n.19 del 27.01.2016 periodico (Parte Seconda)

Delibera 138/2015 - Direttive disciplinanti criteri, modalità e termini presentazione domande contributo e concessione a favore di soggetti privati e di attività produttive dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e Rimini per danni da eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012 - Proroga termine ultimazione lavori e presentazione documentazione, compresa quella giustificativa di spesa, limitatamente agli interventi nel settore agricolo e conseguente ridefinizione ulteriori termini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- la propria deliberazione n. 799 del 9 giugno 2014 con la quale si delineavano prime disposizioni attuative per gli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti le eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 in Emilia-Romagna con le risorse di cui alla legge n. 228/2012, art. 1, c. 280 e 290, e ai dpcm del 20 settembre 2013 e del 23 marzo 2013, individuando l’Agenzia regionale di protezione civile quale struttura competente per la gestione dei contributi a favore dei soggetti privati (settore abitativo) e le Direzioni Generali “Attività produttive, commercio, turismo” e “Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie” quali strutture competenti per la gestione dei contributi a favore delle attività produttive;

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 1226 del 21 luglio 2014 recante “Approvazione delle direttive disciplinanti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa concessione a favore dei soggetti privati e delle attività produttive dei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini per i danni subiti in conseguenza delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012";

- n. 138 del 16 febbraio 2015 (BURERT 34 del 23 febbraio 2015) con la quale è stata approvata la “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo e la relativa concessione alle attività produttive danneggiate dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini” (Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa) che ha integralmente sostituito la Direttiva già definita nell’Allegato 2 della predetta deliberazione n. 1226/2014 al fine di adeguarne i contenuti alle richieste della Commissione Europea in fase di esame degli aiuti di Stato connessi agli interventi attivati;

- n. 1323 assunta in data odierna con la quale, tra l’altro:

  • è stata ripartita tra i settori interessati abitativo, produttivo non agricolo e agricolo la somma complessiva di Euro 3.154.640,40 disponibile per la concessione di contributi per interventi in conto capitale da destinare ai soggetti privati ed alle imprese, secondo quanto previsto dalla citata Direttiva e sulla base del fabbisogno emerso dall’istruttoria delle domande di contributo effettuata dai Comuni interessati e dagli elenchi riepilogativi riportanti i danni ammissibili a contributo trasmessi per il tramite delle Province che ne hanno accertato la regolarità;
  • è stato previsto che alla gestione delle risorse a copertura dei contributi per i predetti provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, l’Agenzia regionale di protezione civile e le Direzioni generali “Attività produttive, commercio, turismo” e “Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie” le quali, con propri successivi atti, quantificheranno le risorse assegnabili ai Comuni e alle Unioni di Comuni interessati delle Province di Forlì Cesena e Rimini, provvedendo alla relativa liquidazione;

Atteso che la Direttiva approvata con deliberazione n. 138/2015 prevede tra l’altro, al comma 1 dell’art. 10, il 30 settembre 2015 quale termine per l’ultimazione dei lavori e la presentazione da parte dei beneficiari della documentazione, compresa quella giustificativa di spesa;

Richiamato l’Aiuto di Stato SA.39425 (2014/XA), attivato per gli aiuti di che trattasi relativamente al settore agricolo;

Considerato opportuno relativamente agli interventi riferiti al settore agricolo - tenuto conto della finalità dell’aiuto volto a finanziare progetti mirati a ristabilire la piena funzionalità degli immobili destinati all’attività produttiva danneggiati da eccezionale avversità - consentire la completa realizzazione dei lavori da parte delle imprese e la loro corretta rendicontazione nel rispetto di quanto previsto dal predetto Aiuto di Stato;

Ritenuto pertanto:

- di prorogare, limitatamente agli interventi nel settore agricolo, al 30 dicembre 2015 il termine fissato nel 30 settembre 2015 al comma 1 dell'art. 10 della Direttiva di cui alla deliberazione n. 138/2015 dando atto che, ancora relativamente ai soli interventi nel settore agricolo, sono da intendersi conseguentemente riferiti al 30 dicembre 2015 i richiami al termine del 30 settembre 2015 indicati al comma 3 del medesimo art. 10 nonché al comma 3, secondo alinea, dell’art. 3 ed al comma 4 dell’art. 12 della Direttiva medesima;

- di ridefinire come segue, in relazione alla proroga qui disposta e sempre limitatamente agli interventi nel settore agricolo, ulteriori termini fissati dalla Direttiva di che trattasi:

  • nel 3 febbraio 2016 il termine previsto al comma 1 dell’art. 13 per la liquidazione da parte dei Comuni o Unioni di Comuni del contributo agli aventi titolo;
  • nel 3 marzo 2016 il termine previsto al comma 1 dell’art. 14 per la rendicontazione della spesa da parte dei Comuni o delle Unioni di Comuni;

Dato atto che all’assegnazione ai Comuni/Unioni di Comuni interessati delle risorse finanziarie rese disponibili per il settore agricolo si provvede con separata deliberazione;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di prorogare, limitatamente agli interventi nel settore agricolo, al 30 dicembre 2015 il termine fissato nel 30 settembre 2015 al comma 1 dell'art. 10 della Direttiva di cui alla deliberazione n. 138/2015 dando atto che, ancora relativamente ai soli interventi nel settore agricolo, sono da intendersi conseguentemente riferiti al 30 dicembre 2015 i richiami al termine del 30 settembre 2015 indicati al comma 3 del medesimo art. 10 nonché al comma 3, secondo alinea, dell’art. 3 ed al comma 4 dell’art. 12 della Direttiva medesima;

3) di ridefinire come segue, in relazione alla proroga qui disposta e sempre limitatamente agli interventi nel settore agricolo, ulteriori termini fissati dalla Direttiva di che trattasi:

  • nel 3 febbraio 2016 il termine previsto al comma 1 dell’art. 13 per la liquidazione da parte dei Comuni o Unioni di Comuni del contributo agli aventi titolo;
  • nel 3 marzo 2016 il termine previsto al comma 1 dell’art. 14 per la rendicontazione della spesa da parte dei Comuni o delle Unioni di Comuni;

4) dato atto che all’assegnazione ai Comuni/Unioni di Comuni interessati delle risorse finanziarie rese disponibili per gli interventi nel settore agricolo si provvede con separata deliberazione;

5) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Forlì-Cesena, alla Provincia di Rimini ed ai Comuni/Unioni di Comuni che hanno ricevuto domande di aiuto risultate ammissibili in sede di istruttoria;

6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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