzio/Assenso. 

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina